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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.168
Data decisione, Autorità: 28.12.2021, ICCA
Titolo: Modificazione dell'azione durante la fase dibattimentale del processo: requisiti
Incarto n. 11.2021.168
Lugano, 28 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2018.261 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 ottobre 2018 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 9 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 novembre 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (mutazione dell'azione);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 maggio 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio fra AO 1 (1973) e AP 1 (1972), omologando una convenzione in virtù della quale l'autorità parentale sul figlio T__________ (nato il 14 agosto 2007) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata esclusivamente alla madre, riservato al padre un diritto di visita. AO 1 si impegnava inoltre a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1530.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1720.– men-sili dopo di allora, assegni familiari non compresi, anche oltre la maggiore età, fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale. I genitori sono stati tenuti inoltre dal Pretore a seguire “un percorso terapeutico completo per migliorare le loro relazioni personali, nell'interesse del loro figlio T__________” (inc. DM.2015.55). Tale sentenza è passata in giudicato. Il percorso terapeutico dei genitori si è interrotto dopo sole due sedute, AP 1 non avendo più partecipato agli incontri.
B. Il 15 ottobre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché il suo diritto di visita sia riveduto, nel senso di garantirgli regolari contatti telefonici con il figlio, un incontro quindicinale ogni giovedì sera fino al mercoledì mattina seguente, come pure la possibilità di trascorrere con T__________ la metà delle vacanze scolastiche. Egli ha chiesto altresì di ridurre il contributo alimentare per il figlio previsto nella convenzione di divorzio a fr. 1300.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1443.50 mensili dopo di allora. Identiche richieste egli ha avanzato in via cautelare. AP 1 ha proposto di respingere l'azione, istanza cautelare compresa. La causa ha seguito il suo corso, finché la dott. F__________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha consegnato una perizia giudiziaria del 3 agosto 2021 sulle capacità parentali dei genitori, sull'evoluzione del figlio, su eventuali “misure di sostegno nell'interesse del minore” ed “eventuali adeguamenti dell'assetto”.
C. Nel suo referto la perita è giunta alla conclusione che segue (ultimo foglio in basso):
La decisione di T__________ di non vedere il padre è da lui ben motivata e scaturisce da una riflessione approfondita per la sua età.
Per il suo sviluppo psicologico sarebbe opportuno un percorso psicoterapico presso uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori che incontri T__________ e il padre per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco, nonostante le proprie diversità, per potersi riconoscere come padre e figlio ed accettare l'altro “per quello che è”.
I limiti evidenziati negli indicatori delle capacità genitoriali del padre conseguenti alle sue difficoltà personologiche che si ripercuotono nella relazione con il figlio possono essere migliorati solo con una psicoterapia individuale a indirizzo cognitivo-comportamentale.
Diritti di visita con il padre sono proponibili solo dopo l'inizio di questo percorso e la riuscita della presa a carico psicologica specifica (sopracitata) atta a curare la relazione padre-figlio che va poi monitorata e seguita nel tempo.
D. Il 23 agosto 2021 AO 1 ha sollecitato una delucidazione scritta del referto, nel senso di domandare alla perita a chi egli potrebbe rivolgersi concretamente per intraprendere il percorso psicoterapico con il figlio al fine di vedersi riattivare il diritto di visita. Con ordinanza del 26 agosto 2021 il Pretore ha ammesso il quesito e ha invitato la perita a indicare chi potrebbe condurre il percorso psicoterapico, incontrando T__________ e il padre “per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco”. La perita ha risposto il 18 settembre 2021, indicando come persona idonea la psicologa specialista in psicoterapeuta M__________ di __________. Le parti sono state convocate così all'udienza del 17 novembre 2021 per le arringhe finali.
E. AO 1 ha presentato l'8 ottobre 2021 al Pretore un' “azione di mutazione dell'azione (art. 227 CPC) con istanza cautelare”, confermandosi nelle domande di petizione e chiedendo di ordinare inoltre “alle parti” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio. Chiamata a esprimersi, AP 1 ha proposto il 26 ottobre 2021 di respingere la richiesta, compresa l'istanza cautelare. Statuendo il 3 novembre 2021, il Pretore ha autorizzato la mutazione dell'azione (“l'azione di mutazione è ammessa”) e ha dichiarato l'istanza cautelare senza oggetto. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello per 9 dicembre 2021 a questa Camera per ottenere che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere la mutazione dell'azione. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza con cui un Pretore autorizza una mutazione dell'azione è una decisione incidentale (art. 237 CPC), quella con cui non la autorizza è una decisione finale parziale. L'una e l'altra sono impugnabili con i rimedi giuridici esperibili contro quella che sarà la decisione finale (Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 56 ad art. 227). Nella fattispecie la decisione finale del Pretore sarà impugnabile con appello senza riguardo a questioni valore, poiché la causa verte anche sul diritto di visita al figlio. Quanto alla decisione incidentale, essa è stata notificata a AP 1 l'8 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così l'8 dicembre 2021, ma si è protratto al giorno successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto quello stesso 9 dicembre 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nel caso specifico la mutazione dell'azione concerne “l'ordine alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” sotto comminatoria dell'art. 292 CP, ordine che l'attore chiede di aggiungere alle richieste di petizione sulla disciplina del diritto di visita e sull'entità del contributo alimentare. Tale estensione delle domande originarie configura in effetti una mutazione dell'azione. Ora, l'art. 227 cpv. 1 CPC permette di mutare l'azione nella fase predibattimentale del processo “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura” e “ha un nesso materiale con la pretesa precedente” (lett. a) o se “la controparte vi acconsente” (lett. b). Non è necessario agire subito: in linea di principio è sufficiente introdurre la domanda di mutazione prima che cominci il dibattimento (Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 11 ad art. 227). Se la fase dibattimentale è già cominciata, dalle prime arringhe sino alle arringhe finali una richiesta di mutazione deve fondarsi inoltre su fatti nuovi e su nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). La domanda va posta in tal caso tempestivamente, subito dopo essere giunti a conoscenza dei fatti nuovi e/o dei nuovi mezzi di prova (op. cit., n. 9 ad art. 230 CPC). In concreto si versa in quest'ultima ipotesi, giacché quando l'attore ha postulato la mutazione dell'azione la causa era ormai prossima alle arringhe finali.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha passato in rassegna i presupposti che reggono una mutazione dell'azione nella fase dibattimentale del processo, rilevando che nel caso precipuo non occorre interrogarsi “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura” né se “ha un nesso materiale con la pretesa precedente”, poiché la causa è governata dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Quanto ai fatti nuovi e/o ai nuovi mezzi di prova dell'art. 230 cpv. 1 CPC, egli ha ritenuto che la risultanza della perizia giudiziaria in merito alla possibilità di ripristinare il diritto di visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori è una circostanza nuova, di cui tutto si ignorava fino al 9 agosto 2021, quando il referto è giunto in Pretura. E solo il 18 settembre successivo la perita ha indicato chi potrebbe occuparsi concretamente del percorso psicoterapico, incontrando
T__________ e il padre “per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco”. La mutazione dell'azione chiesta da AO 1
l'8 ottobre 2021 è dunque intervenuta in tempi ragionevoli. Onde, per il Pretore, l'ammissibilità della domanda.
L'appellante rammenta che la perita ha escluso ogni idoneità genitoriale dell'attore, il quale non è in grado di custodire il figlio, almeno senza avere assolto un percorso psicoterapico adeguato. Fino ad allora “un'eventuale decisione del giudice di accoglimento della nuova richiesta conclusiva” – continua l'interessata – potrà essere “significativamente dannosa per il minore e per la sua formazione”. Essa ricorda di essersi sempre opposta a qualsiasi mutazione dell'azione, la quale a suo avviso non è nemmeno tale, poiché in concreto l'attore ha lamentato sin dall'inizio l'impossibilità di esercitare il proprio diritto di visita. Anzi, per quanto concerne “il presupposto del fatto nuovo” l'appellante si duole che la sentenza impugnata sia carente di motivazione.
Che “l'ordine alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” vada giudicato secondo la stessa procedura delle originarie domande di petizione e abbia un “nesso materiale con la procedura precedente” (art. 227 cpv. 1 CPC) non è contestato dall'appellante, la quale non contesta nemmeno la sollecitudine con cui è stata posta la nuova domanda. Quanto essa sostiene è che la prospettata mutazione dell'azione è inammissibile perché non è fondata su un fatto nuovo (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). L'argomento non è serio. Come ha rilevato il Pretore, la risultanza della perizia giudiziaria circa la possibilità di ripristinare il diritto di visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori è una circostanza nuova, emersa solo il 9 agosto 2021, quando il referto della perita è giunto in Pretura. Al riguardo la sentenza impugnata non è per nulla carente di motivazione. Poco importa che l'attore si dolesse già nella petizione di non poter esercitare il diritto di visita o che nel referto la perita ritenga AO 1 inidoneo all'affidamento (custodia parentale che non è per altro in discussione). La domanda di ordinare “alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” non era minimamente compresa nelle richieste iniziali di petizione. Al proposito l'appello si rivela manifestamente destituito di consistenza.
Altra è la questione di sapere se la nuova domanda dell'attore vada accolta nel merito, ma simile quesito è estraneo ai limiti dell'attuale sentenza e andrà risolto dal Pretore. Oggetto della presente decisione è unicamente accertare se la nuova domanda possa essere avanzata nel quadro della causa DM.2018.261, ovvero se l'azione possa o non possa essere mutata. Sapere se l'ordine di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio vada impartito è invece un quesito di merito ancora da giudicare. Nella misura in cui fa valere che “un'eventuale decisione del giudice di accoglimento della nuova richiesta conclusiva” potrà es-sere “significativamente dannosa per il minore e per la sua for-mazione”, l'appellante adduce dunque una motivazione estranea all'ambito dell'attuale contenzioso. Anche su questo punto l'appello vede così la sua sorte segnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non sussiste problema di ripetibili, AP 1 non essendo stata invitata da questa Camera a formulare osservazioni.
Riguardo ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), decisioni in controversie che coinvolgono la disciplina del diritto di visita a figli minorenni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– ; – . .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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