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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.193
Data decisione, Autorità: 23.12.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Preannuncio dell’estinzione del credito dell’istante poi non avvenuta
Incarto n. 14.2021.193
Lugano 23 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.3870 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 18'576.05 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 19 ottobre 2021 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a far fronte al debito posto in esecuzione entro il 26 ottobre 2021.
C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con ordinanza del 1° dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 novembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a preannunciare la produzione “nel corso dei prossimi giorni” della documentazione comprovante la liquidità (circa fr. 35'000.–) necessaria a estinguere le pretese dell’istante e i pagamenti fatti all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio. Un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo contro la decisione impugnata (il 26 novembre 2021, sopra consid. 1), e quindi tardivamente (DTF 136 III 295 consid. 3.2), essa ha prodotto la prova del pagamento di alcune esecuzioni pendenti nei suoi confronti, ma non del credito vantato dall’istante. Ne segue che già il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (l’estinzione del credito dell’istante, il deposito del suo importo o il ritiro della domanda di fallimento) non è adempiuto, di modo che il reclamo va respinto.
2.2 La reclamante non ha del resto reso verosimile neppure il secondo presupposto – la propria solvibilità – dal momento che nei suoi confronti sono in corso esecuzioni per oltre fr. 170'000.–.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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