AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.396
Data decisione, Autorità: 01.10.2021, TRAM
Titolo: Ricorso contro la decisione con cui il committente ha annullato il contratto (governato dal diritto privato) stipulato in seguito all'aggiudicazione di una commessa pubblica. Ricorso irricevibile per difetto di competenza del TRAM
Incarto n. 52.2021.396
Lugano 1 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2021 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 15 settembre 2021 (n. 4538) del Consiglio di Stato che ha revocato l'aggiudicazione in suo favore della commessa di fornitura di un autocarro 4 assi e annullato il susseguente contratto del 14 luglio 2021;
ritenuto, in fatto
che il 23 aprile 2021 il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un autocarro 4 assi nuovo (FU 66/2021);
che il 16 giugno 2021 il Governo ha aggiudicato la commessa per l'importo di fr. 124'703.- alla RI 1, giunta prima in graduatoria dinanzi all'unica altra concorrente;
che il contratto di fornitura dell'autocarro è stato sottoscritto dall'aggiudicataria il 9 luglio 2021 e dal committente il 14 luglio 2021;
che con decisione del 15 settembre 2021 il Consiglio di Stato, considerato che l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato ha rilevato, sul tipo di veicolo che l'aggiudicataria intende fornire, divergenze sostanziali rispetto a quanto prescritto nel capitolato ed effettivamente offerto in sede di gara, ha revocato l'aggiudicazione del 16 giugno 2021 e annullato di conseguenza il contratto di fornitura;
che contro la predetta decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 6 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei casi elencati all'art. 84 LPAmm; la lett. e prevede il ricorso contro decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge;
che per l'art. 37 LCPubb sono decisioni impugnabili:
a) gli elementi del bando;
b) l'esclusione dell'offerente;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
d) l'aggiudicazione, la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che con la decisione impugnata il Governo ha revocato la delibera e, contestualmente, annullato il contratto concluso con l'aggiudicataria; esso ha richiamato l'art. 25 lett. b LCPubb secondo cui il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale hanno dato o danno al committente indicazioni false;
che il legislatore con questa norma ha previsto l'obbligo di revocare l'aggiudicazione qualora il vizio sia scoperto dopo la decisione, ma prima della stipulazione del contratto; ha inoltre introdotto la facoltà per il committente di procedere con lo scioglimento del contratto concluso (cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb ad art. 25 pag. 16);
che in linea di principio, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente conclusione del contratto è retta dal diritto privato; la qualifica del contratto dipende dall'oggetto del medesimo: i contratti di diritto amministrativo si riferiscono direttamente all'esecuzione di un compito di diritto pubblico oppure riguardano un oggetto retto dal diritto pubblico; il contratto attiene invece al diritto privato quando lo Stato vuole procacciarsi, mediante un contratto di acquisto, di appalto o un mandato, una risorsa di cui ha bisogno per eseguire un compito di diritto pubblico (DTF 134 II 297 consid. 2.1. segg.);
che il contratto sottoscritto dalle parti successivamente all'aggiudicazione della commessa ha per oggetto la semplice fornitura di un autocarro destinato all'utilizzo in autostrada di montagna;
che non vi è alcun dubbio che tale contratto, con cui lo Stato si è procurato un mezzo da impiegare per la manutenzione stradale, sia governato in modo esclusivo dal diritto privato;
che avendo le parti stipulato il negozio giuridico, le contestazioni che possono insorgere tra di esse attengono al diritto privato e vanno sottoposte al giudice civile;
che, del resto, nel contratto di fornitura (all'art. 8) le parti hanno convenuto il foro giudiziario di Bellinzona richiamando norme di procedura civile;
che il fatto che il committente abbia, impropriamente, revocato (anche) l'aggiudicazione non permette di fondare la giurisdizione amministrativa;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia, ridotta in proporzione del limitato dispendio causato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non le viene in soccorso l'errata indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata, ritenuto che è patrocinata da un legale cognito della materia e che l'errore era facilmente riconoscibile.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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