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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.47
Data decisione, Autorità: 09.11.2021, IICCA
Titolo: Lavoro - differenze salariali CNM - danno cagionato dal lavoratore
Incarto n. 12.2021.47
Lugano 9 novembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.442 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 dicembre 2019 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'044.62 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22 febbraio 2021 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019;
appellante l'attore con appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 15 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il rapporto di lavoro si è concluso il 30 aprile 2019 (doc. B).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 22 febbraio 2021, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza riconosciuto all’attore, per altro in misura ridotta, solo la pretesa volta alla restituzione delle trattenute salariali effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.
Con l’appello 22 marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 15 ottobre 2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha ribadito di poter pretendere fr. 1'266.13 per differenze salariali per il periodo dal 1° al 30 aprile 2019 e fr. 1'596.70 a titolo di restituzione delle trattenute salariali effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.
Contrariamente a quanto indicato in questa sede dalle parti, le differenze salariali da attribuire all’attore per quel periodo non ammontano però né ai fr. 1'266.13 da lui rivendicati né ai fr. 348.70 proposti dalla controparte. Visto che l’attore nel 2019 aveva uno stipendio orario di fr. 27.10 (cfr. il conteggio paga di aprile 2019 nel plico doc. F) e che lo stipendio orario minimo in Ticino per un lavoratore edile con qualifica B era di fr. 28.75 (cfr. art. 41 cpv. 2 e appendice 9 del CNM 2019-2022; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM, in: FF 2019 p. 1252 e 1254), con una differenza cioè di fr. 1.65, le sue spettanze possono in effetti essere quantificate, applicando i criteri risultanti dal conteggio paga di aprile 2019 (nel plico doc. F), in complessivi fr. 1'041.94 (627 h x 1.65 fr. = fr. 1'034.55 + indennità festivi 3% fr. 31.03
In questa sede è ormai pacifico che, per il danno arrecato al camion della convenuta, all’attore possa essere caricato solo circa il 10% del suo ammontare. Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione pretorile, quel danno non è stato di fr. 7'931.40 (due volte fr. 3'965.70) ma solo di fr. 3'965.70.
A parte il fatto che la stessa convenuta in sede conclusionale aveva ammesso che il danno comprovato al camion era di fr. 3'965.70 (conclusioni p. 6, con riferimento ai doc. 4, 11 [recte: 10] e 12 [recte: 11]) ed è quindi malvenuta a sostenere ora l’erroneità di quella sua ammissione, va osservato che agli atti è stata versata un’unica fattura per le riparazioni al camion, allestita da N__________ __________, che è proprio di fr. 3'965.70 (doc. 4).
Ora, nonostante sia vero che la convenuta ha pure prodotto altri due documenti successivi, allestiti sempre da N__________ __________, attestanti l’avvenuta riparazione del camion per fr. 1'274.65 (doc. 10) e per fr. 2'691.05 (doc. 11), è però altrettanto vero che gli stessi sono in realtà privi di rilevanza: innanzitutto i due documenti, diversamente dal primo, non riportano né l’intestazione “fattura” né l’invito a pagare la somma allora esposta, che non risulta essere stata ulteriormente fatturata; essi fanno inoltre riferimento alla medesima attività esposta nella precedente fattura (riparazione danno anteriore e parte destra del tetto) e riportano sostanzialmente i medesimi lavori e materiali già esposti a quel momento; ma soprattutto essi, sommati tra loro, concludono per lo stesso e identico importo di fr. 3'965.70 fatturato a suo tempo. In definitiva, visto che da tutti e 3 i documenti risultava che la riparazione era stata eseguita sul medesimo camion, il quale oltretutto al momento della riparazione risultava sempre aver percorso 5044 chilometri, si deve concludere che i doc. 10 e 11, pur riportando un numero d’ordine, una data di entrata e una data di uscita diversi dal doc. 4, altro non sono che il resoconto, allestito in epoca successiva, dei lavori che avevano già fatto oggetto dell’unica fattura allestita all’indirizzo della convenuta, ossia quella di cui al doc. 4.
Le ripetibili di entrambe le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'662.83. Per questo giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 22 marzo 2021 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 22 febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 2'638.64 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019.
Non si prelevano spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 150.- per ripetibili parziali d’appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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