AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.109
Data decisione, Autorità: 24.11.2021, IICCA
Titolo: Parte rimessasi al giudizio del tribunale - appello
Incarto n. 12.2021.109
Lugano 24 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1314 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 marzo 2020 da
AP 1 rappr. dagli avv. PAT 2
con cui l’istante ha chiesto di essere autorizzata a depositare presso la Pretura gli importi di USD 29'976'859.25 e di GBP 254'395.66;
domanda alla quale PI 4, (rappr. dagli avv. dr. PA 4, ), PI 1, , PI 3, , e PI 2, (tutti rappr. dagli avv. PA 3 ) si sono opposti, mentre che AP 1, (rappr. dall’avv. PA 1, ) si è rimesso al giudizio del giudice, e che il Pretore, con decisione 23 giugno 2021, ha accolto;
appellante AP 1, con appello 12 luglio 2021, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante, con osservazioni 12 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, ritenuto che in precedenza PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono rimessi al giudizio del tribunale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________, relativa a una fattispecie di natura contrattuale, promossa innanzi alla London Court of International Arbitration da PI 1, PI 3 e PI 2 nei confronti di AO 1, __________, __________, __________ e __________, con lodo arbitrale 27 febbraio 2018 (doc. B) gli arbitri hanno tra le altre cose condannato queste ultime parti al pagamento di USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66.
A seguito di questa pronuncia, il credito riconosciuto dagli arbitri ha fatto oggetto di una serie di iniziative giudiziarie e non giudiziarie, che hanno in particolare coinvolto AO 1.
Il 24 settembre 2019 PI 4, asserendo di essere creditrice di PI 3, ha ottenuto nei confronti di quest’ultimo il sequestro di quel credito per complessivi CHF 6'909'133.18 oltre interessi, per cui il 21 ottobre 2019 a AO 1 è stato fatto ordine di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’UE il credito sequestrato (doc. C).
Il 24 settembre 2019 (doc. D) PI 1, PI 3 e PI 2 hanno ottenuto nei confronti di AO 1 il sequestro di quel credito per complessivi CHF 29'842'493.- oltre interessi.
Il 18 febbraio 2020 (doc. E) AP 1, asserendo di essere al beneficio di una cessione di credito rilasciatale nel frattempo dal rappresentante di PI 2, ha preteso da AO 1 il pagamento di complessivi USD 37'128'948.-. Quella cessione è tuttavia stata in seguito eccepita di falso da PI 1, PI 3 e PI 2 (doc. F; cfr. pure doc. 5 e 6).
Mentre PI 4, PI 1, PI 3 e PI 3 si sono opposti all’istanza, AP 1 si è rimesso al giudizio del tribunale.
Con decisione 23 giugno 2021 il Pretore, per quanto qui interessa, ha accolto l’istanza di deposito giudiziale, statuendo altresì che il decreto di sequestro di cui al doc. C era mantenuto e automaticamente riportato sui crediti qui depositati, e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.-.
Con l’appello 12 luglio 2021 che qui ci occupa, avversato formalmente solo dall'istante con osservazioni 12 agosto 2021 (PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono invece rimessi al giudizio di questa Camera), AP 1 ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (recte, come risulta dalla motivazione addotta nella sua impugnativa: di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza), protestando spese e ripetibili.
Per l’istante, l’appello doveva già essere dichiarato irricevibile per il fatto che in prima sede AP 1, pur avendo presentato le sue osservazioni, si era poi semplicemente rimesso al giudizio del Pretore, senza cioè aver formalmente chiesto la reiezione dell’istanza, da lui qui invece postulata.
A ragione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal fatto che una parte si sia rimessa al giudizio del giudice si può perlomeno concludere che essa abbia rinunciato a rendere delle conclusioni formali e in definitiva si sia astenuta a prendere parte alla procedura, ciò che le impedisce in seguito di appellare, fatto salvo il caso di un giudizio ultra petita - che qui tuttavia non ricorre -, la decisione resa da quest’ultimo (TF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4; medesima soluzione in II CCA 13 marzo 2019 inc. n. 12.2017.167). Tale conclusione è per altro condivisa, sia pure con una diversa motivazione giuridica, anche dalla dottrina (Bohnet, La qualité pour recourir de la partie qui s’en remet à justice ou de la partie défaillante, in: RSPC 2021 p. 250, secondo cui ciò s’imporrebbe per l’assenza del necessario interesse degno di protezione di quella parte).
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto di un valore litigioso di USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono per contro ripetibili alle altre terze parti toccate dal provvedimento PI 1, PI 3 e PI 2 e PI 4, che, pur avendo formulato delle osservazioni all’appello, non si sono assolutamente espressi sulla particolare tematica e si sono oltretutto rimessi al giudizio di questa Camera.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 1 CHF 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster