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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.101
Data decisione, Autorità: 02.09.2021, TRAM
Titolo: Non applicabilità della LIT alla Commissione di disciplina degli avvocati
Incarto n. 52.2019.101
Lugano 2 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2019 di
RI 1 e RI 2
contro
la pronuncia del 23 gennaio 2019 (inc. LIT.2018.1) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione del 20 dicembre 2017 con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha negato loro l'accesso agli atti del procedimento disciplinare n. __________ promosso su loro segnalazione nei confronti dell'avv. __________;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 24 ottobre 2017 RI 1 e RI 2 hanno domandato al presidente della Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione di disciplina) l'accesso agli atti del procedimento disciplinare n. __________ aperto nei confronti dell'avv. __________ in seguito alla loro segnalazione. La richiesta era fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).
b. Fallito il tentativo di mediazione, vista la successiva domanda di emanare una decisione formale, il 20 dicembre 2017 la Commissione di disciplina ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, poiché i richiedenti in quanto semplici segnalanti non hanno qualità di parte e, pertanto, nemmeno alcun diritto di accedere agli atti.
B. Con decisione del 3 ottobre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 e RI 2 hanno in sostanza chiesto l'accesso ai documenti in parola. La CC-PDT ha ritenuto che quando la Commissione di disciplina opera come autorità decidente su procedure disciplinari deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria.
C. RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso confuso e prolisso, assistito da una replica e da ulteriori scritti di pari qualità, da cui è comunque possibile, seppure a fatica, evincere che essi, chiesta la ricusa di diverse autorità e di giudici e funzionari di questa Corte, ribadiscono la domanda disattesa dalle precedenti istanze.
D. La Commissione di mediazione indipendente non prende posizione al pari di quella di disciplina, che si rimette al giudizio del Tribunale. La CC-PDT chiede invece che il ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni.
E. Il 7 agosto 2020 il co-curatore avv. __________ ha comunicato di non ratificare il ricorso presentato personalmente da RI 1.
Considerato, in diritto
1.2. Stante la mancata ratifica da parte del co-curatore di rappresentanza, nominato con il compito in particolare di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi, in quanto presentato da RI 1 il ricorso è irricevibile (cfr. STA 52.2020.257 del 23 settembre 2020).
Preliminarmente l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compresi gli infrascritti, va respinto essendo manifestamente infondato, siccome basato su argomenti generici e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Di conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione della Corte, il presente giudizio emanando da giudici facenti parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c).
L'insorgente censura davanti a questa Corte la composizione della CC-PDT. La motivazione a sostegno di questa richiesta è confusa. Non è dato infatti di vedere alcuna irregolarità. Innanzitutto essa è conforme a quanto stabilito dall'art. 31 cpv. 2 della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100), secondo sui l'organo si compone di cinque membri compreso un magistrato o ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza. In secondo luogo, nessuna norma (nemmeno quelle invocate a torto dall'insorgente, che ne travisa la portata) impediva ai membri che la componevano al momento del giudizio di farvi parte.
4.1. A norma dell'art. 2 della LIT, la medesima legge si applica al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi (lett. a), al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b), alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza (lett. c), alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (lett. d) e agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico (lett. d).
4.2. Secondo l'art. 7 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) la Commissione di disciplina è l'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Essa, soggiunge la norma (cpv. 2), esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA. La Commissione di disciplina si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale. La Commissione per l'avvocatura è, a sua volta, nominata dal Tribunale d'appello, che ne cura il segretariato (art. 4 LAvv).
4.3. Ferme queste premesse, la decisione impugnata merita conferma. Infatti, la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 2 LIT; essa non appartiene a nessuna delle categorie di soggetti elencati dalla norma. Anche qualora si considerasse la Commissione disciplina alla stregua di un'autorità giudiziaria, come fatto dall'autorità di ricorso di prima istanza, l'esito non muterebbe: gli atti di un procedimento disciplinare aperto nei confronti di un avvocato non costituiscono documenti elaborati né nel quadro di un'attività amministrativa né di vigilanza, ma concernerebbero la sua attività giurisdizionale.
Gli insorgenti hanno domandato una riduzione della tassa di giustizia. Nella misura in cui questa richiesta dovesse essere ritenuta alla stregua di una domanda di assistenza giudiziaria, essa andrebbe respinta già solo perché il gravame appariva sin da principio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
Sulla scorta di queste considerazioni il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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