AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.190
Data decisione, Autorità: 20.12.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo
Incarto n. 14.2021.190
Lugano 20 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.4689 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 ottobre 2021 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 novembre 2021 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza 11 ottobre 2021 della reclamante – limitatamente a fr. 5'330.88 oltre agli interessi – volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa dalla reclamante per l’incasso di fr. 5'675.92 oltre agli accessori, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 150.–;
preso atto dello scritto del 9 dicembre 2021 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale in linea di massima vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto giustificato, nel caso concreto, rinunciare al prelievo della tassa di giustizia stante la buona volontà dimostrata dalla reclamante;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, limitato alla tassa di giustizia di fr. 150.– di prima sede (v. invito per anticipo del 29 novembre 2021), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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