AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.19
Data decisione, Autorità: 21.12.2021, ICCA
Titolo: Vigilanza sulle fondazioni: emolumento per spese supplementari nel contesto dell'approvazione di un rendiconto
Incarto n. 11.2021.19
Lugano 21 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire sul ricorso del 10 febbraio 2021 presentato dalla
RI 1 (rappresentata dal presidente G G e dal segretario R V)
in materia di spese relative alla decisione emessa il 27 gennaio 2021 dalla
CO 1;
Ritenuto
in fatto: A. La RI 1, costituita il 14 settembre 1999 e iscritta nel registro di commercio il 21 settembre successivo, ha il seguente scopo:
Assicurare la conservazione e l'accessibilità della collezione di apparecchi fotografici e cinematografici raccolta dal maestro fotografo V__________ V__________, patrizio di __________, con l'obiettivo di creare un museo locale dell'apparecchio fotografico e cinematografico, aperto anche ad acquisizioni future. La fondazione può organizzare esposizioni di apparecchi fotografici e cinematografici, di accessori e di fotografie e promuovere attività di divulgazione nel campo della tecnica fotografica e cinematografica.
Dal 21 febbraio 2012 l'ente soggiace alla CO 1.
B. Il 3 settembre 2020 la CO 1, accertato che il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile per trasmettere spontaneamente il rapporto del 2019 era scaduto, ha sollecitato la RI 1 a inviare il conto annuale e il rapporto di attività entro il 15 ottobre successivo. Constatato che anche tale termine era decorso infruttuoso, essa ha impartito il 29 ottobre 2020 alla fondazione un termine suppletorio improrogabile fino al 30 novembre successivo. Il 23 novembre 2020 la fondazione ha comunicato all'autorità di vigilanza di non riuscire a trasmettere il rapporto entro il termine fissato e ha chiesto un'ulteriore proroga fino al 20 dicembre 2020. L'autorità di vigilanza non ha reagito e la fondazione ha presentato i documenti in questione il 4 dicembre 2020.
C. Con decisione del 27 gennaio 2021 la CO 1 ha “preso atto” del rapporto di gestione 2019 e ha posto a carico della fondazione una tassa di complessivi fr. 400.– (fr. 250.– per l'esame dei conti annuali e fr. 150.– per “spese supplementari”).
D. Contro il dispositivo sulle spese appena citato la RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 febbraio 2021 in cui chiede di annullare
l'emolumento di fr. 150.– per “spese supplementari”. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2021 la CO 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. La RI 1 ha replicato il 15 aprile 2021, ribadendo il proprio punto di vista. L'autorità di vigilanza non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO 1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG, art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e sulle fondazioni: RL 852.100). Si applica la procedura cantonale amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge medesima). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata alla fondazione al più presto il 28 gennaio 2021. Introdotto il 10 febbraio successivo, il ricorso in esame è senz'altro ricevibile.
Al memoriale la ricorrente acclude una lettera della CO 1 del 29 ottobre 2020 (doc. A), un messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2020 inviato dal proprio segretario all'autorità di vigilanza (doc. B) e una fattura di quest'ultima del 27 gennaio 2021 (doc. C). Nella misura in cui non figurano già nel fascicolo inviato a questa Camera dall'autorità di vigilanza, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art. 70 cpv. 2 LPAmm).
Nel ricorso la RI 1 fa valere anzitutto di avere telefonato all'ufficio dell'autorità di vigilanza ai primi di novembre del 2020 per segnalare, da un lato, di non avere ricevuto il primo sollecito del 3 settembre precedente e, dall'altro, per comunicare che avrebbe inoltrato la documentazione richiesta entro il termine fissatole. Essa soggiunge che l'autorità di vigilanza non ha reagito a una richiesta di proroga del termine del 23 novembre 2020 presentata in seguito a una quarantena per coronavirus imposta al proprio revisore. A suo avviso, tenuto conto della situazione sanitaria, e in particolare della recrudescenza registrata dalla pandemia alla fine del 2020,
l'emolumento supplementare di fr. 150.– è ingiustificato.
Nelle osservazioni al ricorso la CO 1 conferma che l'emolumento litigioso si riferisce “alle spese supplementari conseguenti ai due solleciti (…) indirizzati alla Fondazione per il mancato inoltro della documentazione [rapporto di gestione 2019] entro i termini stabiliti”. Essa rileva poi che a fronte di giustificati motivi una richiesta di proroga del termine per presentare il noto rapporto sarebbe stata senz'altro accordata. Se non che, nel caso specifico la fondazione ha sollecitato la protrazione solo dopo il secondo sollecito, quando le spese supplementari erano già maturate.
a) In concreto la RI 1 non contesta che il rapporto di gestione 2019 sarebbe stato da inoltrare entro il 30 giugno 2020. Dal fascicolo processua-le risulta che l'autorità di vigilanza ha sollecitato la fondazione una prima volta il 3 settembre 2020 e una seconda il 29 ottobre 2020. Per sua stessa ammissione, la ricorrente ha reagito soltanto al secondo richiamo, assicurando all'autorità di vigilanza che avrebbe presentato il rapporto entro il termine impartitole, salvo poi chiedere un'ulteriore proroga. Il rapporto è stato presentato infine il 4 dicembre 2020, quasi un anno dopo la chiusura dell'esercizio contabile e con un ritardo di cinque mesi rispetto alla scadenza originaria. È possibile che verso la fine di novembre 2020 il revisore della fondazione sia stato posto in quarantena, ma la ricorrente non spiega perché non le fosse possibile rispettare il termine per la presentazione del rapporto prima di allora, così com'era avvenuto regolarmente negli anni precedenti, o chiedere una proroga prima della scadenza del termine. In simili circostanze, trascorso infruttuoso il termine di sei mesi per presentare il rapporto annuo, non si possono muovere rimproveri all'Autorità di vigilanza per avere sollecitato la fondazione inadempiente.
b) Premesso ciò, sapere se la fondazione abbia ricevuto o no il primo sollecito o se dopo il secondo sollecito essa avrebbe potuto beneficiare di una dilazione del termine “improrogabile” è una questione che può rimanere indecisa. Quand'anche si volesse presumere che la ricorrente sia stata sollecitata una sola volta perché presentasse il rapporto annuo (sulle conseguenze di una comunicazione amministrativa spedita per posta normale: I CCA, sentenza inc. 11.2017.24 del 10 ottobre 2018 consid. 6d con rinvii), nel fissare un emolumento supplementare di fr. 150.– l'Autorità di vigilanza si è attenuta al minimo previsto dall'art. 3 n. 25 del citato tariffario. Certo, nella versione italiana quest'ultima disposizione si riferisce “ad altre decisioni e diffide”, non esplicitamente a richiami. Il testo tedesco della disposizione prevede tuttavia che l'emolumento è dovuto per atti amministrativi supplementari, come le diffide (zusätzliche Amtshandlungen wie Mahnungen) e quest'ultima voce comprende anche i solleciti (cfr. l'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni [RS 172.041.18] nelle tre versioni ufficiali).
c) È vero che per l'autorità di vigilanza il richiamo del 29 ottobre 2020 si è esaurito in un'operazione semplice e di routine, limitata a un controllo della scadenza e alla stesura del sollecito. Ed è altrettanto vero che l'emolumento riscosso per un sollecito dall'Autorità di CO 1 è il più oneroso tra quelli previsti in Svizzera, al pari solo di quello applicato dall'Autorità di vigilanza __________ (règlement sur la surveillance LPP et des fondations [Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale], art. 11 lett. l).
A titolo comparativo, l'emolumento è di fr. 100.– nella Svizzera centrale (Gebührenordnung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht [ZBSA], art. 1), nel Canton Berna (Anhang 1 zu Artikel 4 del Gebührenreglement der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht, art. A1-1.1), nel Canton Argovia (Gebührenordnung der BVG- und Stiftungsaufsicht, art. 4), nel Canton Soletta (Gebührenordnung BVG- und Stiftungsaufsicht, § 4 n. 2) e nel Canton Ginevra (Annexe 2 du règlement sur les émoluments et les frais de l'ASFIP, art. 3.1). È di fr. 50.– nei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna (Ordnung über die Stiftungsaufsicht, Änderung vom 25. Oktober 2017, Der Verwaltungsrat der BSABB [BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel], art. 2 lit. o), nel Canton Sciaffusa (Verordnung betreffend die Aufsicht über die Stiftungen, § 8 Ziff. 3) e nel Canton Appenzello Esterno (Gebührentarif der Stiftungsaufsicht von Appenzell Ausserrhoden). Un richiamo è finanche esente da tassa nel Cantone dei Grigioni (ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni, art. 12 lett. g), come pure a livello federale (ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, art. 3 cpv. 2).
Ci si potrebbe domandare in condizioni del genere se riscuotere fr. 150.– per un primo sollecito di poche righe sia conforme ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I 227). La ricorrente non solleva tuttavia la questione, che può rimanere aperta. Quanto alla circostanza che la RI 1 sia gestita da volontari animati da scopi ideali, ciò è sicuramente encomiabile, ma non permette di disattendere il tariffario della CO 1. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La particolarità del caso induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili all'autorità di vigilanza, la quale è stata chiamata a stare in giudizio nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa è di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), ma in concreto il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; –
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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