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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.10
Data decisione, Autorità: 15.12.2021, CCR
Titolo: Contratto di lavoro: rinuncia a pretese derivanti dal contratto durante il rapporto di lavoro
Incarto n. 16.2021.10
Lugano 15 dicembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo del 2 marzo 2021 presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 4 febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione nella causa 0004-2020-O (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 13 luglio 2020 da
CO 1 (rappresentata dall'RA 1 )
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° gennaio 2018 la società RE 1, attiva in particolare nell'organizzazione di eventi, ha assunto CO 1, come cameriera a tempo pieno. Il contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva in particolare il versamento di un salario di fr. 2840.54 mensili netti oltre la tredicesima.
B. Il 31 marzo 2018 CO 1 ha sottoscritto una dichiarazione dal seguente tenore:
‟il dare e avere delle ore straordinarie, festività siano compensate in dare o avere, in quanto il 30.04.2018 non sono più alle dipendenze della RE 1. La presente vale come disdettaˮ.
La dichiarazione è stata firmata anche da R__________ __________ amministratore unica della RE 1. CO 1 ha tuttavia continuato a lavorare. Il 17 maggio 2018 essa ha sottoscritto un'altra dichiarazione, sempre firmata da R__________ __________, in cui comunicava la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 maggio successivo.
C. Il 25 settembre 2019 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per l'incasso di fr. 1789.10 più interessi al 5% dal 5 ottobre 2018 indicando quale titolo di credito “vacanze non godute periodo gennaio – maggio 2018ˮ, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 15 aprile 2020 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 3505.– lordi oltre interessi del 5% dal 16 giugno 2018 su fr. 1789.10, a titolo di pretese salariali, e il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 1° luglio 2020 all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese (inc.0005-2020-t).
E. Con petizione non motivata del 13 luglio 2020 CO 1 ha convenuto il la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Alle prime arringhe del 23 settembre 2020 l'attrice ha confermato le sue richieste, mentre la convenuta ha presentato le due dichiarazione sottoscritta dalla lavoratrice il 31 marzo e 17 maggio 2018. In replica l'attrice ha contestato ‟il contenuto e la validità [delle dichiarazioni] secondo l'art. 341 [CO]ˮ. Duplicando la convenuta ha riaffermato la sua posizione. Il rappresentante della convenuta ha poi lasciato l'aula senza firmare il verbale. Il Giudice di pace ha così impartito alle parti un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 19 ottobre e 23 novembre 2020 esse hanno ribadito loro punti di visita.
F. Statuendo con sentenza del 4 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3505.–, oltre a interessi del 5%, e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dello Stato.
G. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il reclamo non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– come quella in esame, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 5 febbraio 2021. Introdotto il 2 marzo 2021 il reclamo in questione è senz'altro tempestivo.
Al reclamo la RE 1 acclude una dichiarazione scritta delle parti del 31 marzo e del 17 maggio 2018, le buste paga della lavoratrice per i mesi da febbraio a maggio 2018 e il dispositivo di una sentenza del 2 ottobre 2020 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha obbligato l'attrice a versare a R__________ __________ fr. 1876.13. I documenti, salvo la busta paga del maggio 2018, figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace e si rivelano quindi superflui. Quanto al nuovo documento, nella procedura di reclamo, invero, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC), donde la sua inammissibilità.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace, preso atto che la pretesa dell'attrice corrispondeva a quanto dovutole dalla convenuta in base al contratto di lavoro e accertato come questo era terminato il 31 maggio 2018, ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3505.–, oltre a interessi del 5%, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona.
La reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di non avere considerato che il 31 marzo e il 17 maggio 2018 l'attrice aveva sottoscritto con l'amministratore unico della RE 1 degli accordi “in buona fede e amicizia”. Essa sostiene di avere sempre corrisposto all'attrice lo stipendio previsto contrattualmente specificando sui conteggi gli straordinari e le vacanze “senza alcuna recriminazione” da parte della lavoratrice. A suo dire, il litigio sullo stipendio è sorto solo dopo che R__________ __________ e l'attrice hanno avuto discussioni sul mancato pagamento di una pigione di un ristorante terminate con la sentenza della Pretura di Bellinzona.
a) Giovi premettere che sulla questione addotta dalla convenuta, il Giudice di pace non si è espresso. Ci si può chiedere se la decisione impugnata non violi inoltre il diritto di essere sentita della parte, ritenuto ch'essa non si esprime su argomentazioni pertinenti (DTF 142 II 157 consid. 4.2). Visto che la reclamante non si duole di carenze formali tanto vale esaminare le censure nel merito.
b) Nella fattispecie, la convenuta ha prodotto due dichiarazioni sottoscritte dalle parti. Nella prima, del 31 marzo 2018, la lavoratrice si è così espressa ‟il dare e avere delle ore straordinarie, festività siano compensate in dare o avere, in quanto il 30.04.2018 non sono più alle dipendenze della RE 1. La presente vale come disdettaˮ. Nella seconda del 17 maggio 2018 figura quanto segue ‟con accordo del signor __________ R__________ – __________, e io CO 1 ho deciso di recedere dal contratto di lavoro del 01.01.2018 a decorre dal 31.05.2018ˮ.
c) Secondo l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenze inc. 16.2014.50 del 1° settembre 2015, consid. 5 e inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014, consid. 5a).
d) Ora, nella misura in cui la lavoratrice ha dichiarato, e il datore di lavoro ha accettato, di disdire il contratto per il 30 aprile 2018 e di compensare le ore straordinarie e le festività con l'esonero dal prestare la sua attività lavorativa si può fors'anche intravvedere delle reciproche concessioni e quindi l'esistenza di un valido accordo di scioglimento del rapporto. Sta di fatto che tale accordo è stato superato dai fatti ove si pensi che la lavoratrice ha prestato la sua attività fino al 31 maggio 2018, così come risulta dai conteggi salari prodotti dalla reclamante medesima. In tali circostanze non si può ritenere che continuasse a valere unicamente la rinuncia della lavoratrice alle ore straordinarie e festività da lei prestate ma non retribuitele. Posto ciò, ritenuto che la datrice di lavoro non ha contestato espressamente il conteggio esposto nella petizione dall'attrice, da cui risulta un saldo in suo favore di fr. 3505.–, la conclusione del Giudice di pace di ritenere fondata la pretesa della lavoratrice sfugge alla critica.
e) Poco importa che la lavoratrice “non si sia mai opposta alle buste paga”, giacché essa, come si è detto, non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (art. 341 CO). E le indennità per ore supplementari, così come quelle per le vacanze non godute costituiscono una pretesa imperativa ai sensi dell'art. 341 CO (CCR, sentenza inc. 16.2015.39 del 16 maggio 2017 consid. 7 con richiamo). Che poi tra l'attrice e l'amministrato della convenuta ci siano stati litigi è possibile, ma ciò non impediva alla lavoratrice d far valere i suoi diritti, i quali, trattandosi di crediti derivanti dal rapporto di lavoro, si prescrivono nel termine di 5 anni (art. 128 n. 3 CO).
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Arbedo-Castione.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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