AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.18
Data decisione, Autorità: 17.12.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.18
Lugano 17 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.2000.0038 della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con petizione 20 marzo 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a versargli a titolo di provvigione di mediazione la somma (definita nelle conclusioni) di fr. 31’414.10 oltre interessi del 5%, nonché a fornirgli annualmente determinati giustificativi di cui si dirà nel seguito;
mentre con la risposta il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione che il Pretore, con decisione 5 dicembre 2001 ha respinto;
appellante l’attore che con allegato 14 gennaio 2002 postula la riforma della sentenza nel senso di accogliere la petizione;
viste le osservazioni 19 febbraio 2002 con cui la convenuta chiede la reiezione dell’appello;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
1.Interessata a entrare nel novero dei fornitori della __________ di __________, ditta attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, la società convenuta ha fatto capo all'intermediazione dell’attore, tant'è che, con comunicazione via fax 22 gennaio 1997 (doc. A) ha confermato al medesimo che gli sarebbe stata riconosciuta una provvigione corrispondente al 2% circa a dipendenza dei volumi di lavoro che si riusciranno a sviluppare, precisando che la provvigione sarebbe stata calcolata sulle vendite che la __________ effettuerà sia alla __________ che alla __________ (doc. A). Come ammesso dalla società convenuta, lo stesso 22 gennaio 1997 l'attore ha presentato alla __________ la prima offerta della ditta __________ (risposta, p. 5), la quale ha in seguito continuato ad acquistare i prodotti della convenuta. D'altra parte, in data 7 marzo 1997, l'attore ha sottoscritto un contratto di lavoro con __________, in vista di svolgervi compiti diversi .
Sulla base dell'accordo menzionato, con petizione 20 marzo 2000 l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a versargli il corrispondente del 2% sulle vendite effettuate alla __________ a partire dal 1997, mentre l'analoga richiesta concernente la __________ è stata abbandonata in sede di conclusioni. Per le provvigioni maturate ha definito il proprio credito in complessivi fr. 31’414.10 oltre interessi, mentre per quelle future ha chiesto la condanna della convenuta a fornirgli alla fine di ogni anno l’estratto conto relativo alle vendite alla __________, come pure a consultare presso la convenuta i libri e i documenti giustificativi relativi all’estratto conto. In diritto egli ha sostenuto che fra le parti è venuto in essere un contratto di mediazione da lui correttamente adempiuto in quanto ha procurato alla convenuta la cliente desiderata e che la stessa ha effettivamente acquistato i prodotti della convenuta.
Con la risposta __________ ha chiesto la reiezione della petizione. Ha riconosciuto che l’attore ha agito da intermediario e ha ammesso di avere fornito a __________ prodotti alimentari nel 1997 per un importo di fr. 290'976.45 e nel 1998 per fr. 701'660.80; ha tuttavia contestato la pretesa dell’attore, sostenendo che l'accordo del 22 gennaio 1997 non può essere valido: esso infatti, concluso quando l'attore agiva come indipendente, ossia senza possibilità di influenzare le scelte di __________ sui propri fornitori, è stato ben presto superato dalla successiva assunzione alle dipendenze dell'azienda bernese. Da quel momento non v'era pertanto più motivo per la convenuta di garantire alla controparte un compenso sotto forma di provvigione, dal momento che egli aveva implicitamente preferito la tutela degli interessi di __________. Se invece l'accordo in esame fosse valido, l'attore avrebbe comunque violato il proprio dovere di fedeltà di mediatore, perdendo il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 415 CO.
Con le conclusioni la convenuta ha specificato che non è stato dimostrato un nesso causale fra l'intervento della controparte e le relazioni d'affari instauratesi fra lei e __________: se intervento c'è stato, essa ritiene che rientri semmai nell'attività lavorativa svolta dal signor __________ per la sua datrice di lavoro. Afferma anche che l'accordo iniziale aveva carattere provvisorio e che non era destinato a una durata illimitata nel tempo. Affronta inoltre il tema dell'illiceità dell'accettazione della provvigione del 2% poiché contrastante con gli impegni assunti dall'attore con la conclusione del contratto di lavoro.
Il Pretore ha riconosciuto la validità del contratto di mediazione, ma ha respinto la petizione, ritenuto che, andando a lavorare alle dipendenze del cliente procurato alla convenuta, l’attore ha agito anche nell’interesse di questi; poiché ha violato il proprio dovere di fedeltà verso __________, ha perso il diritto alla provvigione in virtù dell’art. 415 CO.
Con l’appello l’attore, riprendendo nelle grandi linee la tesi già presentata in prima sede, sottolinea come al momento della conclusione del contratto di mediazione egli fosse indipendente, tant'è che il contratto di lavoro ha avuto inizio il 3 marzo successivo, mentre il contatto fra mandante e cliente era già avvenuto e da quelle intese erano poi scaturite le forniture alla __________ a partire dal mese di maggio 1997, e ciò a prescindere da ogni sua ulteriore attività. In altre parole, sostiene di aver agito quale mediatore nella forma del cosiddetto “Zuführungsmäkler”, quindi con il solo compito di avvicinare le parti, e di avere adempiuto il mandato, perorando presso la __________ l’acquisto dei prodotti della convenuta, ciò che è avvenuto prima di entrare alle dipendenze della cliente. Precisa inoltre di non aver avuto, nell’ambito della sua attività alle dipendenze della __________, nessuna influenza sulla determinazione dei prezzi della merce venduta dalla ditta __________. Sostiene infine che il suo agire non configura una violazione dell’obbligo di fedeltà del mediatore, con la conseguenza che il suo diritto alla provvigione non è decaduto.
Con le proprie osservazioni, la società resistente chiede la reiezione dell’appello. Di quelle allegazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
A tenore dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il contratto sia concluso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore. La provvigione è così dovuta a condizione che il mandante giunga a concludere con il terzo il contratto che desiderava, mentre non è necessario, salvo accordo contrario, che tale contratto venga poi eseguito (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo, 1995, n. 4326 e segg.). È inoltre necessario che la conclusione del contratto sia la conseguenza dell’attività del mediatore la quale può anche non essere l’unica causa e che il diritto alla provvigione non sia decaduto ai sensi dell’art. 415 CO per un comportamento del mediatore contrario alle regole della buona fede (Tercier, op. cit., ibidem).
Per la causalità dell’attività del mediatore è decisiva l'esistenza -fra la sua attività e la conclusione del contratto fra il mandante e il terzo- anche solo di un rapporto di causalità parzialmente psicologico (Gautschi, in Comm. di Berna, 1964, Mäklervertrag, Vorbemerkungen, N. 3c). Al mediatore che abbia dimostrato l’esistenza di un contratto di mediazione incombe la dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale parziale o psicologico fra la sua attività e la conclusione del contratto fra mandante e terzo, e di avere trovato o influenzato per primo il terzo interessato (DTF 72 II 89 e 84 II 524 cons. 1). Esiste però una presunzione a favore dell’esistenza di un nesso causale parziale o psicologico fra l’attività del mediatore e la conclusione del contratto, tosto che il mediatore abbia svolto un'attività adeguata e sia effettivamente avvenuta la conclusione del contratto: compete allora al mandante rovesciare questa presunzione (DTF 84 II 193 e segg., cons. 3).
Fuori discussione il ruolo del ricorrente, almeno fino alla sua assunzione da parte di __________, va ricordato il limite posto dalla legge al diritto alla provvigione. Ai sensi dell'art. 415 CO ove il mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell’interesse dell’altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa, non potrà pretendere dal suo mandante né la mercede, né il rimborso delle spese. In linea di principio, l’obbligo di fedeltà impone al mediatore di tutelare gli interessi del mandante nell’esercizio del suo specifico compito, di agire in suo vantaggio e di tutelarlo dai danni (Gautschi, op. cit., art. 415 CO, N. 1b ). La giurisprudenza ha chiarito che il rapporto di fedeltà del mediatore cessa di regola con il contratto e non si riferisce a un'attività successiva poiché il mediatore, alla luce del suo compito caratteristico e della relativa regolamentazione, non risponde dell’adempimento del contratto indicato o mediato (DTF 106 II 225). In determinati casi, il dovere di fedeltà può durare oltre l’adempimento del compito specifico, segnatamente quando ciò sia concordato fra le parti (Amman, op. cit., art. 415 CO, N. 3); in assenza di simile accordo, un obbligo di fedeltà oltre la conclusione del contratto indicato o mediato può discendere solo dall’art. 2 CC, laddove una violazione non determina la perdita retroattiva delle pretese per la mercede maturata, ma permette al mandante di far valere nei confronti del mediatore il risarcimento dei danni (DTF 106 II 225 e segg.). Va inoltre osservato che il limitato obbligo di fedeltà del mediatore rispetto alla posizione del mandatario (Gautschi, op. cit., ibidem, N. 1a), comporta addirittura che -di principio- non si possa escludere una doppia attività del mandatario e che di conseguenza egli percepisca un compenso da entrambe le parti di un contratto: ciò che è dato in particolare, siccome non v'è violazione delle norme sulla buona fede, se il mediatore si limita a indicare l'occasione di concludere un contratto, ossia quando -non avendo parte in merito ai termini della pattuizione- non è confrontato con i contrapposti interessi delle parti (DTF 111 II 369; Amman, op. cit., art. 415 CO, N. 4; Gautschi, op. cit., ibidem, N. 2d e 4a).
Pacifico che le parti non hanno pattuito alcunché a proposito dell'obbligo di fedeltà del mediatore, la convenuta -che ha sollevato l'eccezione dell'art. 415 CO- non ha potuto dimostrare che comunque, in particolare dopo l'assunzione da parte di __________, l'attore abbia avuto un ruolo attinente agli interessi contrapposti della venditrice e dell'acquirente, rispettivamente che le condizioni di compravendita siano mutate dopo le prime forniture e che in quell'ambito lo stesso appellante se ne sia anche solo occupato. Dall'istruttoria emerge infatti soltanto che presso la datrice di lavoro egli aveva compiti diversi: doveva accaparrare clienti (acquirenti) nel settore cash-carry, in particolare pizzerie e ristoranti italiani; doveva trovare prodotti italiani e di conseguenza stabilire contatti fra __________ e produttori, nonché -nella scelta degli articoli- consigliare alla ditta ciò che era più idoneo per il rifornimento delle pizzerie (teste __________). Ma queste informazioni non provano che concretamente l'attore, divenuto dipendente di una parte, abbia in alcun modo -anche indirettamente- avuto a che fare con i rapporti commerciali fra __________ e __________, e peraltro escludono sue pretese competenze nella scelta dei fornitori, nella trattazione delle comande, dei prezzi, ecc. Ciò che comunque -sia detto a titolo abbondanziale- difficilmente l'avrebbe portato a sfavorire la convenuta, dal cui volume di vendite a __________ dipendeva il calcolo della provvigione promessagli. Né risulta inoltre (rilevante o no che sia nella fattispecie) che la datrice di lavoro si sia lamentata che egli abbia leso il più qualificato rapporto di fedeltà del lavoratore nei suoi confronti. Ma nemmeno appare sostenibile la tesi esposta dalla convenuta nelle conclusioni secondo cui, pattuito il contratto di lavoro, la provvigione promessa del 2% finiva per essere una forma di corruzione privata contraria agli interessi di __________: infatti, al di là delle circostanze concrete (di cui già s'è detto), l'ipotesi ricordata dalla dottrina (Gautschi, op. cit., ibidem, N. 4b) poggia su presupposti diversi, ossia non un semplice rapporto di lavoro del mediatore, ma un rapporto di rappresentanza (verosimilmente nell'ambito del contratto mediato), rispettivamente la qualità di organo di una delle parti contraenti: situazioni di coinvolgimento diretto o almeno di competenza che in concreto, comunque, non sono date.
V'è pertanto motivo di accogliere l'appello e di riformare la decisione impugnata, prendendo atto, per quanto riguarda il petitum 1.1. di causa (così come definito in sede di conclusioni), che il credito posto a giudizio non è stato contestato ed è peraltro sufficientemente accertato (cfr. doc. contabili , scheda ": riepilogo cifre d'affari). Gli interessi di mora vengono invece calcolati a far data dalla petizione in assenza di precedente interpellazione.
Diversa è la questione per le ulteriori domande di causa. Anzitutto, è stato accertato che dal mese di marzo 2000 la società convenuta non ha più rifornito __________ (teste __________, risposta 2). Comunque, non è possibile condannare giudizialmente una parte al pagamento di debiti non scaduti (Leu, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 75 CO, N. 4 e 5; art. 82 CO, N. 11), né a future prestazioni di fare che essa non ha ovviamente ancora dimostrato di non voler effettuare autonomamente, come il rendiconto concernente le forniture che, secondo parte attrice, potrebbero far sorgere il diritto a ulteriori crediti per provvigioni (domanda 1.2 e 1.3). Nei limiti descritti la petizione dev'essere pertanto respinta poiché prematura.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I.L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 dicembre 2001 della Pretura del Distretto di Bellinzona è riformata come segue:
Di conseguenza __________, è condannata a
versare a __________, l'importo di fr. 31’414.10 oltre
interessi del 5% dal 20 marzo 2000.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 750.--
spese fr. 50.--
Totale fr. 800.--
anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico di __________. Essa verserà inoltre all'appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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