AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.162
Data decisione, Autorità: 10.12.2021, ICCA
Titolo: Modifica del contributo alimentare per i figli stabilito per convenzione Irricevibilità di un rimedio giuridico presentato consapevolmente come reclamo in luogo di un appello
Incarti n. 11.2021.162 11.2021.163
Lugano 10 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SE.2021.18 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'8 aprile 2021 da
RE 1 (PL) (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) e
Stato del Cantone Ticino, Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato da AP 1contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 ottobre 2021 (inc. 11.2021.162) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.163);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1979) ha dato alla luce il 25 maggio 2008 una figlia, I__________, e il 19 maggio 2009 un figlio, D__________. Entrambi sono stati riconosciuti da RE 1 (1974), il quale era già padre di S__________, nato il 27 dicembre 1998 da una precedente unione. Il 17 luglio 2009 l'allora Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare, in favore di I__________ e D__________, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili ciascuno dalla nascita fino al 6° compleanno, di fr. 450.– mensili ciascuno fino al 12° compleanno e di fr. 600.– mensili ciascuno fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni familiari non compresi). RE 1 è disegnatore edile, ma sin dal conseguimento del diploma ha sempre lavorato come musicista, suonando la chitarra in festival e concerti. CO 1, casalinga, non svolge attività lucrativa. RE 1 ha versato solo saltuariamente e parzialmente i contributi alimentari per I__________ e D__________ prima di cessare ogni pagamento nell'agosto del 2019, quando si è trasferito a , dove vive con l'attuale compagna. Dall'aprile del 2020 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento anticipa i contributi alimentari per I e D__________ in luogo e vece del padre.
B. Il 21 e 29 aprile 2020 RE 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 11 per ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo alimentare per I__________ e D__________, motivando la richiesta con la sua totale mancanza di entrate. CO 1 si è opposta alla domanda. In esito a ciò, constatato il mancato accordo fra le parti, l'Autorità regionale di protezione 11 ha comunicato il 19 giugno 2020 che la richiesta poteva essere sottoposta al Pretore.
C. Con “istanza” dell'8 aprile 2021 RE 1 ha convenuto CO 1 e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché sopprimesse i contributi alimentari in questione. Contestualmente egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua risposta del 20 aprile 2021 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha auspicato che la procedura permettesse di chiarire la situazione finanziaria del padre e di definire un congruo contributo alimentare per i figli. In un suo memoriale del 25 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'“istanza” e ha instato a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio.
D. Al dibattimento del 7 giugno 2021 l'attore e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento hanno notificato prove. Il 10 giugno 2021 il Pretore ha concesso a RE 1 e a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 9 agosto 2021, indetta per il seguito del dibattimento, il Pretore ha proceduto all'interrogatorio dell'attore. L'istruttoria è terminata il 5 otto-bre 2021 e il Pretore ha assegnato alle parti un termine fino al 18 ottobre 2021 per pronunciarsi sulle prove assunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, egli avrebbe emesso la sentenza. Le parti non hanno reagito.
E. Statuendo il 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare a carico di RE 1 a fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre l'assegno familiare) dal 1° aprile 2021. Le spese processuali di fr. 1000.–, anticipate dallo Stato in virtù del gratuito patrocinio, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2021 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio anche in appello – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere interamente la petizione e di sopprimere i contributi alimentari a suo carico. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 né all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne, emanate con la procedura semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore dell'attore il 26 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 25 novembre successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è di per sé tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'attore non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavver-tenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da introdurre non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.88 del 25 novembre 2021 consid. 2).
Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo, ma il termine “reclamo” si ripete nella motivazione e nella richiesta d giudizio, mentre il termine “appello” è del tutto assente. L'attore ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di reclamare, non di appellare. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non altro per un legale. Il valore litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ove appena si consideri l'importo dei contributi alimentari che l'attore chiedeva di revocare, varianti tra fr. 1050.– mensili (fino ai 12 anni di D__________) e fr. 1200.– mensili (dopo di allora) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione (assegni familiari non compresi). E una decisione in materia di contributi alimentari non è, già a prima vista, un'“altra decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile.
È vero che l'attore può essere stato sviato dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata, stando alla quale contro la decisione poteva “essere interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una fallace indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti. Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato scorrere gli art. 308 e 319 CPC per accorgersi dell'inesattezza e sincerarsi che la decisione di primo grado era impugnabile mediante ap-pello, non mediante reclamo. Nelle circostanze descritte il reclamo non può dunque essere convertito in appello e va dichiarato irricevibile.
Si aggiunga ad ogni buon conto che, pur volendo fare astrazione dall'inammissibilità del reclamo, in concreto l'impugnazione non sarebbe destinata a miglior sorte. L'attore si duole che il Pretore gli ha ascritto un reddito ipotetico nel Ticino calcolato in base alla legge cantonale sul salario minimo (salario orario di fr. 19.– per 182 ore mensili), senza precisare per quale tipo di lavoro. Rileva che da oltre cinque anni egli vive con la sua compagna in Polonia, paese in cui non ha la possibilità di conseguire un guadagno superiore a quello attuale (poco meno di fr. 1000.– mensili). La decisione impugnata – egli fa valere – non tiene conto che a 47 anni egli non ha più alcuna “base” nel Cantone Ticino, dal quale se ne è andato perché non riusciva più a guadagnare il necessario per sostentarsi. In condizioni del genere egli contesta che lo si possa obbligare a rientrare in Svizzera per reperire un lavoro di manovalanza in un qualsiasi settore economico nel quale egli non ha esperienza alcuna. Un reddito ipotetico – prosegue l'interessato – può imputarsi solo se è alla concreta portata del soggetto, ciò che non è il suo caso. RE 1 sottolinea infine di non avere mai agito con l'intento di recare pregiudizio ai figli (Schädigungsabsicht), non avendo egli “mai fatto nulla per ridurre le sue entrate”. Onde la richiesta di sopprimere i contributi alimentari per I__________ e D__________.
a) Che l'attore non si sia trasferito in Polonia nell'intento di nuocere a I__________ e D__________ è possibile. Sta di fatto che, trattandosi nel caso specifico di contributi alimentari per minorenni, un genitore non può modificare liberamente le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla capacità di far fronte al fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2018 pag. 714 consid. 11d con riferimenti). Soprattutto nel caso di ristrettezze economiche – come in concreto, la riduzione ammessa dal Pretore lasciando un ammanco di fr. 770.– mensili a carico di ogni figlio (sentenza impugnata, pag. 7) – le esigenze poste all'obbligo di far fruttare la capacità lucrativa sono particolarmente elevate. I genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di guadagno. Anche un trasferimento (di per sé lecito) all'estero può rimanere così irrilevante se un'ulteriore attività lavorativa in Svizzera risulta esigibile.
In altri termini, un debitore alimentare non è libero di rinunciare a piacimento a entrate, cui potrebbe ambire con uno sforzo esigibile, per soddisfare desideri professionali o personali. Tali aspirazioni devono passare in secondo piano nella misura in cui il conseguimento di un reddito ipotetico è esigibile ed effettivamente possibile, tenuto conto dell'età, dello stato di salute, della formazione, dell'esperienza professionale, della situazione sul mercato del lavoro e dei doveri educativi. Un debitore alimentare è di per sé libero dunque di trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può essere invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a conseguire in Svizzera un reddito più elevato (sentenze del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062 e 5A_662/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti in: FamPra.ch 2014 pag. 1114).
b) Nella fattispecie RE 1 non contesta l'accertamento del Pretore, stando al quale egli gode di buona salute e ha un'età che non gli impedisce di svolgere lavori manuali come lo “sgombero in occasione di ristrutturazione” di immobili che egli – per sua stessa ammissione (verbale d'interrogatorio del 9 agosto 2021, pag. 3) – ha già svolto nel 2018 (sentenza impugnata, pag. 5). Ciò posto, che il primo giudice gli abbia ascritto un reddito ipotetico nel Ticino calcolato in base alla legge cantonale sul salario minimo (salario orario di fr. 19.– per 182 ore mensili; loc. cit., pag. 6) sfugge alla critica. Senza contare che il guadagno considerato (fr. 3458.– lordi mensili, ovvero fr. 2940.– netti) è finanche inferiore a quello che l'attore, seppure sprovvisto di esperienza, ha dichiarato per l'attività accessoria esercitata nel 2018 sull'arco di tre mesi (fascicolo “Doc. Rich. IIA”: fr. 11 460.–, pari a fr. 3820.– mensili). Per il resto, l'interessato non discute il suo fabbisogno minimo che il Pretore ha calcolato in fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 300.–; sentenza impugnata, pag. 6).
c) In definitiva, scegliendo di lasciare la Svizzera per un Paese che non è lontanamente in grado di offrire un livello salariale equiparabile, RE 1 non ha sfruttato appieno la sua capacità lucrativa (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_662/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti in: FamPra.ch 2014 pag. 1114). Né risulta ch'egli abbia fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare una diminuzione delle entrate suscettibile di compromettere il contributo di mantenimento per I__________ e D__________, ad esempio estendendo le ricerche fuori del suo solito campo professionale e ripiegando su ambiti meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 n. 8c pag. 843 consid. 6b con richiami). Se ne conclude che RE 1 non può dolersi della riduzione del contributo alimentare per i figli a fr. 300.– mensili ciascuno (metà del margine disponibile di fr. 600.–, una volta dedotto il suo fabbisogno minimo; sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'impugnazione vede così la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'attore, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alle controparti.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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