AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.144
Data decisione, Autorità: 10.12.2021, IICCA
Titolo: Provvedimenti cautelari, violazione e illecita disdetta di un accordo di collaborazione; fumus boni iuris
Incarto n. 12.2021.144
Lugano 10 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.444/445 e CA.2020.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 12 novembre 2019 da
AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di impartire alla convenuta
una serie di divieti e ordini con la comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa
disciplinare;
richiesta parzialmente accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare con decisione
14 novembre 2019 (inc. CA.2019.445) e che la convenuta ha contestato con
osservazioni 25 novembre 2019;
viste altresì l’istanza aggiuntiva 21 gennaio 2020 di AP 1 e l’istanza 4
febbraio 2020 di AO 1 (inc. CA.2020.20) nonché le relative decisioni 5 febbraio
2020 e 2 ottobre 2020 del Pretore (con la quale il giudice ha fra le altre cose
confermato, in via supercautelare intermedia, il provvedimento supercautelare
emanato);
considerato che con decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha infine respinto l’istanza
12 novembre 2019 di AP 1, revocando il provvedimento supercautelare
ordinato (inc. CA.2019.444);
appellante l’istante, che con appello 27 settembre 2021 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 11 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
tenuto conto della replica spontanea 25 ottobre 2021 dell’appellante e della duplica
spontanea 8 novembre 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 è una società con sede a __________ che si occupa fra le altre cose della produzione di principi attivi per uso farmaceutico e nutrizionale, ivi compresi i derivati della cannabis e in particolare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD).
AP 1 è una società con sede a __________ pure attiva nel settore della canapa, avente in particolare quale scopo la commercializzazione di prodotti a base di CBD.
B. Con il “Memorandum of Understanding” del 3 maggio 2017 (doc. E) e il successivo “Collaboration Agreement” del 30 novembre 2017 (doc. A) le due società hanno avviato un rapporto di collaborazione perdurante fino al 31 dicembre 2022 (riservati eventuali rinnovi e/o disdette anticipate), segnatamente finalizzato alla fornitura reciproca di determinati prodotti e alla commercializzazione congiunta dei prodotti appartenenti alle rispettive aziende nonché di quelli comuni (cfr. doc. E, “Appendix A” e doc. A, “Schedule 1”), con conseguente partecipazione ai profitti derivanti dalla vendita dei medesimi (commissione o “Profit Sharing”, cfr. doc. A clausole 3.2 e 8).
La fornitura reciproca dei prodotti è stata concretizzata mediante due ulteriori contratti. Con quello denominato “Supply of Goods” del 18 dicembre 2017 (doc. F), AP 1 si è impegnata a fornire a AO 1, sulla base degli ordini da questa trasmessi, il “Cannabidiol Pure” (CBD, ovvero la materia prima) per un prezzo di € 13’000.-/kg (cfr. “Schedule 1). Con il “Supply Agreement” del 19 dicembre 2017 (doc. G), AO 1 ha assunto l’obbligo di fornire a AP 1 i preparati elencati nell’”Appendix 1” per i prezzi ivi esposti.
Tutti questi accordi prevedono l’applicazione del diritto svizzero e la competenza del foro di Lugano.
C. Dopo l’avvio della collaborazione, fra le parti sono insorte delle discussioni, in particolare in relazione alla partecipazione ai profitti e ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti da AO 1. In sostanza, quest’ultima riteneva che l’implementazione degli accordi e le concrete, considerevoli prestazioni da lei fornite fossero sbilanciate rispetto al limitato apporto di AP 1 e alle pattuizioni contrattuali, di cui conseguentemente pretendeva una modifica che stabilisse maggiori impegni da parte di quest’ultima.
D. Il 18 aprile 2019 AO 1 ha disdetto anticipatamente i contratti per gravi motivi fondandosi sulla clausola n. 21 del doc. A, a fronte di un’asserita inadempienza contrattuale di AP 1 (doc. AA). Quest’ultima ha contestato la disdetta con scritto 26 aprile 2019, ritenendola indebita e strumentale all’ottenimento di condizioni contrattuali più vantaggiose (doc. BB).
E. Con istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari del 12 novembre 2019, AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, rimproverandole di avere abusivamente disdetto l’accordo di collaborazione, di avere illecitamente cessato la fornitura dei prodotti da lei ordinati e iniziato a commercializzare in maniera indipendente, senza il suo consenso, dei prodotti suoi o comuni (fra cui quelli del brand “T__________”, ora venduti sotto il marchio “__________”), peraltro cercando di soppiantare la sua posizione di mercato e sfruttando il know how da lei apportato e le ricerche scientifiche da lei seguite. Ciò facendo AO 1, oltre a violare gli accordi tutt’ora vigenti e i diritti di proprietà di AP 1, avrebbe commesso gravi atti di concorrenza sleale idonei a compromettere in maniera irreparabile i suoi interessi, la sua reputazione e la sua stessa esistenza. Conseguentemente, quest’ultima ha chiesto al Pretore di adottare nei confronti di AO 1 le seguenti misure:
farle divieto di commercializzare, offrire al pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto qualsiasi forma i prodotti (fra cui quelli della gamma “__________”), formulazioni e brand derivati dalla collaborazione delle parti;
farle divieto di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa con AO 1, se non con il preventivo consenso di AP 1;
farle ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________” e comunicare i dati del webmaster e le password di accesso al sito e alle email;
farle ordine di consegnare entro e non oltre 5 giorni una lista dettagliata di tutte le vendite effettuate della gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis commercializzati da AO 1, con indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti e dei prezzi di vendita;
farle ordine di consegnare 7.5 Kg di Cannabidiolo a AP 1, inclusi i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;
farle ordine di produrre 3 Kg di CBD e consegnarli a AP 1, inclusi i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;
farle ordine di mettere a disposizione di AP 1 tutta la documentazione necessaria per la quantificazione dei Profit Sharing da inizio contratto ad oggi.
Il tutto con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare.
F. Con decisione supercautelare 14 novembre 2019, in parziale accoglimento dell’istanza, il Pretore ha fatto ordine a AO 1 di astenersi con effetto immediato dal commercializzare, offrire al pubblico e utilizzare in modo autonomo, sotto qualsiasi forma, i prodotti, formulazioni e brand derivanti dalla collaborazione delle parti, e in particolare quelli della gamma “”, come pure di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa con AO 1, se non con il preventivo consenso della prima; a AO 1 è pure stato fatto ordine di sospendere con effetto immediato il sito “”. Le misure sono state corredate dalla comminatoria di cui all’art. 292 CPS, con quella di una multa disciplinare fino a fr. 5’000.- in caso di violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1’000.- per ogni giorno di ritardo in caso di inadempimento degli stessi.
G. Con osservazioni 25 novembre 2019 la convenuta si è opposta all’istanza cautelare, postulandone la reiezione, e subordinatamente che l’accoglimento della stessa fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di fr. 700'000.-. In sintesi, la convenuta ha rilevato di avere legittimamente rescisso gli accordi di collaborazione e che l’apporto di AP 1 in tale ambito si sarebbe limitato alla fornitura (peraltro carente) di materia prima prodotta da terzi (non disponendo del resto la medesima di know how specifico e di strutture adeguate), ritenuto che i prodotti commercializzati deriverebbero tutti dall’attività di ricerca, sviluppo e produzione di AO 1.
H. Le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie antitetiche posizioni e richieste, contestando quelle avverse, con replica 6 dicembre 2019 e duplica 19 dicembre 2019.
I. Con istanza 21 gennaio 2020 AP 1 ha chiesto l’adozione di misure d’esecuzione (art. 267 CPC) per presunte violazioni dell’ordine supercautelare da parte di AO 1 (mancata sospensione del sito “__________” e persistere della commercializzazione autonoma dei prodotti comuni), l’assunzione di informazioni scritte dalla convenuta (resoconto completo con il dettaglio di tutte le vendite e cessioni a terzi dei prodotti comuni e ogni altro loro eventuale utilizzo dal 14 novembre 2019 in avanti) nonché l’inasprimento delle misure repressive pronunciate nei confronti di AO 1.
J. Con decisione 5 febbraio 2020 il Pretore ha nominato il perito __________ K__________ (tecnico informatico) con l'incarico di verificare gli aspetti tecnici relativi alla commercializzazione on-line dei prodotti da parte di AO 1 e dare esecuzione al dispositivo no. 2 della decisione supercautelare (sospensione immediata del sito “__________”). Alle parti è stata data facoltà di formulare richieste aggiuntive al perito.
K. Con scritto 17 febbraio 2020 AP 1 ha chiesto in sintesi al perito di verificare con quali modalità o meglio per mezzo di quali canali la controparte offrisse al pubblico/pubblicizzasse i prodotti e i marchi oggetto della presente controversia. Con osservazioni di pari data, AO 1 ha rilevato di non star violando in alcun modo l’ordine supercautelare e di stare piuttosto rispettando ciò che esso sanciva implicitamente, ovvero il perdurare, in via provvisionale, del contratto di collaborazione. Con successivi scritti 26 febbraio 2020 e 10 marzo 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito la tematica.
L. Nel frattempo, con istanza 4 febbraio 2020 AO 1, vista l’incertezza sul perdurare o meno dell’accordo commerciale, ha postulato il deposito giudiziale della provvigione (Profit Sharing) pattuita contrattualmente dalle parti (inc. CA.2020.20). L’istanza è stata contestata dalla controparte con osservazioni 20 febbraio 2020 e ulteriormente approfondita dalle parti con gli scritti 2 marzo 2020 e 13 marzo 2020.
M. Con decisione 2 ottobre 2020 il Pretore ha confermato in via supercautelare inter partes il suddetto provvedimento supercautelare ex parte, ha respinto l’istanza “12 novembre 2019” (recte: 4 febbraio 2020) di AO 1, ha stabilito i quesiti da porre al perito __________ K__________ in relazione alla pubblicizzazione da parte di AO 1 dei prodotti e dei marchi oggetto della presente controversia e ha ordinato alla medesima di produrre le informazioni pretese da AP 1 con l’istanza 21 gennaio 2020.
N. Esperita l’istruttoria (comprendente deposizioni, l’audizione di testi, la perizia 30 ottobre 2020 di __________ K__________ e il relativo complemento 17 giugno 2021) e raccolte le conclusioni scritte delle parti, con decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare di AP 1 e di conseguenza revocato con effetto immediato il regime supercautelare vigente. Le tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 10'170.-, sono state poste a carico dell’istante cautelare, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. In particolare, il Pretore ha rilevato che dalle risultanze agli atti non emerge l’asserito know how apportato da AP 1 e un suo rilevante contributo nello sviluppo dei prodotti, ma piuttosto che la medesima non ha soddisfatto le aspettative in relazione alla sua organizzazione, alla condivisione dei costi (tecnici e regolatori) e alla fornitura di materia prima.
O. Con appello 27 settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro tale decisione, postulando in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame (ripristino del regime superprovvisionale stabilito dal Pretore) e nel merito di accogliere la sua istanza 12 novembre 2019 nel senso di ordinare le seguenti misure nei confronti di AO 1 (con le connesse comminatorie):
farle divieto di commercializzare, offrire al pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto qualsiasi forma i prodotti (fra cui quelli della gamma “__________”), formulazioni e brand derivati dalla collaborazione delle parti;
farle divieto di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa con AO 1, se non con il preventivo consenso di AP 1;
farle ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________” e comunicare i dati del webmaster e le password di accesso al sito e alle email;
farle ordine di consegnare entro e non oltre 5 giorni una lista dettagliata di tutte le vendite effettuate della gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis commercializzati da AO 1, con indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti e dei prezzi di vendita;
farle ordine di produrre 3 Kg di CBD e consegnarli a AP 1, inclusi i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;
farle ordine di mettere a disposizione di AP 1 tutta la documentazione necessaria per la quantificazione dei Profit Sharing da inizio contratto ad oggi;
farle ordine di presentare un resoconto completo con il dettaglio di tutte le vendite e cessioni a terzi dei prodotti comuni, sia che essi abbiano generato Profit Sharing o meno, ed ogni altro loro eventuale utilizzo dal 14 novembre 2019 ad oggi, con l'indicazione completa delle generalità degli acquirenti/ cessionari dei prodotti e con contestuale presentazione del registro del magazzino, con le relative uscite dei prodotti;
farle ordine di presentare un resoconto completo con il dettaglio della produzione dei prodotti comuni, segnatamente presentando il registro di produzione dei prodotti comuni;
farle ordine di autorizzare AP 1 a eseguire una verifica contabile così come previsto nel Collaboration Agreement (Paragrafo 8 “Profit Sharing – Auditing”);
farle ordine di chiedere e ottenere dalla Polizia delle Dogane evidenze contabili di tutti i documenti presentati da AO 1 per lo sdoganamento dei prodotti venduti in Italia (destinatario finale, indirizzo di consegna, quantitativi, ecc.).
P. Con risposta 11 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione integrale delle richieste della controparte.
Q. Con decisione 14 ottobre 2021, questa Camera ha respinto (nella misura in cui ricevibile) la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa.
R. Con replica spontanea 25 ottobre 2021 e duplica spontanea 8 novembre 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Con l’impugnata decisione il Pretore ha rimarcato l’assenza di un valore litigioso in denaro. Comunque sia, considerati gli interessi economici in gioco, le numerose richieste cautelari (riguardanti anche la consegna di merce) e i prezzi al chilo dei prodotti qui in esame (cfr. doc. A, E, F e G), il valore della presente controversia supera agevolmente la soglia summenzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 27 settembre 2021 contro la decisione 14 settembre 2021 (notificata il 15 settembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta all’appello 11 ottobre 2021 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appellante in vari passaggi della sua impugnativa non espone delle critiche puntuali al giudizio di prima istanza bensì ripropone un proprio riassunto dei fatti e delle sue tesi soggettive, ciò che è inammissibile. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
Le censure formali dell’appellante, e in particolare quelle riguardanti l’asserita violazione del suo diritto di essere sentita (che se fondate implicherebbero l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) vanno trattate preliminarmente.
Innanzitutto, l’appellante lamenta una carente motivazione della decisione di prima sede, non avendo il primo giudice a suo dire spiegato quali siano gli elementi alla base del suo accertamento dei fatti e della sussunzione giuridica che hanno poi condotto al diniego della tutela provvisionale, e perché nella fattispecie vi sarebbero delle circostanze straordinarie tali da giustificare la disdetta del contratto da parte di AO 1 ai sensi della clausola n. 21 del doc. A. Il Pretore non avrebbe poi spiegato da quali deposizioni testimoniali (solo menzionate genericamente a p. 5) si evincerebbero l’assenza di know how da parte di AP 1, rispettivamente il ruolo avuto da AO 1, né quali prove dimostrerebbero il contestato obbligo di AP 1 di partecipare alle spese tecniche e regolatorie della controparte. Nemmeno sarebbero comprensibili i motivi che hanno spinto il primo giudice a non considerare le dichiarazioni dei suoi dirigenti e dipendenti ma solo di quelli della controparte.
5.1 Le esigenze minime di motivazione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto a determinarsi su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 134 I 83, consid. 4.1).
5.2 Nella fattispecie, il giudice di primo grado ha rilevato che la tesi dell’istante cautelare, secondo cui questa sarebbe stata titolare di diritti e di prodotti nel settore della cannabis e avrebbe semplicemente incaricato la controparte della relativa produzione, non ha trovato un riscontro negli atti. Ha piuttosto accertato che AO 1, azienda di lunga tradizione dotata di notevole competenza nonché di laboratori e stabili di produzione e che aveva già avviato delle ricerche nel campo del CBD, desiderava reperire un partner commerciale che le consentisse di sfruttare nel breve termine la rapida espansione del mercato. Detto partner è stato individuato in AP 1, società di recente costituzione che contrariamente a quanto desumibile dalle premesse contrattuali del “Collaboration Agreement” e dal suo contenuto (dallo spirito paritetico relativamente a diritti e commissioni) non risultava possedere né uffici commerciali, né le strutture, le risorse e le competenze essenziali per la ricerca e l’attività produttiva. Essa doveva fornire la materia prima (CBD) prodotta da terzi (cfr. contratto “Supply of Goods”, privo di riserve relative a eventuali diritti di proprietà intellettuale-IPR) come pure supporto tecnico e regolatorio (art. 4.1 del “Supply Agreement”, ove invece AO 1 si era impegnata a fornire svariati preparati tutelando espressamente i propri IPR) e contribuire nella promozione/commercializzazione dei prodotti, ma la prospettiva (secondo quanto emerge dalle pattuizioni originarie e dalle dichiarazioni testimoniali) era che si dotasse delle strutture e dell’organizzazione necessarie nell’ambito della ricerca e sviluppo (R&D), del marketing, nonché dal punto di vista amministrativo / logistico e partecipasse perlomeno alle spese tecniche e regolatorie. Sennonché la medesima non ha soddisfatto queste aspettative. La sua organizzazione si è rivelata totalmente manchevole e il suo apporto si è limitato alla fornitura di materia prima di scarsa e insufficiente qualità e alla promozione / commercializzazione congiunta, per cui AO 1 ha dovuto assumersi qualsiasi ulteriore funzione, accollandosi la maggior parte delle attività (ricerca, sviluppo, validazione dei processi industriali, produzione, regolatorio, logistica) e dei relativi costi (fra cui quelli per l’approvvigionamento di CBD da produttori alternativi) in un contesto di forte disequilibrio rispetto allo spirito dell’accordo di collaborazione. Di conseguenza, da un esame sommario risulta che la disdetta di AO 1 era verosimilmente giustificata in quanto fondata su gravi motivi (v. la clausola n. 21, e in particolare la relativa lett. c, del doc. A) e che i prodotti ora da lei commercializzati (analoghi a quelli del marchio “T__________”) non sono stati oggetto di attività e innovazione da parte di AP 1. In altre parole, non risulta verosimile che la prima abbia commesso violazioni contrattuali o sfruttato informazioni riservate e know how di AP 1 per dare l’avvio alla produzione diretta di CBD e dei derivanti preparati.
5.3 Ne discende che il Pretore ha esposto i motivi che lo hanno indotto a respingere l’istanza cautelare (inerenti essenzialmente alla poca verosimiglianza delle tesi dell’istante e di una lesione o minaccia di lesione dei suoi diritti). Inoltre, contrariamente a quanto pretende l’appellante, egli si è altresì riferito alle prove agli atti (documenti e testimonianze), indicando quali ritenesse rilevanti; in particolare, le testimonianze da lui considerate emergono alle p. 7-10 dell’impugnato giudizio (dichiarazioni non solo di attuali dipendenti e dirigenti di AO 1 ma anche di un’ex collaboratrice, la dr.ssa __________ P__________, e di un terzo, ovvero il prof. G__________); le prove riguardanti la condivisione dei costi sono citate alla p. 10 in fondo e alla p. 11 (segnatamente: doc. G, clausola 4.1 e doc. 9-12). E contrario, dalla decisione sono deducibili le prove che il primo giudice ha ritenuto ininfluenti, mentre in relazione all’asserito know how di AP 1, le conclusioni pretorili si fondano sull’assenza di prove a tal riguardo. Non è pertanto ravvisabile una carenza di motivazione. Peraltro, si può sin d’ora evidenziare che l’appellante lamenta la mancata considerazione dei suoi testi, ma menziona solamente D__________ (ex CEO di AP 1) e non spiega se e in che modo le relative dichiarazioni avrebbero potuto prevalere rispetto alle prove citate nel primo giudizio e sovvertirne l’esito.
L’appellante rimprovera al Pretore di avere violato il suo diritto di essere sentita, per avere deciso d’ufficio di avvalersi di un perito scientifico (dott.ssa A__________, regolarmente nominata unicamente nella procedura di cui all’inc. CA.2021.195/196) e per aver fondato la sua decisione sulle risultanze di quel referto, estraneo al presente incartamento processuale (e annesso all’appello quale doc. B), senza offrire alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo. Ritenuta l’evidente contraddizione della sua tesi per il fatto che la decisione è datata 14 settembre 2021, mentre il referto è stato prodotto dal perito solo il 16 settembre 2021, l’appellante giunge addirittura a suggerire, con la replica spontanea, che il primo giudice avrebbe privatamente ottenuto ragguagli dal perito prima ancora della presentazione del referto.
Ora, questa Camera non può esaminare un atto che non appartiene al fascicolo processuale poiché secondo l’appellante il primo giudice ne avrebbe fatto uso. L’accusa di una parte a un giudice di essersi scorrettamente servito a sua insaputa e a suo detrimento di un documento nei termini descritti concerne il tema del corretto esercizio dei doveri del magistrato e pertanto non rientra nelle possibilità di analisi da parte di questa Camera, bensì nell’ambito di competenza del Consiglio della magistratura. Comunque sia, a ben vedere tutti i ragionamenti del primo giudice sono deducibili dalle prove contenute nell’inc. CA.2019.444 (fra cui la documentazione e le audizioni testimoniali), non raggiungono il livello di tecnicità preteso dall’appellante e sono funzionali a stabilire, sulla base di una semplice verosimiglianza e alla luce delle argomentazioni delle parti sulle rispettive competenze e i rispettivi apporti nello sviluppo dei prodotti, se AO 1 abbia illecitamente disdetto gli accordi e stia sfruttando il know how di AP 1 per commerciare indebitamente in maniera autonoma dei prodotti comuni (come preteso dall’istante cautelare). La censura risulta pertanto irricevibile.
A mente dell’appellante, con la decisione cautelare il giudice di prima sede avrebbe attuato un’inammissibile anticipazione del merito, giacché avrebbe accertato in maniera definitiva la validità della disdetta di AO 1, l’assenza di un contributo di AP 1 nello sviluppo dei prodotti e la consistenza dei diritti di proprietà intellettuale (questione nemmeno attinente alla presente controversia e alla relativa istruttoria). Anche questa censura è tuttavia destinata all’insuccesso. Posto che l’appellante non ha nemmeno chiarito quali saranno esattamente le sue richieste di merito, la decisione in esame non è anticipatoria: essa semplicemente presupponeva l’esame del fumus boni iuris riferito alle tesi dell’istante cautelare sulla base della semplice verosimiglianza e non si esprime in maniera definitiva sui reciprochi diritti e doveri o sulle eventuali violazioni contrattuali commesse (come d’altronde emerge dalle formulazioni utilizzate dal Pretore). Il primo giudice nemmeno ha approfondito la portata dei diritti di proprietà intellettuale relativamente ai prodotti in questione, mirando egli unicamente a valutare se questi fossero stati effettivamente sviluppati in collaborazione e potessero essere definiti “comuni”, aspetto tematizzato da entrambe le parti in causa.
Altrettanto invano l’appellante critica il primo giudice per avere emanato una decisione che intende essere conclusiva anche della procedura di cui all’inc. CA.2020.20, malgrado essa sia già stata decisa ed evasa con decisione 2 ottobre 2020 cresciuta in giudicato. L’appellante non fornisce alcuna motivazione, e in ogni caso la decisione qui in esame non riguarda il deposito del Profit Sharing da parte di AO 1 né va a modificare quanto deciso il 2 ottobre 2020 su questo aspetto.
Per quanto attiene invece il merito della decisione, l’appellante ritiene che il Pretore abbia errato nel valutare i ruoli, le competenze e gli apporti delle parti, nell’ammettere la legittimità della disdetta di AO 1 e nell’escludere che la stessa stia violando gli accordi.
9.1 È tuttavia opportuno precisare sin d’ora che l’appellante non si confronta in maniera sufficiente con quanto osservato dal primo giudice in relazione ai suoi obblighi contrattuali e alle sue inadempienze, rispettivamente con le prove da questi menzionate in relazione alle competenze e alle attività di ricerca e sviluppo svolte da AO 1. A fronte dell’irricevibilità dell’impugnativa su questi aspetti, essa risulta già da un primo esame palesemente inadatta a sovvertire il giudizio di prima sede. Nondimeno, qui di seguito verranno approfondite le singole censure dell’appellante.
9.2 In primo luogo, l’appellante non può mutare l’esito del giudizio pretendendo che il contratto “Supply of Goods” (doc. F) non sia mai stato disdetto (scenario mai esaminato dal giudice di prime cure): non solo perché il doc. AA dichiara la disdetta «dei contratti in essere, e meglio del “Collaboration Agreement” e dei relativi “Supply Agreements”», ivi compreso dunque (apparentemente) anche il doc. F; ma anche perché la procedura cautelare non ha per oggetto il rimprovero a AO 1 di non stare più acquistando il CBD da AP 1, per cui il tema non è qui determinante.
9.3 In secondo luogo, l’appellante non si confronta debitamente con gli accertamenti pretorili relativi al suo presunto know how scientifico al momento della firma degli accordi, in quanto non lo specifica e dimostra, non contesta che in quel momento la sua attività si limitava alla fornitura di CBD prodotto da terzi, né che essa (a differenza della controparte), non ha tutelato contrattualmente eventuali IPR in relazione ai prodotti da lei forniti, né pretende di aver avuto laboratori di ricerca e produzione o uffici commerciali. Essa rileva solo genericamente di aver avuto, in quel periodo, le conoscenze tecnico-scientifiche relative all’elaborazione e alla produzione di prodotti a base di cannabis, ma omette di dimostrarlo con convincenti motivazioni (non potendo bastare il semplice fatto di avere avuto buoni contatti o una buona reperibilità di materia prima o di avere già intrattenuto rapporti di collaborazione con una o più aziende attive nella produzione industriale di materie prime e nella vendita di CBD, né il rinvio al doc. XX o il rinvio ancor più generico ai doc. FFF-III) e si riferisce per il resto alla sua situazione attuale, ininfluente ai fini della presente vertenza. Anche per quanto riguarda il know how di AO 1, l’appellante non riesce a smentire quanto evidenziato dal Pretore. Innanzitutto non contesta che al momento della stipulazione degli accordi, questa aveva una lunga tradizione e disponeva già di esperienze e competenze, nonché delle necessarie strutture e autorizzazioni per lo sviluppo e la produzione di principi attivi in ambito nutrizionale e farmaceutico. Inoltre, anche la sua argomentazione secondo cui le conoscenze della controparte riferite al CBD sarebbero state in quel periodo rudimentali (non avendo ancora iniziato la commercializzazione di prodotti a base di cannabis), è insufficientemente motivata e non può bastare: essa difatti non considera le numerose prove citate dal primo giudice e attestanti che AO 1, già prima della firma degli accordi, aveva intrapreso studi e ricerche sugli estratti della cannabis e sull’uso alternativo di olio d’oliva o MCT quali eccipienti per veicolare il principio attivo, tanto da ottenere due certificazioni GMP nel 2016 e tre nel settembre-ottobre 2017 (cfr. doc. 3, 4, 5, 31 e 32; testi __________ P__________ e S__________). Le testimonianze di __________ B__________ e M__________ sono lineari con queste considerazioni (per cui il richiamo contenuto nel gravame non giova all’appellante), che neppure possono essere smentite dalla testimonianza di D__________.
9.4 Anche quando sostiene che nulla agli atti dimostrerebbe un suo obbligo di condividere i costi (segnatamente quelli del 2019) o fornire supporto tecnico e regolatorio e sottolinea di non aver mai accettato la proposta di modifica contrattuale contenuta nell’Addendum proposto da AO 1 (rinviando ai doc. 14 e BB), l’appellante non muove una censura debitamente motivata (art. 310 e 311 CPC), trascurando la medesima le prove menzionate dal giudice di primo grado, ovvero l’art. 4.1 del “Supply Agreement” (doc. G) e i doc. 9, 10, 11 e 12 (a cui si può anche aggiungere la testimonianza di M__________). Essa neanche si confronta con quanto evidenziato dal Pretore alle p. 5 in alto, 8, 9 e 10 dell’impugnato giudizio e con i riscontri ivi citati (premesse contrattuali; doc. 9 e 11; testi S__________ e M__________), ovvero di non aver adempiuto alle proprie promesse e soddisfatto le aspettative quanto all’indispensabile sviluppo della sua organizzazione e struttura, come pure di non essere riuscita a fornire materia prima (CBD) di sufficiente qualità. Pertanto, anche quando l’appellante pretende, rinviando senza alcuna specificazione al blocco di documenti doc. FFF-III e alle collaborazioni esistenti con diverse ditte, di avere avuto una struttura adeguata all’adempimento dei suoi obblighi commerciali, la censura non soddisfa l’onere di motivazione. Lo stesso dicasi per la sua considerazione (eccessivamente generica) secondo cui il suo coinvolgimento ha favorito l’accesso di AO 1 al mercato della cannabis. In sintesi, le suesposte inadempienze (che per il giudice di prime cure potevano verosimilmente giustificare una disdetta anticipata) non vengono validamente messe in discussione in questa sede.
9.5 Con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, gli accertamenti pretorili sono prevalentemente contenuti dalla p. 6 in fondo alla p. 9 della decisione impugnata. Secondo gli stessi, le prove agli atti fanno intuire che: era AO 1 a finanziare e condurre l’attività di ricerca (cfr. doc. 10, p. 7; testi S__________, M__________ , __________ P e __________ B__________); l’unica ricerca menzionata dall’istante cautelare, ovvero quella del prof. G__________, professore all’Università di , riguardava solamente attività di tipo analitico su campioni forniti da AO 1 e non lo sviluppo di nuovi prodotti; la convenzione con l’Università di __________ di cui al doc. 7 prevedeva l’erogazione di una borsa di studio in favore di un giovane laureato (dr.ssa C) e non il supporto del prof. G__________, era finalizzata alla sola formazione all’attività di ricerca e faceva parte di un piano di ricerche più ampio organizzato a spese di AO 1; secondo quanto dichiarato dal medesimo professore, l’uso di MCT era ormai consolidato nella pratica e non poteva essere classificato come know how coperto da IPR; i contatti preliminari presi per la vendita dei prodotti citati nel “Memorandum of Understanding”(doc. E, “List of ongoing negotiations and existing agreements”) sono tutti di AO 1, a dimostrazione della sua maggiore introduzione sul mercato specifico.
Ancora una volta, l’appellante non si confronta con queste riflessioni e queste prove, limitandosi piuttosto a rinviare ai contatti da lei avuti con professori/ricercatori del settore (e che lasciano piuttosto desumere un ruolo di agente-intermediario), alla ricerca del prof. G__________, alla borsa di studio della dott.ssa C__________ (doc. RR e WW) e alle presunte informazioni da lei fornite (approfondendo tuttavia soltanto quella relativa all’utilizzo di MTC), ciò che rende le sue censure irricevibili per carente motivazione e comunque insufficienti a sovvertire il giudizio di prima sede.
9.6 Alla luce di ciò e premesso che (come rettamente osservato dall’appellata) il “Collaboration Agreement” non sanciva chi dovesse sobbarcarsi gli oneri in relazione alla ricerca e sviluppo dei prodotti né tantomeno li poneva esclusivamente a carico di AO 1, non è possibile stabilire quale know how, contributo scientifico o informazione confidenziale AP 1 abbia apportato nell’ambito della collaborazione fra le parti e in che modo AO 1 stia violando i suoi obblighi, in difetto di convincenti spiegazioni dell’appellante.
9.7 In considerazione di tutto quanto sopra esposto, a ragione il primo giudice ha ritenuto verosimili le inadempienze di AP 1, il suo mancato apporto nello sviluppo dei prodotti nonché il buon fondamento della disdetta pronunciata da AO 1, e di riflesso poco verosimili le asserite violazioni contrattuali da parte di quest’ultima come pure il rischio di lesione di possibili diritti della controparte meritevoli di tutela provvisionale. Le generiche considerazioni dell’appellante sul principio “pacta sunt servanda”, sulla stipulazione degli accordi dopo libera e attenta riflessione, sui loro obiettivi e sulla loro interpretazione non sono dunque qui di rilievo. Per il resto, AP 1 non chiarisce se intenderà far valere anche violazioni precedenti alla disdetta, non approfondisce la questione e non spiega perché ciò giustificherebbe l’adozione di provvedimenti cautelari.
Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, può essere ritenuto ben superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 27 settembre 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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