AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.19
Data decisione, Autorità: 26.05.2021, CCR
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
Incarto n. 16.2021.19
Lugano 26 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 19 aprile 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.294 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 2 aprile 2021 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Tra CO 1, quale locatore, e RE 1, quale conduttore, vige un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre 2020 CO 1 ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 5500.– corrispondenti alle pigioni scoperte di gennaio, febbraio, aprile, agosto e novembre 2020 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 19 febbraio 2021 CO 1 ha notificato a RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo successivo. Il 23 marzo 2021 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere la protrazione della locazione di “almeno due mesi”.
B. Con istanza del 2 aprile 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia. Alla discussione del 19 aprile 2021, l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande.
C. Statuendo seduta stante quello stesso 19 aprile 2021 il Pretore, ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avvertito il convenuto che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno la sua riforma nel senso concedergli “60 giorni per lasciare l'ente locato”. Non sono state chieste osservazioni a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6600.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 21 aprile 2021. Introdotto il 26 aprile 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
a) Il reclamante fa valere di avere contestato la disdetta per mora davanti all'autorità di conciliazione, la quale non si è però ancora pronunciata. A suo parere, prima di procedere a un'espulsione “sarebbe opportuno attendere una decisione sulla validità o meno della disdetta”, tanto più che, secondo lui, non sono dati i presupposti. Esposte le ragioni della sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021, per il reclamante la decisione impugnata deve essere annullata o tutt'al più essergli concesso un termine di almeno 60 giorni per trovare un'altra sistemazione.
b) Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto, ci si può chiedere se le argomentazioni del reclamante, non sottoposte al primo giudice vista la sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021 siano ricevibili, art. 326 cpv. 1 CPC vietando in secondo grado l'allegazione di nuovi fatti. Esse andrebbero pertanto considerate inammissibili. Sia come sia, si volesse prescindere da tale formalità, il reclamo non risulterebbe destinato a miglior sorte.
c) Relativamente ai motivi della mancata comparizione del convenuto all'udienza, l'art. 148 cpv. 1 CPC prevede invero la possibilità per il giudice di concedere a una parte che non ha osservato un termine di fissarne uno nuovo se questa rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. Premesso ciò, il certificato medico allegato al reclamo attesta bensì che l'interessato è attualmente in malattia, ma una tale generica indicazione non permette di concludere per un'improvvisa impossibilità per l'interessato di recarsi all'udienza o di chiederne un rinvio. Una restituzione non entrava pertanto in linea di conto e l'assenza del convenuto era pertanto ingiustificata.
d) Quanto ai motivi addotti nel reclamo, contrariamente a quanto adduce il conduttore, nell'istanza introdotta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione egli si è limitato a chiedere la protrazione della locazione fino al 31 maggio 2021 senza contestare la disdetta del contratto come tale (doc. D). Ad ogni modo, foss'anche stata debitamente oggetto di contestazione, una simile iniziativa non osta a una richiesta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.54 del 12 maggio 2021 consid. 6). Estremi del genere non si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo accertato la regolarità della messa in mora e la validità della disdetta. Certo, il reclamante pretende invero che la disdetta non fosse valida ma non ne spiega i motivi. Per il resto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, dandosi una disdetta per mora in applicazione dell'art. 257d CO una protrazione della locazione non entra in linea di conto (art. 272a cpv. 1 lett. a CO; DTF 144 III 466 consid. 3.3.1). Fossero anche ammissibili, le obiezioni sollevate dal convenuto non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti. Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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