AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.16
Data decisione, Autorità: 03.05.2021, CCR
Titolo: Contratto di lavoro: reclamo tardivo e restituzione dei termini
Incarto n. 16.2021.16
Lugano 3 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 12 gennaio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa SE.2020.4 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 24 settembre 2020 da
CO 1 (), (rappresentato dall'RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 maggio 2019 RE 1, titolare della ditta individuale __________ che gestisce un esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1, lavoratore frontaliero, come cuoco per un salario di fr. 3500.– mensili lordi. Il contratto prevedeva la possibilità di disdire lo stesso con un preavviso di un mese.
Il 15 novembre 2019 l'ufficio della migrazione ha revocato a CO 1 il permesso di lavoro per frontalieri intimandogli di terminare l'attività lucrativa in Svizzera entro il 31 gennaio 2020. A dire del lavoratore, di tale decisione egli ne è venuto al corrente solo il 30 gennaio 2020 allorquando la polizia lo ha avvisato dell'imminenza della scadenza del termine. Nel frattempo, il 25 gennaio 2020, CO 1 ha comunicato al datore di lavoro la volontà di disdire il contratto per il 1° marzo 2020. RE 1 ha versato al dipendente il salario del mese di gennaio 2020, menzionando sulla busta paga che “con l'accettazione non ci saranno pretese future”. Il 26 febbraio 2020 CO 1 ha sollecitato il datore di lavoro a versagli il salario di quel mese, oltre al pagamento degli assegni familiari. Invano.
B. Il 12 aprile 2020 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere il pagamento di pretese salariali per fr. 4995.15 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020, corrispondenti al salario di febbraio 2020, della quota di tredicesima e degli assegni familiari da giugno 2019 a febbraio 2020. All'udienza del 15 maggio 2020 il convenuto ha versato all'istante fr. 1511.10 relativi agli assegni familiari. Per il resto, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 30 giugno 2020 a CO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.20).
C. Con petizione 24 settembre 2020 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere da RE 1 fr. 3482.85 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2020 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 23 ottobre successivo l'attore ha riaffermato la sua posizione. Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 9 dicembre 2020 l'attore, unico comparente, ha mantenuto il suo punto di vista. Non essendoci ulteriori prove da assumere il Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione della decisione.
D. Statuendo con sentenza 12 gennaio 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 3482.85 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020. Le spese processuali sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre il convenuto è stata tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 13 aprile 2021 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 13 gennaio 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 12 febbraio 2021. Se non che, RE 1 ha introdotto reclamo il 13 aprile 2021 quando il termine era ampiamente scaduto. Nel memoriale, egli scusa il ritardo allegando motivi di salute, ciò che può configurare una richiesta di restituzione del termine.
a) Ora per l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. Tale norma si applica anche in caso di restituzione del termine per ricorrere contro le decisioni di primo grado. La domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). Un impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti).
b) In concreto, a prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere in merito a quando sia cessato l'impedimento lamentato da RE 1, questi non ha spiegato, né tanto meno reso verosimile, il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. Per di più, in caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento senza colpa. Ne segue che l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è pertanto destinata all'insuccesso e di conseguenza anche il reclamo, tardivo, vede la sua sorte segnata.
a) Ora, secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Detto in altri termini, in sede di reclamo la parte non può limitarsi a ribadire le tesi formulate davanti al primo giudice ma deve quanto meno spiegare perché i fatti accertati dal primo giudice sono manifestamente errati, ovvero insostenibili, e perché il primo giudice ha applicato erroneamente il diritto.
b) Premesso ciò, la mancanza dell'autorizzazione richiesta dal diritto pubblico non comporta di per sé la nullità del contratto di lavoro. Il diniego di tale autorizzazione può eventualmente giustificare una risoluzione immediata del contratto in virtù dell'art. 337 CO, sempre che il datore di lavoro abbia rispettato le incombenze che la Legge federale degli stranieri pone a suo carico (cfr. art. 11 cpv. 3 e 18). In caso contrario il datore di lavoro è in mora e deve versare il salario senza che il lavoratore sia tenuto a svolgere il lavoro (art. 324 CO; v. Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 2010 pag. 485; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 3 e 9 ad art. 324). In concreto, il Giudice di pace ha accertato che la decisione negativa dell'ufficio della migrazione era dovuta essenzialmente alla mancata presentazione della necessaria documentazione causata dal mancato ritiro imputabile al datore di lavoro della corrispondenza destinata al lavoratore. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal reclamante di modo che la decisione del primo giudice resiste alla critica.
c) Quanto al fatto che sulla busta paga del mese di gennaio 2020 sia stata menzionata che “con l'accettazione non ci saranno pretese future”, è vero che oltre alla disdetta, alle parti è data la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenza inc. 16.2014.50 del 1° settembre 2015, consid. 5). Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che l'atto non è firmato dal lavoratore, come accertato dal Giudice di pace non “si vede quale vantaggio l'attore avrebbe potuto ottenere dalla proposta di rescissione anticipata al 31 gennaio 2020”. Certo il reclamante adduce che il lavoratore aveva trovato un'altra occupazione e che solo a seguito alla perdita di tale opportunità egli è ritornato sull'intesa, ma ciò non è stato reso verosimile. In mancanza di elementi non si può ritenere che tra le parti sia stata stipulata una transazione, e tanto meno che vi siano state reciproche concessioni, di modo che l'accordo in questione risulta essere tutt'al più una rinuncia unilaterale del lavoratore, la quale è contraria all'art. 341 cpv. 1 CO e quindi priva di validità (DTF 136 III 473 consid. 4.5). Ne segue, in ultima analisi, che il reclamo non ha alcuna possibilità di successo.
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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