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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.129
Data decisione, Autorità: 07.12.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Acquiescenza. Transazione sulle spese giudiziarie
Incarto n. 14.2021.129
Lugano 7 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 331-A-21-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 18 giugno 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 949.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 3 settembre 2021 il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 18 giugno 2021 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e, in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;
che con scritto del 5 novembre 2021 la CO 1 ha comunicato di voler ritirare l’istanza;
che per lettera dell’11 novembre 2021 la CO 1 ha poi dichiarato di aderire al reclamo e chiesto la retrocessione dell’incarto al primo giudice così da procedere al ritiro dell’istanza;
che in caso di adesione (o acquiescenza), ovvero quando la parte riconosce le pretese avverse e ammette le sue conclusioni, il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che la dichiarazione di acquiescenza non deve necessariamente essere stesa in un verbale d’udienza, ma può anche essere acquisita agli atti sotto forma di un documento firmato dalla parte acquiescente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 26 ad art. 241 CPC), come nel caso in esame;
che l’acquiescenza ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC);
che interpellate in merito con ordinanza del 12 novembre 2021, le parti, per il tramite del patrocinatore della reclamante, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo sulle spese giudiziarie, secondo cui le spese processuali di fr. 130.– rimangono a carico della reclamante, alla quale l’istante è tenuta a versare ripetibili di fr. 600.–;
che di conseguenza anche sulla questione delle spese giudiziarie il reclamo è da stralciare per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 949.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto dell’adesione della CO 1 al reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
Si prende atto della transazione raggiunta dalle parti sulla questione delle spese giudiziarie. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La CO 1 è tenuta a versare fr. 600.– alla RE 1 per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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