AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.100
Data decisione, Autorità: 06.12.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
Incarto n. 14.2021.100
Lugano 6 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.1670 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 71'066.20 oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2013 e fr. 68'968.60 oltre agli interessi del 5% dal 12 febbraio 2014 (indicando quale causa dei crediti la “Decisione 10 agosto 2020 della Pretura di Lugano (incarto n. OR.2014.217) Credito riconosciuto in sentenza Fr. 140'034.80 oltre interessi del 5%”), fr. 11'202.– oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “rimborso tasse e spese di giustizia”), fr. 10'700.– oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “ripetibili procedura di cui all’incarto OR.2014.217”) e fr. 31'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2021 (per “ripetibili procedura di cui all’incarto OR.2014.225”).
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° aprile 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 aprile 2021. Con replica spontanea del 23 aprile 2021 e duplica spontanea del 30 aprile 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'250.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 SA il 14 luglio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato il 19 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata il Pretore ha stabilito che le decisioni pretorili del 10 e dell’11 agosto 2020 prodotte dall’istante (doc. B e C), unitamente al preventivo d’onorario del perito per le spese peritali (doc. I), costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta e dichiarato irricevibile l’argomento con cui essa sembrava dirsi disposta a pagare solo previa prestazione di una garanzia da parte dell’istante, rilevando che ad ogni modo le decisioni pretorili non prevedevano una tale condizione.
1.3.2 Nel reclamo l’RE 1 afferma d’interporre ricorso, pur ritenendolo “oggettivamente inutile, patetico e privo di senso” alla luce delle “precedenti sentenze”, nella convinzione che possa “esser fatta giustizia la quale si palesa con chiara evidenza nella voluminosa documentazione prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi tempi”. “Ad ulteriore supporto di quanto precede” la reclamante si riferisce alla petizione del 17 novembre 2014, la quale riporterebbe “dettagliatamente tutti gli avvenimenti incorsi nella più totale buonafede [ed] è supportata da una voluminosa documentazione”. Petizione che a suo dire è stata contestata “subdolamente” dalla controparte mediante l’adduzione di documenti da lei stessa redatti e false affermazioni mai comprovate o documentate.
1.3.3 Sennonché in tal modo l’RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui l’istanza è fondata su validi titoli di rigetto dell’opposizione, al riguardo dei quali essa non ha dimostrato l’esistenza di eccezioni liberatorie nel senso dell’art. 81. La reclamante non indica precisamente il motivo per cui reputa errata la sentenza impugnata e nemmeno dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Essa si limita a sostenerne l’erroneità mediante un vago e generico riferimento alla non meglio precisata “voluminosa documentazione prodotta in questi anni con particolare riferimento agli ultimi tempi”, ciò che è inammissibile. Lo stesso dicasi a proposito del rinvio indeterminato alla descrizione degli avvenimenti incorsi nella petizione del 17 novembre 2014, così come alla “voluminosa documentazione” addotta a supporto della stessa.
1.3.4 Ad ogni modo, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per esaminare la fondatezza della petizione citata, già trattata nell’ambito della procedura che ha portato alla sentenza di merito, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il compito del giudice del rigetto si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2). Invece, motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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