AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.64
Data decisione, Autorità: 19.10.2021, CDP
Titolo: Ammissibilità dell’intimazione di una decisione per posta semplice; richiesta respinta di ulteriori approfondimenti probatori prima del riavvio delle relazioni personali paterne e dell’inizio di una presa a carico specialistica delle minori
Incarto n. 9.2021.64
Lugano 19 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda le relazioni personali paterne con PI 1, PI 2 e PI 3 e la loro presa a carico specialistica a cura del Servizio medico-psicologico di __________
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2021 (ris. n. 84) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dal matrimonio fra RE 1 e CO 2 sono nate le figlie PI 1 (2013), PI 2 (2014) e PI 3 (2017). A dipendenza dei vari cambiamenti di domicilio, diverse autorità di protezione si sono occupate del nucleo familiare.
B. Con decisione 5 novembre 2018 (n. 153.2018) l’Autorità regionale di protezione __________, ha ordinato la valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e la valutazione della condizione psico-affettiva delle loro figlie PI 1, PI 2 e PI 3. Il mandato peritale è stato conferito al Servizio medico-psicologico (di seguito, SMP). La decisione è stata confermata da questo giudice con pronuncia 21 dicembre 2018 (inc. 9.2018.173).
C. A seguito del trasferimento del nucleo familiare a __________, con decisione 11 marzo 2019 (ris. n. 104 del 7 marzo 2019) il procedimento a protezione di PI 1, PI 2 e PI 3 è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione).
D. Nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale avviata da RE 1, con decisione 3 ottobre 2019 la Pretura di __________ ha confermato la decisione cautelare 20 agosto 2019 e autorizzato i coniugi a vivere separati, assegnando l’abitazione coniugale a RE 1 e attribuendole la custodia delle minori. Il Pretore non ha per contro disciplinato le relazioni personali con il padre, considerato come CO 2 non avesse preso parte alla procedura, rinviando quest’ultimo all’autorità di protezione competente.
E. In data 30 dicembre 2019 il Servizio medico-psicologico ha reso la sua valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e della condizione psico-affettiva delle tre minori. La valutazione è stata condizionata dalla scarsa collaborazione delle parti, che non si sono presentate alle numerose convocazioni del Servizio (eccetto RE 1, in una sola occasione).
F. Con scritto 4 febbraio 2020 CO 2 si è rivolto all’Autorità di protezione per ottenere la regolamentazione dei diritti di visita con le tre figlie. In data 1° luglio 2020 le minori PI 1, PI 2 e PI 3 sono state sentite dal membro permanente.
G. In occasione dell'udienza del 23 luglio 2020 i genitori hanno concordato che prima di dar seguito alle richieste paterne, alla luce di quanto emerso dall’ascolto delle minori occorresse avviare una presa a carico specialistica per le due sorelle maggiori PI 1 ed PI 2. In sede di udienza l’Autorità di protezione ha indicato che i diritti di visita sarebbero ripresi in forma sorvegliata/accompagnata presso un punto di incontro, secondo le tempistiche indicate dal terapeuta a cui la madre si sarebbe rivolta, il cui nominativo avrebbe dovuto essere comunicato all’Autorità entro 15 giorni.
H. Dietro sollecito dell’autorità di prime cure, con scritto 19 settembre 2020 RE 1 ha comunicato che le minori sarebbero state prese a carico dalla psicologa __________, ciò che in realtà non risulta essere avvenuto.
I. In sede di udienza 25 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha preso atto che nessun tipo di presa a carico terapeutica era stata ancora avviata da parte di RE 1, che si è dichiarata contraria alla ripresa delle relazioni personali tra le minori ed il padre, anche in forma sorvegliata.
L. Con decisione 17 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dunque emanato una decisione formale concernente la presa a carico terapeutica delle tre minori in oggetto, ritenendo inaccettabile procrastinare ulteriormente la ripresa delle loro relazioni personali con il padre. Ha pertanto incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ della presa a carico terapeutica di PI 1, PI 2 e PI 3, stabilendo altresì un diritto di visita sorvegliato presso il Punto d’incontro di __________, della durata di un’ora e mezza con frequenza ogni due settimane.
M. RE 1 è insorta contro tale decisione con reclamo 19 aprile 2021. La reclamante censura l’intimazione della decisione per posta semplice e la mancata audizione personale e separata dei due genitori, oltre all’assenza di ulteriori approfondimenti quanto alle intenzioni paterne. Postula dunque l’annullamento della decisione di prima sede e il rinvio degli atti per l’emanazione di una nuova decisione.
N. Sia CO 2 con osservazioni 17 maggio 2021 che l’Autorità di protezione con osservazioni 2 giugno 2021 hanno contestato le tesi ricorsuali, chiedendo conferma della decisione impugnata.
O. Con replica 23 giugno 2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio, contestando le affermazioni contenute nelle osservazioni delle controparti. Né l’Autorità di protezione, né CO 2 hanno presentato una duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo reclamo, RE 1 contesta la mancata notifica della decisione tramite invio raccomandato, ciò che comporterebbe la nullità della decisione medesima. La decisione impugnata è stata infatti inviata dall’Autorità di protezione tramite invio postale semplice (posta A), “ciò che significa che non è possibile stabilire il giorno di notifica della decisione e quindi non può essere stabilito il giorno utile per l’inoltro del ricorso contro la stessa” (reclamo, pag. 2). Tale lacuna formale, definita grave, “già da sola implica la nullità della decisione qui impugnata” (reclamo, pag. 2).
2.1. La censura non può essere accolta. L’intimazione di una decisione impugnabile per posta semplice non è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di procedura amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato mediante invio postale semplice o raccomandato. Il modo di agire dell’Autorità di protezione non comporta dunque, in sé, la nullità o l’annullabilità della decisione medesima, anche se esso non può essere ritenuto auspicabile.
Così facendo, l’autorità di prime cure si assume infatti il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e – soprattutto – della ricezione da parte delle parti della decisione impugnata, con la conseguente impossibilità di contestare il mancato rispetto dei termini d’impugnazione e di definire la crescita in giudicato formale della propria decisione.
Nel caso di specie, tale modo di procedere è comunque privo di effetti pratici: il patrocinatore di RE 1 ha infatti ricevuto la decisione impugnata ed ha inviato la sua impugnativa il 19 aprile 2021, calcolando il termine di reclamo di trenta giorni a partire dalla data di ricezione della decisione più ravvicinata possibile (il 18 marzo 2021 ovvero il giorno successivo all’emanazione della decisione), anche se verosimilmente la decisione è stata ricevuta successivamente (la busta di invio reca il timbro “__________ 23 marzo 2021”; cfr. doc. 2). La tempestività del reclamo non è dunque in discussione nel caso concreto.
3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha riassunto i fatti salienti della fattispecie, in particolare il fatto che RE 1 non si fosse “attivata in alcun modo al fine di iniziare la presa in carico delle figlie, prova ne è il fatto che a febbraio 2021 sosteneva di non aver trovato ancora il terapeuta a cui rivolgersi” e che fosse dunque necessario provvedere a nominarne uno d’autorità (pag. 2).
L’Autorità di protezione ha peraltro definito “non accettabile procrastinare ulteriormente l'interruzione dei rapporti tra padre e figli, che hanno tutto il diritto di relazionarsi”, considerando sia il tempo già trascorso, sia “la lunga lista di attesa presso i punti incontro”, fermo restando che le modalità saranno “le più prudenti possibili, ovvero sorvegliate, e quanto alle tempistiche appare ragionevole fissare una volta ogni due settimane, per la durata di una ora e mezza” (decisione impugnata, pag. 2). Nella decisione impugnata è stato dunque ordinata la presa a carico terapeutica di PI 1, PI 2 e PI 3 a cura del Servizio medico-psicologico di __________ ed è stato riconosciuto un diritto di visita sorvegliato del padre con le tre figlie presso il Punto d’incontro di __________ (decisione impugnata, pag. 3).
3.2. Nel reclamo viene censurato il modo di agire dell’Autorità di protezione, che non ha mai ordinato l’audizione dei genitori, né la produzione della documentazione pertinente in loro possesso, sebbene RE 1 abbia “sempre espresso una posizione fortemente critica nei confronti della richiesta avanzata dal signor CO 2” (reclamo, pag. 3). La reclamante produce dunque in questa sede le decisioni cautelari e supercautelari emanate dalla Pretura di __________, dinnanzi alla quale aveva postulato delle misure restrittive nei confronti di CO 2 a seguito degli atteggiamenti e dei comportamenti di quest’ultimo nei suoi confronti e nei confronti delle figlie. RE 1 sostiene che se l’Autorità di protezione avesse ordinato la sua audizione, avrebbe potuto confermare le diverse richieste di intervento alla Polizia “per la tutela della sua persona e per quella delle bambine” (reclamo, pag. 3). La reclamante censura dunque la sua mancata audizione in prima istanza, “nonostante la sua chiara, comprensibile posizione di timore” “per l'influsso che la concessione di diritti di visita a favore del padre potrebbe avere sulla tranquillità delle figlie comuni”, “elemento che l'Autorità ha verificato unicamente tramite l'audizione delle bambine” (reclamo, pag. 3). Secondo RE 1, l’Autorità di protezione non avrebbe formalmente sentito neppure il padre delle bambine, “al fine di circostanziare la propria richiesta e concretizzare le proprie reali intenzioni”, “che non sono state sufficientemente chiarite e approfondite da parte dell'ARP” (reclamo, pag. 3-4). Come anche dichiarato dal pediatra delle minori, che ha sottolineato “la necessità di comprendere le reali intenzioni del padre, al fine di evitare di porre le bambine in una situazione di possibile stress psicologico che andrebbe inevitabilmente a turbare la loro tranquillità” (reclamo, pag. 4). La decisione impugnata deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato in prima sede per l’adozione di una nuova decisione dopo ulteriori approfondimenti probatori, in particolare l’audizione separata di entrambi i genitori ed eventualmente di professionisti medici (reclamo, pag. 4).
3.3. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).
3.4. Nella fattispecie, le argomentazioni della reclamante non possono trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata audizione dei coniugi, va osservato che sia RE 1 che CO 2 sono stati regolarmente citati alle udienze indette dall’autorità di prime cure: il 19 giugno 2019 in presenza solo della madre e del suo patrocinatore, il 27 maggio 2020, il 23 luglio 2020 e il 25 febbraio 2021 in presenza di entrambi i genitori personalmente e del patrocinatore della madre. Il verbale dell’udienza svoltasi il 23 luglio 2020 dava atto che “i genitori concordano che occorre avviare una presa a carico per PI 1 e PI 2 presso uno specialista”, già individuato da RE 1 e il cui nominativo avrebbe dovuto essere comunicato all’Autorità di protezione entro 15 giorni. Nel verbale veniva inoltre stabilito che in caso di mancato ossequio del termine, l’autorità di prime cure “ordinerà d’ufficio la presa a carico” (pag. 1) e si prospettava già il riavvio dei diritti di visita paterni “in modalità sorvegliata /accompagnata presso un punto d’incontro” (pag. 1). Nella successiva udienza del 25 febbraio 2021, dopo aver spiegato le sue ragioni quanto al mancato avvio della presa a carico terapeutica delle figlie, RE 1 ha ribadito “i timori nei confronti del signor CO 2, che non verrebbe riconosciuto dai figli come genitore e che dunque non vorrebbero vederlo” (verbale, pag. 1). La madre ha inoltre sottolineato che, “ancorché sorvegliato, un diritto di visita sarebbe una forzatura e rischierebbe di traumatizzarli” (verbale, pag. 1).
Come richiamato sopra, il principio inquisitorio illimitato non dispensa le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura. In nessuna occasione la reclamante, assistita da un legale, ha avanzato la richiesta di effettuare ulteriori approfondimenti probatori: in particolare, non risulta che abbia mai postulato che lei e CO 2 fossero sentiti personalmente e separatamente dall’autorità di prime cure nell’ambito di un formale interrogatorio (ai sensi dell’art. 191-193 CPC) e a quale scopo. Non è infatti comprensibile quali maggiori informazioni potrebbe apportare la formale audizione dei coniugi, che hanno già avuto a più riprese occasione di esprimersi in sede di udienza e mediante prese di posizioni scritte.
Neppure risulta che la medesima abbia chiesto all’Autorità di protezione di assumere altri mezzi di prova documentali oppure offerto tale documentazione e ricevuto un diniego da parte dell’autorità di prime cure. Tali scritti, prodotti in sede di reclamo (doc. 3 – 5), non appaiono nemmeno di particolare rilevanza probatoria alla luce di quanto già agli atti e noto all’Autorità. Tali censure non meritano pertanto accoglimento.
3.5. Per quanto attiene alla presa a carico terapeutica per le minori, tale misura non risulta essere mai stata rimessa in discussione da RE 1 in precedenza. Come visto sopra, la reclamante ne aveva condiviso la necessità nel corso dell’udienza del 23 luglio 2020 e ne aveva in seguito giustificato il mancato avvio adducendo soltanto “di non aver ancora trovato uno specialista disponibile” e di essere stata ostacolata nella suddetta ricerca dalla sopravvenienza di suoi personali problemi di salute (verbale di udienza del 25 febbraio 2021, pag. 1) senza mai contestarne la necessità. Non vi sono dunque ragioni per posticipare ulteriormente l’avvio di tale presa a carico.
Per quel che riguarda infine l’assetto dei diritti di visita, nel suo reclamo RE 1 medesima riconosce che “la tipologia e la frequenza dei diritti di visita indicati nella decisione qui impugnata rappresentano il minimo di quanto possibile in materia” (pag. 3). Anche alla luce dell’esito della valutazione delle capacità genitoriali di CO 2, l’approccio prudente dell’Autorità di protezione va sicuramente confermato. Non si rivelano per il momento necessarie né utili ulteriori assunzioni di mezzi di prova, che non aggiungerebbero nulla a quanto già noto e – come rettamente rilevato dall’Autorità di protezione – procrastinerebbero soltanto l’inizio del riavvicinamento di CO 2 alle figlie.
Il reclamo deve dunque essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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