AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.66
Data decisione, Autorità: 07.10.2021, CDP
Titolo: Persona trasferitasi in Ticino e già oggetto di misure di protezione in Italia; annullamento della co-curatela istituita dall’Autorità di protezione in quanto non risulta alcun bisogno di protezione supplementare dell’interessata; principio della sussidiarietà e complementarietà
Incarto n. 9.2021.66
Lugano 7 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1 rappr. da: __________
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394-395 CC e il conferimento del mandato di curatore a più persone ai sensi dell’art. 402 CC
giudicando sul reclamo presentato il 20 aprile 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, classe 1935, è cittadina __________. A seguito di una caduta accidentale e del conseguente trauma cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.
B. Con decreto 19 settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del Tribunale di __________ ha nominato in favore di PI 1 un amministratore di sostegno (ads), nella persona dell’avv. __________, già nominata il 3 luglio precedente in via provvisoria (R.G. 8963/2018). Il provvedimento si fondava sull’incapacità dell’interessata di provvedere alla cura e alla necessità della propria persona e alla gestione del proprio patrimonio, alla luce della patologia invalidante di vasculopatia cerebrale cronica di cui è affetta.
C. Dal mese di novembre 2018 PI 1 è stata degente presso la residenza sanitaria assistenziale __________.
D. Con decreto 14 novembre 2018 il giudice tutelare della __________ ha rigettato l’istanza di RE 1, nipote di PI 1 e domiciliato a __________, di essere nominato amministratore di sostegno di quest’ultima.
E. Con decisione a verbale 19 settembre 2019 il giudice tutelare della __________ ha aderito alla richiesta dei nipoti di PI 1 di trasferire quest’ultima presso una casa anziani in Svizzera, spostamento desiderato anche dall’interessata visto il miglioramento dei rapporti con i nipoti medesimi. Il giudice tutelare ha dunque autorizzato l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al trasferimento di PI 1 in Svizzera e ad organizzare il medesimo.
F. Il 14 ottobre 2019 l’Ufficio della migrazione di __________ ha attestato che PI 1 ha richiesto il rilascio del permesso tipo B UE/AELS. In data 24 ottobre 2019 PI 1, per il tramite del suo amministratore di sostegno, ha notificato il suo arrivo da __________ all’Ufficio controllo abitanti sia di __________ che di __________.
G. Con decisione a verbale 18 dicembre 2019 il giudice tutelare ha rilevato che non appena “vi sia stabilizzazione della permanenza della sig.ra PI 1 in Svizzera” “provvederà al trasferimento di ads presso il Console svizzero a __________”: “da quel momento la decisione in ordine alla individuazione dell’ads sarà di competenza consolare che potrà autonomamente stabilire su quale soggetto far gravare l’incarico (professionista ovvero familiare nei limiti delle dichiarate disponibilità)”.
H. Con istanza 19 novembre 2019 RE 1, tramite il suo patrocinatore, ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) che la zia PI 1 “è attualmente ricoverata presso la Residenza Medicalizzata «__________» di __________”, ove è stata trasferita “su autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di __________” (pag. 1).
Considerato che “la tutela aperta in __________ è di fatto conclusa, essendo intervenuto il trasferimento all’estero” il nipote RE 1 postula che l’Autorità di protezione svizzera adotti “con la massima urgenza i provvedimenti necessari”, dichiarando di essere “pronto ad assumere da subito la carica di curatore generale di PI 1” (istanza, pag. 1-2).
I. Con scritto 14 gennaio 2020 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che la situazione di PI 1 “è sempre più precaria, stante l’impossibilità di assumere decisioni nel suo interesse da parte del nipote, che la assiste dal momento del trasferimento presso la Residenza __________”. Egli ha dunque invitato l’Autorità di protezione “ad assumere le decisioni del caso con la massima urgenza”, chiedendo inoltre la convocazione di un incontro con il suo assistito.
L. Con decisione 27 gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) l’Autorità di protezione ha ritenuto irricevibile la richiesta di RE 1, considerando l’istante privo di potere di rappresentanza e non essendo data la competenza territoriale dell’autorità medesima.
M. Con pronuncia 17 settembre 2020 (inc. CDP 9.2020.23) questo giudice ha accolto il reclamo interposto da RE 1 contro tale decisione, accertando l’avvenuto trasferimento della residenza abituale di PI 1 su suolo elvetico e l’assenza di validi motivi per declinare la propria competenza decisionale. Ha dunque rinviato gli atti all’Autorità di protezione per un giudizio di merito sulla richiesta di RE 1, ovvero per chinarsi sulla situazione dell’interessata e per valutarne lo stato di bisogno. La Camera di protezione ha peraltro rilevato che la competenza a statuire delle autorità svizzere a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento di residenza abituale dell’interessata.
N. Con decisione 8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC in favore di PI 1, nominando RE 1 quale curatore a partire dal 1° gennaio 2021, con il compito di rappresentare l’interessata in tutti gli ambiti concernenti la cura della persona, i suoi interessi patrimoniali e le sue relazioni giuridiche, in particolare: a) erigere, entro il termine massimo di 30 giorni, l’inventario iniziale in collaborazione con il Delegato comunale; b) amministrare i beni e i redditi del patrimonio dell’interessata presentando annualmente i rendiconti sui moduli ufficiali, corredati dai giustificativi ed il rapporto morale entro il mese di febbraio successivo all’anno di gestione; c) salvaguardare convenientemente gli interessi materiali e morali dell’interessata; d) rappresentare se necessario l’interessata nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali e con le persone fisiche e giuridiche, con diritto di firma individuale; e) promuovere il suo benessere sociale mantenendo in particolare contatti con la rete degli operatori laddove necessario; f) richiedere l’adeguamento della misura in caso di modifica delle circostanze (art. 414 CC); g) chiedere se necessario i consensi previsti dall’art. 416 CC; h) rispettare le norme dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT). L’Autorità di protezione ha inoltre: privato PI 1, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC, dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali, invitando il curatore a comunicare il divieto a tutti gli istituti bancari e postali interessati; ordinato a RE 1 di acquisire immediatamente le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti e a prendere contatto di persona con l’amministratrice di sostegno avv. __________, rispettivamente con il Consolato __________ ed il fiduciario privato dell’interessata, signor __________; stabilito che i costi della misura sono a carico dell’interessata; dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, togliendo ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo.
O. Mediante decreto 26 gennaio 2021 il Console Generale d’__________, nella sua veste di Giudice Tutelare ai sensi della legislazione __________, ha esonerato l’avv. __________ dalla funzione di amministratore di sostegno (secondo quest’ultima legislazione) di PI 1, nominando in sua sostituzione l’avv. __________, con domicilio professionale in __________.
P. Con reclamo cautelativo 11 febbraio 2021, inviato all’Autorità di protezione e da quest’ultima trasmesso il 4 marzo 2021 alla Camera di protezione per competenza, l’avv. __________ ha impugnato la predetta decisione chiedendo di “revocare il provvedimento di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394, 395 CC pronunciato l’8 gennaio 2021, non notificato all’Amministratore di sostegno né alla signora PI 1, perché infondato o comunque confliggente con il Decreto di apertura dell’Amministrazione di sostegno pronunciato dal Tribunale di __________ il 19 settembre 2018 e con i successivi decreti Consolari, ovvero, in subordine, di limitare il provvedimento di curatela alla sola assistenza e cura della persona di PI 1, senza esclusione sul punto, tuttavia, dell’Amministratore di sostegno __________”.
Q. L’Autorità di protezione, nel termine fissato per presentare le sue osservazioni al reclamo, ha fatto uso della facoltà concessa dall’art. 450d cpv. 2 CC e ha deciso di riesaminare la propria decisione. Con decisione 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021) ha dunque statuito che la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ai sensi degli art. 394 e 295 (recte 395) CC istituita in favore di PI 1 con decisione n. 05/2021 dell’8 gennaio 2021 è modificata come segue (dispositivo n. 1): al curatore RE 1 è tolto il compito di amministrare i beni patrimoniali ed in tale ambito è tolto il suo potere di rappresentanza (dispositivo n. 2); al curatore RE 1 è assegnato il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC di PI 1 in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli operatori laddove opportuno e necessario (dispositivo n. 3); __________, avvocato, è incaricata quale curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC di PI 1 di provvedere alla gestione del patrimonio e di occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche conformemente ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________ sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018, tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1 (dispositivo n. 4); la curatrice __________ è incaricata di presentare entro 30 giorni l’inventario iniziale del patrimonio dell’interessata allo stato 1° gennaio 2021 e di tenere contabilità di tutte le operazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021 (dispositivo n. 5).
R. Con pronuncia 2 aprile 2021 (inc. CDP 9.2021.27) questo giudice ha pertanto stralciato il reclamo cautelativo dell’avv. __________ in quanto divenuto privo di oggetto.
S. Con reclamo 20 aprile 2021, qui in oggetto, RE 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale e postulando di essere nominato quale unico curatore generale dell’interessata.
T. Con osservazioni 19 maggio 2021 l’avv. __________ si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma della decisione impugnata. Con scritto 27 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio della Camera.
U. Con replica 6 luglio 2021 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e richieste di giudizio. Con duplica 12 luglio 2021 l’avv. __________ si è pure riconfermata nella sua richiesta tendente alla reiezione del reclamo. Con scritto di pari data l’autorità di prime cure ha informato di non avere osservazioni di duplica da presentare.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 impugna la decisione emanata il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo
2.1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha “preso atto che l’avv. __________ dispone di pieni poteri per rappresentare l’interessata: oltre al potere di assistenza e cura della persona, è anche incaricata di occuparsi degli aspetti economici e patrimoniali”, così come decretato dal Giudice Tutelare __________, e “che tali misure di protezione ordinate dal Tribunale di __________ sono antecedenti a quelle ordinate dalla nostra autorità e quando l'interessata era domiciliata e residente su territorio __________” (pag. 3). L’Autorità di protezione ha quindi ritenuto di far capo all’art. 402 CC, ovvero al conferimento del mandato di curatela a più persone, “per ovviare ai conflitti di riconoscimento internazionale tra __________ e Svizzera delle rispettive decisioni con cui sono state istituite delle misure di protezione a favore dell'interessata” (decisione impugnata, pag. 3). L’autorità di prime cure ha dunque proceduto “ad una suddivisione dei compiti tra l’avv. __________ (Amministratore di sostegno incaricato su ordinamento __________) e RE 1 (curatore Incaricato da questa autorità)” (decisione impugnata, pag. 3). In particolare, l'attuale Amministratore di sostegno, avv. __________ “manterrà l’incarico di gestire tutti gli interessi economici e patrimoniali dell’interessata”, che “le banche __________ riconoscono quale unico rappresentante dell’interessata” (decisione impugnata, pag. 3). Il curatore RE 1, “essendo residente su territorio svizzero nei pressi della casa di riposo __________”, “assumerà l'incarico di rappresentare PI 1 in tutti gli ambiti personali e medici”, ovvero “in tutti gli aspetti che riguardano la persona della stessa per le cure e per l’accudimento” (decisione impugnata, pag. 3).
Di conseguenza, l’Autorità ha modificato la decisione che aveva adottato l’8 gennaio precedente, impugnata dall’ads __________, mantenendo la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC (dispositivo n. 1) ma togliendo a RE 1 “il compito di amministrare i beni patrimoniali” e “il suo potere di rappresentanza in tale ambito” (dispositivo n. 2) e assegnandogli “il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC […] in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento e di trattamenti medici e paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli operatori laddove opportuno e necessario” (dispositivo n. 3). All’avv. __________, quale co-curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC, è stato conferito incarico “di provvedere alla gestione del patrimonio e di occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche conformemente ai poteri conferiti dal giudice tutelare della __________ sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018, tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1” (dispositivo n. 4); la co-curatrice è stata incaricata di presentare l’inventario iniziale del patrimonio dell’interessata al 1° gennaio 2021 e di tenere contabilità di tutte le operazioni a decorrere da tale data (dispositivo n. 5).
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 critica la “sostanziale inattuabilità di quanto voluto dall’ARP __________” mediante la decisione impugnata (reclamo, pag. 6). A suo dire, “da circa due anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata esclusivamente dall'istante e dalla di lui sorella Sig.ra __________” (reclamo, pag. 6). Il reclamante “si premura di effettuare anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni altra necessità che esuli dalle competenze della casa per anziani in cui dimora la Sig.ra PI 1, attingendo alle proprie finanze”, non essendo possibile “rivolgersi tutte le volte e preventivamente all'ADS in __________ chiedendo autorizzazione a ogni singola spesa effettuata per la beneficiaria e attendendo la decisione relativa” (reclamo, pag. 7). Secondo RE 1 la ripartizione di poteri messa in atto dall’Autorità di protezione, pur possibile sul piano teorico, “risulta assai complessa, se non impraticabile sul piano concreto a causa del farraginoso meccanismo che imporrebbe all'istante di interpellare preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo acquisto effettuato, attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego” (reclamo, pag. 7). Senza contare la conflittualità già esistente nel caso di specie fra i due curatori nominati (reclamo, pag. 7). Egli chiede dunque l’annullamento della decisione impugnata 29 marzo 2021, con conferma della decisione precedente 8 gennaio 2021 – riesaminata ex art. 450d cpv. 2 CC a seguito del reclamo dell’avv. __________ – che lo nominava quale “esclusivo curatore generale” di PI 1 (reclamo, pag. 8).
2.3. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 729, pag. 370; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Le misure ordinate dall’autorità sono sussidiarie per rapporto al sostegno fornito dalle persone vicine o da servizi pubblici o privati: esse devono andare a coprire una lacuna di protezione (sussidiarietà «di principio») o completare l’assistenza fornita che copre solo una parte dei bisogni (complementarietà come componente della sussidiarietà; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 680, pag. 347; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 388 CC n. 4).
Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 682, pag. 348).
2.4. Nella fattispecie, appare utile ricordare quali siano i compiti effettivamente conferiti all’amministratrice di sostegno, nella misura in cui – come rilevato da questo giudice già con pronuncia 17 settembre 2020 – la competenza a statuire delle autorità svizzere a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento di residenza abituale dell’interessata.
Con decreto 19 settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del Tribunale di __________ha nominato un amministratore di sostegno con i seguenti compiti:
“1. appoggiandosi alle strutture sanitarie competenti, compia tutti gli atti utili, opportuni o necessari per la tutela della salute fisica e psichica dell'interessata, gestendo rapporti con servizi, Enti pubblici o privati, case di cura e istituzioni anche per progetti di terapia; prestando il consenso informato, in nome e per conto della beneficiaria, nell'ipotesi in cui ella dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per la medesima;
ove possibile insieme a parte amministrata, scelga e determini dove ella voglia e possa vivere;
apra un conto corrente e/o di deposito intestato a PI 1, e rappresentata dal nominato Amministratore di Sostegno (ovvero chieda di modificare in tal senso l'intestazione del conto già in essere intestato alla beneficiaria, con inefficacia di eventuali deleghe pregresse) ove accreditare tutte le entrate il saldo di ulteriori conti di pertinenza a lei intestati o cointestati, che verranno estinti, e riversare tutti i titoli mobiliari di proprietà della signora PI 1. Su tale nuovo conto corrente l'Amministratore di Sostegno potrà operare a debito con gli stessi mezzi previsti e consentiti ai correntisti (assegni, bonifici, bancomat, operatività on line) per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di gestione dei suoi beni, per l'importo minimo indispensabile per le necessità appena indicate, e comunque mai superiore ad euro 4’000,00 mensili, salva specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, valutando quale importo e con quale periodicità rimettere alla gestione autonoma dell'interessata, anche mediante accesso autonomo all'istituto di Credito; su detto conto potrà disporre il pagamento con domiciliazione permanente di bollette ed altri oneri periodici;
provveda ove ne ravvisi la necessità ad effettuare investimenti nell'interesse dell'amministrata anche con investimenti diversificati, a sua scelta, in titoli di stato o garantiti dallo stato o buoni postali fruttiferi o titoli di altri stati sovrani, in ogni caso con un obiettivo di investimento conservativo del capitale e prudente, rinnovabile alle scadenze dei medesimi senza necessità di ulteriori istanze;
provveda alla riscossione della pensione e di tutte le rendite o qualsiasi altra entrata della signora PI 1, con accredito sul conto corrente di cui al punto 4, da utilizzarsi per il suo mantenimento ed esigenze di vita; provveda inoltre a qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativo all'amministrazione dei suoi beni, entro i limiti di legge e di quanto indicato al punto 4;
effettui pagamenti di imposte e tasse di qualsiasi natura, ivi compressi contributi assicurativi e previdenziali, rediga e presenti ogni necessaria dichiarazione fiscale o amministrativa; chieda rimborsi e sgravi se dovuti; dia corso ad eventuali provvedimenti amministrativi per il riconoscimento di ulteriori assegni pensionistici e contributi assistenziali da parte di enti pubblici e privati;
fornisca alla beneficiaria le somme da lei richieste per le piccole necessità quotidiane alle quali voglia e possa provvedere direttamente, nei limiti delle effettive esigenze anche voluttuarie, ma non oltre le risorse della beneficiaria o della famiglia;
provveda ad affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria;
fornisca a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale a far data dal presente Decreto, un rendiconto delle condizioni di salute psico fisiche della signora PI 1, nonché un rendiconto economico (come da schema rinvenibile sul sito del Tribunale) delle entrate e uscite globali gestite in nome e per conto della prevenuta;
L'Amministratore di Sostegno dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti previsti dagli artt. 374 e 375 CC (riscuotere capitali; accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati: procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; concludere contratti di locazione di immobili se superiori ai limiti minimi di legge, recedere da contratti di locazione in corso; promuovere giudizi o ricorso fiscali; costituire ipoteche o consentire alla loro cancellazione; fare compromessi e transazioni o accettare concordati) e per ogni spesa eccedente il limite di cui sopra.”
Si osserva dunque che il provvedimento già in essere in favore di PI 1 riguarda non solo la gestione prettamente patrimoniale dei suoi beni, ma comprende anche la cura della persona e la sua rappresentanza nell’ambito dei provvedimenti medici. Si tratta dunque di una misura che nella sostanza corrisponde ad una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni del diritto svizzero, con compiti estesi alla cura della persona, alla rappresentanza e alla sfera patrimoniale.
Nella sentenza 17 settembre 2020 questo giudice aveva indicato – a fronte della decisione 27 gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) dell’Autorità di protezione, in cui si dichiarava incompetente a decidere delle misure di protezione in favore di PI 1 – che le autorità di protezione svizzere erano senz’altro competenti per valutare la situazione dell’interessata e, se avessero riscontrato dei bisogni non coperti dai provvedimenti in essere, avrebbero potuto e dovuto adottare le relative misure aggiuntive.
Non risulta che l’Autorità di protezione abbia seguito tale impostazione, non essendovi agli atti accertamenti di un particolare bisogno di protezione dell’interessata che esuli da quanto già previsto nell’amministrazione di sostegno. Nell’istituire la misura di protezione svizzera, nella decisione 8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020 l’Autorità di prime cure afferma semplicemente che “l’interessata non è più in grado di provvedere autonomamente alla propria gestione amministrativa corrente a causa delle sue condizioni di salute” (pag. 2) e che “l’appoggio fornito a PI 1 dai famigliari, dai servizi privati o pubblici risulta insufficiente” (pag. 3), ignorando totalmente di citare le misure già in essere, che coprono senz’altro anche la citata «gestione amministrativa corrente» dell’interessata [ciò che l’Autorità di protezione aveva invece constatato nella precedente decisione 27 gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) consid. 13].
Alla luce di queste scarne considerazioni – neppure riproposte nella successiva decisione su riesame 29 marzo 2021(n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021), qui impugnata – non è dunque chiaro per quale motivo l’Autorità di protezione abbia deciso di istituire anche una curatela ex art. 394 e 395 CC, che a ben vedere costituisce un doppione rispetto all’amministrazione di sostegno ordinata dal tribunale __________ e non sembra rispondere a dei comprovati bisogni di protezione aggiuntivi dell’interessata. Misura di diritto __________ che, come già osservato da questo giudice nella pronuncia 17 settembre 2020, non viene a decadere quale semplice conseguenza del trasferimento in Svizzera ma continua ad esplicare i suoi effetti.
Oltre a non essere minimamente motivata nella decisione qui impugnata [che in quanto adottata dopo riesame, dovrebbe annullare e sostituire quella emanata l’8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020)], l’istituzione di una curatela ex art. 394 e 395 CC non appare dunque conforme al principio di sussidiarietà e al principio di complementarietà. Tale principio, come visto, implica l’istituzione di misure ufficiali di protezione soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti o se vi sono dei bisogni della persona interessata che rimangono scoperti nonostante l’assistenza già fornita. Nel caso concreto risulta invece che le mansioni affidate ai curatori sulla base della decisione svizzera facciano già parte del campo d’azione dell’amministrazione di sostegno preesistente.
Occorre inoltre osservare che – sebbene l’Autorità di protezione abbia adottato la decisione impugnata con l’intento di “ovviare ai conflitti di riconoscimento internazionale tra __________ e Svizzera delle rispettive decisioni con cui sono state istituite delle misure di protezione a favore dell'interessata” (pag. 3) – l’articolazione tra le due misure di protezione non appare di immediata comprensione. Il decreto __________ di istituzione dell’amministrazione di sostegno non viene infatti rimpiazzato dalla decisione dell’Autorità di protezione, ma risulta quasi «riconfermato» attraverso la sua espressa menzione nel dispositivo della decisione qui impugnata (che sembra apparentarsi ad un exequatur). La decisione impugnata non riprende tuttavia integralmente il suddetto decreto: l’Autorità di protezione ha deciso di incaricare RE 1 della rappresentanza della curatelata “in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento dell’interessata”, mentre ha incaricato l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC, “conformemente ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________ sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018”, ad eccezione di quanto attributo all’altro curatore RE 1 (sentenza impugnata, pag. 3-4).
Al di là della violazione del principio della sussidiarietà constatata sopra, si osserva che tale modo di procedere genera insicurezza giuridica, facendo coesistere due misure sostanzialmente analoghe – ma non identiche – e permettendo all’avv. __________ di agire sotto due diverse funzioni, da un lato quale amministratrice di sostegno (unica) facente capo alle autorità __________, con poteri anche nell’ambito della cura della persona, e dall’altro quale co-curatrice dinnanzi alle autorità di protezione svizzere (ciò che implica la responsabilità dello Stato per i suoi atti di gestione del patrimonio della sua curatelata, esclusivamente sito in __________) ma senza competenze “negli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento e di trattamenti medici e paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale dell’interessata”, confidati in via esclusiva a RE 1 (decisione impugnata, dispositivo n. 3).
2.5. Il reclamante medesimo, dal canto suo, non indica in quale misura vi sarebbero dei bisogni scoperti di PI 1 che giustificherebbero l’istituzione di una misura di protezione supplementare, le cui sfere di compiti siano esclusivamente affidate a lui.
Col suo reclamo egli tende per contro ad ottenere un mandato da «curatore generale», ovvero ad ottenere anche la gestione patrimoniale dei beni di PI 1. A tale riguardo egli afferma che “da circa due anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata esclusivamente dall'istante e dalla di lui sorella Sig.ra __________” e che “anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni altra necessità che esuli dalle competenze della casa per anziani” (reclamo, pag. 6) sono effettuati da lui e dalla sorella. In base al sistema istituito occorrerebbe “interpellare preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo acquisto effettuato, attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego”, ciò che sarebbe troppo difficoltoso (reclamo, pag. 7).
La censura appare priva di consistenza.
Le difficoltà genericamente lamentate dal ricorrente ancora non bastano per poter pretendere di gestire l’integralità del patrimonio della sua parente, in particolare – oltre ai beni immobili siti in __________ – tutte le sue liquidità, che l’amministratrice di sostegno afferma essere depositate presso la filiale di __________.
Non vi sono elementi che lascino supporre che l’amministratrice di sostegno non sia intenzionata a rifondere a RE 1 gli importi da lui spesi per degli acquisti correnti di cui necessita PI 1, ad esempio su presentazione periodica di un conteggio e dei relativi giustificativi (v. osservazioni 19 maggio 2021, pag. 5: “nessun problema infine da parte della sottoscritta, che già sostiene tutte le spese sanitarie e di ricovero, ad eseguire eventuali rimborsi di spese che il sig. RE 1 dovesse anticipare per la cura della persona della signora PI 1”; v. anche decreto 19 settembre 2018 del Tribunale di __________, punto 8: l’ads “provveda ad affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria”). Così come in diritto svizzero il curatore può, sotto la sua responsabilità, ricorrere a degli ausiliari (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 949, pag. 455; n. 1029, pag. 493), vista la vicinanza del nipote a PI 1 e nell’interesse di quest’ultima, ci si potrebbe chiedere se l’amministratrice di sostegno non potrebbe affidare a RE 1 il compito di far fronte alle spese legate ai piccoli bisogni correnti dell’interessata, non coperti dalla Casa Anziani, corrispondendogli con regolarità degli appropriati importi di denaro. Non compete tuttavia a questo giudice dirimere tale questione, che esula dal giudizio odierno e attiene ai poteri e alle possibilità di delega dell’amministratore di sostegno nell’ordinamento giuridico __________.
Alla luce di quanto emerge dall’incarto, l’assistenza e la vicinanza morale fornite da RE 1 e __________ alla loro anziana parente non implicano la necessità né di istituire una misura di protezione supplementare in Svizzera rispetto a quanto già in essere, né di affidare a RE 1 delle precise incombenze in qualità di curatore.
La decisione di istituzione di una curatela ex art. 394-395 CC e di nomina dei due co-curatori deve dunque essere annullata, seppure per motivi diversi da quelli evocati nel reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione emessa il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________, è così modificata:
“1. La curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC istituita in favore di PI 1 con decisione n. 05/2021 dell’8 gennaio 2021 dalla scrivente Autorità è annullata.
2.-7. Annullati.”
PI 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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