AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.120
Data decisione, Autorità: 07.12.2021, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n. 15.2021.120
Lugano 7 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 novembre 2021 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi rispettivamente il 28 aprile e il 2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinato dallo studio legale PA 2, Lugano)
preso atto che con decisione del 12 novembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato i provvedimenti impugnati annullandoli, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare di aver informato l’escussa della notifica degli atti per Posta A Plus almeno un giorno prima con comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale [RS 272.81]);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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