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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.137
Data decisione, Autorità: 03.12.2021, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2021.137
Lugano 3 dicembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa OR.2019.8 (azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 21 febbraio 2019 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 4 ottobre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2021;
premesso che con sentenza del 2 settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato alla AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla AO 1 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della AO 1 ingiungendo altresì agli organi di polizia di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, e ha posto le spese processuali di fr. 7000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili;
preso atto che contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 ottobre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione della AO 1;
ricordato che l'11 ottobre 2021 l'appellante è stata invitata a versare entro il 27 ottobre successivo la somma di fr. 6000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che su richiesta dell'appellante, il 27 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha prorogato tale termine di 10 giorni;
posto che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è stato impartito il 10 novembre 2021 un termine suppletorio improrogabile fino al 26 novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
stabilito che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni all'attrice;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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