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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.83
Data decisione, Autorità: 30.11.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2021.83
Lugano 30 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.306 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 marzo 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 24 marzo 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 187.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 12 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 7 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 l’8 giugno 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 18 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto suf-ficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 292.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha esposto che con l’arrivo della pandemia, ad inizio del 2020 la sua situazione finanziaria è rapidamente precipitata e la sua liquidità si è azzerata in brevissimo tempo, tanto che ora la sua famiglia e lui si sostengono grazie all’aiuto di amici e parenti e al lavoro che uno dei suoi due figli si è procurato da un paio di mesi. Ha tuttavia espresso l’intenzione di onorare tutti i debiti che al momento non è in grado di pagare entro la fine di agosto grazie alla liquidazione di un investimento pensionistico vincolato costituito in Italia usando una parte del capitale derivante dall’eredità del padre, deceduto nel 2015.
La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che al momento della presentazione del reclamo erano pendenti nei confronti di RE 1 ventun esecuzioni per oltre fr. 23'000.– complessivi, di cui otto chiuse con un attestato di carenza di beni (per fr. 3'351.05 in totale) tra il 9 febbraio e il 1° giugno 2021. Ora, non si disconosce che le difficoltà finanziarie sembrano avere come origine la pandemia – gli attestati di carenza di beni, emessi nel 2021, si riferiscono a esecuzioni promosse nel secondo semestre del 2020 –, ma secondo le stesse allegazioni del reclamante egli non ha più alcuna attività lucrativa, è prossimo al pensionamento e può contare al momento solo sull’aiuto di terzi. La sua unica risorsa per pagare gli arretrati sarebbe la liquidazione dell’investimento pensionistico vincolato costituito in Italia, in merito al quale egli non ha però fornito alcun indizio oggettivo e concreto. Il pagamento di fr. 292.– non dimostra alcunché al riguardo. Egli non ha neppure azzerato il debito entro agosto come prospettato.
In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento, da lui non resa verosimile. Il reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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