AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.22
Data decisione, Autorità: 15.07.2021, IIICC
Titolo: La prestazione di una cauzione per spese ripetibili non può essere imposta ad una parte per il solo fatto di avere domicilio/sede in Italia
Incarto n. 13.2021.22
Lugano 15 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 ottobre 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 24 febbraio 2021 con cui il Pretore le ha imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 12'944.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro 146'613.- oltre accessori.
Con risposta 30 novembre 2020 il convenuto si è opposto alla petizione limitatamente all’importo eccedente Euro 46'449.60, che ha riconosciuto, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 260'662.- oltre accessori.
B. Con istanza 8 febbraio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 a prestare una garanzia per spese ripetibili per un importo non cifrato, ma fondato su un valore di causa di fr. 161'802.10.
RE 1 si è opposta all’istanza di cauzione del convenuto, contestando che ne fossero date le condizioni.
C. Con decisione 24 febbraio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione di CO 1, assegnando a RE 1 un termine per prestare una cauzione di fr. 12'944.-.
D. Con reclamo 4 marzo 2021 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza di cauzione di CO 1 sia respinta.
Con osservazioni 21 aprile 2021 CO 1 postula la conferma della decisione impugnata.
E. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è stata accolta con decisione 9 marzo 2021.
Considerato
in diritto: 1. La decisione processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La sentenza impugnata, è pervenuta all’attrice il 25 febbraio 2021 sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 4 marzo 2021, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
La reclamante rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 e dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, in base alle quali norme una parte domiciliata in uno dei paesi firmatari non può essere astretta al prestare cauzione se attore o interveniente davanti ai tribunali di un altro stato firmatario.
6.1 La cauzione è disciplinata in particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»). L’art. 17 della Convenzione dispone quanto segue:
Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.
La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.
È quindi anche applicabile il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il cui art. 7 recita quanto segue:
Per poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.
In applicazione delle menzionate norme, non può quindi essere imposta a RE 1 cauzione alcuna per il solo fatto di avere sede in Italia (cfr. anche Trezzini, op. cit., n. 30a ad art. 99).
6.2 A mente del primo giudice la CLug non rappresenta un trattato multilaterale in base al quale decade l’obbligo di prestare cauzione. Anzitutto va rilevato che, così come formulata dal Pretore, tale apodittica e indifferenziata affermazione appare in stridente contrasto con l’art. 51 CLug, il quale dispone che “alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato vincolato dalla presente convenzione di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Se è poi vero che nel caso qui all’esame tale norma è inoperante perché intesa a disciplinare l’esecuzione delle decisioni, mentre non è applicabile al processo di cognizione nell’ambito del quale essa non può quindi essere invocata per sottrarsi all’obbligo di cauzione (DTF 141 III 155, consid. 4.4), non è dato di comprendere, né il primo giudice lo spiega, per quale motivo questo fatto renda inoperanti la Convenzione dell’Aja, rispettivamente il Trattato di domicilio consolare menzionati al considerando precedente.
Nella misura in cui il Pretore ritiene che in caso d’inapplicabilità della CLug la cauzione può esserne imposta malgrado l’esistenza di specifici trattati la decisione appare arbitraria. Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata annullata e l’istanza di cauzione respinta.
Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico di CO 1, soccombente, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 600.- di ripetibili.
Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 è accolto e la decisione impugnata è annullata.
§ L’istanza di cauzione 8 febbraio 2021 di CO 1 è respinta.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.- di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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