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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.58
Data decisione, Autorità: 04.08.2021, IICCA
Titolo: Procedura nei casi manifesti - espulsione del conduttore in mora nel pagamento della pigione - appello irricevibile
Incarto n. 12.2021.58
Lugano 4 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1343 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 15 marzo 2021 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 PA 1
con cui l’istante ha chiesto l’espulsione immediata della convenuta dall’ente locato adibito a uso commerciale nonché la liberazione del deposito di garanzia;
domanda avversata dalla convenuta, che ha chiesto la riduzione delle pigioni per il periodo del “lock down” e di poter riprendere con il pagamento delle stesse a far tempo dal mese di aprile 2021, su cui il Pretore ha statuito con decisione 6 aprile 2021, accogliendo l’istanza e ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;
appellante la convenuta con appello 19 aprile 2021, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’istanza, protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;
mentre l’istante con risposta 17 maggio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che sulla base del contratto di locazione 18 febbraio 2019 la G__________ SA, agente per mandato fiduciario, ha concesso in locazione a AP 1, una superficie commerciale di 1 locale adibita a negozio di vendita di macchinette/caffè, al piano terreno, interno 3, dello stabile denominato “__________” sito in __________ a __________ (doc. A);
che la conduttrice con invio raccomandato del 17 novembre 2020 è stata diffidata a versare la pigione scoperta del mese di ottobre di complessivi fr. 1'680.- entro 30 giorni, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);
che con modulo ufficiale 27 gennaio 2021 la locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta straordinaria del contratto menzionato per il 28 febbraio 2021 (doc. C);
che per tale data la conduttrice non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;
che con istanza 15 marzo 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione immediata dal negozio e la liberazione del deposito di garanzia;
che la convenuta con osservazioni 24 marzo 2021 si è opposta all’istanza, adducendo di avere avuto grosse difficoltà finanziarie a causa della pandemia del Covid-19 e chiedendo la riduzione della pigione per il periodo del “lock down” nonché di potere riprendere con il pagamento del canone a far tempo dal mese di aprile 2021;
che con sentenza 6 aprile 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine alla conduttrice, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.- a carico della convenuta e obbligandola a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;
che con appello 19 aprile 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;
che con risposta 17 maggio 2021 l’istante si è opposta al gravame, protestando spese e ripetibili di appello;
che, contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che la decisione 6 aprile 2021 è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata dall’appellante l’8 aprile 2021; l’appello 19 aprile 2021, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;
che anche la risposta 17 maggio 2021 è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’appello;
che con l’appello la conduttrice rimprovera il Pretore di avere ritenuto adempiuti i presupposti dell’art. 257 CPC, osservando di avere fatto valere “delle valide obiezioni”, e solleva altresì l’eccezione di legittimazione attiva dell’istante;
che la censura di carenza di legittimazione attiva è irricevibile poiché tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 CPC); ad ogni modo la stessa deve essere contestata negli allegati preliminari, in difetto di che va senz’altro ammessa (decisione del Tribunale federale 4A_165/2008 consid. 7 dell’11 novembre 2008);
che pure la circostanza secondo cui tra la conduttrice e l’amministratrice dello stabile sarebbero avvenute “delle discussioni transattive, sfociate in una concessione di un’agevolazione di pagamento” (appello, pag. 6) è tardiva, siccome asserita per la prima volta solo in questa sede (art. 317 CPC); agli atti non vi è ad ogni modo nessun elemento oggettivo e concreto atto a lasciare almeno presumere l’esistenza di tali trattative;
che non sono peraltro atte a rimettere in discussione il giudizio pretorile le considerazioni dell’appellante in merito ai motivi che avrebbero condotto alla situazione di mora nel pagamento della pigione, alle sue difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del coronavirus (Covid-19) e ai ritardi nel versamento delle indennità previste per aiutare i casi di rigore;
che tale modo di argomentare è inammissibile e comporta l’irricevibilità delle censure per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC, l’appellante non confrontandosi minimamente con le circostanze poste alla base della decisione pretorile, ovvero la mora nel pagamento della pigione del mese di ottobre 2020, la validità della disdetta notificata per la fine di febbraio 2021 e la mancata riconsegna dei locali;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 13 RTar; esse vanno opportunamente ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2021.59) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure;
che il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 54'000.- ed è rimasto incontestato in questa sede;
che vertendo la controversia in esame su una decisione adottata in procedura sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar
decide: 1. L’appello 19 aprile 2021 di AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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