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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.10
Data decisione, Autorità: 08.04.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00010
Lugano 8 aprile 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00221 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 12 novembre 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
e
entrambi rappr. dall' avv. __________
che il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, con decreto 27 dicembre 2001, ha accolto ordinando lo sfratto dei convenuti dalla casa d'abitazione sita al mapp. __________ del Comune di , in Via.
Appellanti i convenuti i quali, con atto d'appello 12 gennaio 2002, chiedono la reiezione dell'istanza di sfratto e l'ammissione al gratuito patrocinio mentre la controparte, con osservazioni 25 gennaio 2002 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che i convenuti occupano, in virtù di un contratto di sublocazione con la signora __________ g, la casa di Via__________ a __________ di proprietà dell'istante che l'aveva concessa in locazione alla stessa signora __________;
che, cessato il rapporto di locazione tra l'istante e la signora __________ a seguito di disdetta di quest'ultima, i subconduttori non hanno lasciato l'abitazione e l'istante ha chiesto ed ottenuto il loro sfratto;
che gli appellanti non contestano la legittimazione del locatore principale a procedere contro i subconduttori per ottenere, attraverso la procedura di sfratto, la liberazione dell'immobile occupato come, del resto, è già stato ammesso da questa stessa Camera civile (Rep. 1996 n. 79);
che essi criticano, invece, la decisione del primo giudice poiché ritengono non ammissibile e contrario al diritto all'uguaglianza sancito dalla Cost. lo sfratto d'inquilini che, come nel loro caso, non hanno mai ricevuto regolare disdetta, né dal locatore principale né dalla sublocatrice;
che la censura non ha nessun rilievo poiché, indipendentemente da una disdetta del contratto di sublocazione e quindi dalla continuazione o meno di questo contratto che non concerne e non obbliga il proprietario/locatore principale, il sublocatario non ha nessun diritto di rimanere nell'oggetto locato dopo cessata la locazione principale (SVIT-Kommentar, ad art. 273b CO n. 7) e la richiesta di restituzione dell'oggetto, da parte del locatore principale nei suoi confronti, si fonda sui combinati art. 267 e 262 cpv. 3 CO (Peter Heinrich, Die Untermiete, tesi ZH 1999, pag. 216);
che, infatti, per l'art. 262 cpv. 3 CO il subconduttore non può usare della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore;
che la domanda di assistenza giudiziaria, indipendentemente dal fatto che l'appellante __________ non ha dimostrato di non essere in grado di sopperire alle modeste spese della lite, non può essere accolta poiché l'appello non aveva, sin dall'inizio, nessuna probabilità di esito favorevole;
che la reiezione dell'appello comporta l'addebito agli appellanti delle tasse e spese di giudizio e delle ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia
L'appello 12 gennaio 2002 di __________ e __________ è respinto.
La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico degli appellanti che rifonderanno a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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