AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.86
Data decisione, Autorità: 24.11.2021, CEF
Titolo: Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Opposizione dell’escussa registrata solo nel sistema informatico e non anche sul precetto esecutivo
Incarto n. 15.2021.86
Lugano 24 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 luglio 2021 della
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione del 21 giugno 2021 d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’
PI 1, (patrocinata dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, la RI 1 procede contro l’PI 1 per l’incasso di fr. 42'299.23 oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato a uno dei membri della società escussa (con potere di firma individuale) il 14 aprile 2021.
B. Il 30 aprile 2021, l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo, sul quale figura la menzione “nessuna opposizione”.
C. Il 18 giugno 2021 la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
D. Con scritto del 21 giugno 2021, l’UE ha informato il patrocinatore della RI 1 che la debitrice aveva interposto opposizione e ha quindi dichiarato irricevibile la domanda di proseguimento, indicando quale motivo: “come da conversazione telefonica”.
E. Con ricorso del 2 luglio 2021, la RI 1 chiede in via principale di annullare la decisione d’irricevibilità e di far ordine all’UE di proseguire l’esecuzione sulla base della domanda di continuazione da essa inoltrata, e in via subordinata di emettere e notificarle un nuovo precetto esecutivo munito dell’attestazione di opposizione della debitrice, protestate spese e ripetibili.
F. Con osservazioni rispettivamente dell’8 e del 22 luglio 2021, l’PI 1 e l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla procedente, avvenuta il 22 giugno 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La ricorrente allega che nei giorni successivi all’inoltro della propria domanda di continuazione dell’esecuzione l’UE ha contattato telefonicamente il suo patrocinatore informandolo che in realtà l’escussa aveva interposto opposizione al precetto esecutivo e che l’incongruenza con quanto riportato sul medesimo era da ricondurre a “problematiche interne al sistema, dovute alle comunicazioni fornite dalla posta”. Aggiunge di non aver però mai ricevuto un nuovo precetto in sostituzione dell’unico in suo possesso, sicché a suo dire l’UE avrebbe agito in modo scorretto. In difetto di qualsivoglia prova documentale dell’opposizione interposta dalla debitrice, la RI 1 chiede pertanto l’annullamento della decisione d’irricevibilità impugnata affinché l’UE possa procedere con la continuazione dell’esecuzione come da essa postulato o, in subordine, che le sia notificato un nuovo precetto esecutivo da cui risulti l’avvenuta opposizione.
Nelle sue osservazioni l’PI 1 ha in particolare sostenuto di aver interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo presso lo sportello della posta di __________ subito dopo che lo stesso le era stato notificato, producendo la “conferma di ricezione IPLAR” a dimostrazione delle proprie allegazioni. Aggiunge che non compete a lei entrare nel merito di eventuali problemi tecnici intervenuti in occasione della trasmissione d’informazioni dalla Posta all’UE, ma che non può essere messo in dubbio che al momento della notifica del precetto sia stata immediatamente fatta opposizione.
Da parte sua, l’UE addebita l’errore al funzionario dell’Ufficio postale che ha riportato l’indicazione dell’avvenuta opposizione solo nel sistema informatico – di cui produce un estratto della registrazione effettuata – ma non (anche) sul formulario cartaceo del precetto esecutivo ritornato alla creditrice il 30 aprile 2021.
4.1 Nella fattispecie è indubbio – poiché corroborato dagli atti, in particolare dalla conferma di ricezione IPLAR e dall’estratto ricavato dal sistema informatico e prodotto dall’UE – che la società debitrice ha fatto opposizione al precetto esecutivo “seduta stante”, ossia al momento in cui lo stesso è stato notificato al suo membro (__________) dall’impiegato della Posta di __________. Probabilmente per un disguido l’addetto postale ha attestato l’opposizione solo nel sistema informatico e non anche sull’esemplare cartaceo del precetto esecutivo, come gli incombeva (art. 76 cpv. 1 LEF). Risulta altresì pacifico il fatto che l’UE ha ritornato per errore all’escutente il suo esemplare con la menzione “nessuna opposizione”, informandola in seguito della svista. Non si può quindi ritenere che la società escussa, tramite il suo rappresentante cui il precetto poteva validamente essere notificato (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), non vi abbia interposto opposizione.
4.2 D’altronde, come già ricordato dall’Ufficio nelle sue osservazioni, in quanto pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC l’esemplare del precetto esecutivo costituisce sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, con rinvio alla 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2015.68 del 26 novembre 2015, consid. 4 con vari rinvii). Ora, nella fattispecie l’errore dell’impiegato postale è lampante (sopra consid. 4.1). E poiché l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), l’Ufficio non poteva far altro che dichiarare irricevibile la richiesta formulata dalla RI 1. La decisione impugnata non presta quindi il fianco alla critica.
4.3 La richiesta subordinata della ricorrente volta a ottenere la notifica di un nuovo precetto esecutivo contenente la menzione dell’avvenuta opposizione non può essere accolta. La legge prevede l’emissione di un solo esemplare originale del precetto esecutivo per il creditore (art. 70 cpv. 1 LEF). Nulla le impedisce per contro di presentarsi allo sportello dell’UE di Locarno con il proprio esemplare originale, o di farglielo avere per posta, e di chiedere la cancellazione del timbro “nessuna opposizione” del 30 aprile 2021 e l’attestazione dell’avvenuta opposizione nell’apposita rubrica con la menzione della relativa data e dell’identità dell’impiegato postale al quale essa è stata dichiarata.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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