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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.150
Data decisione, Autorità: 22.11.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante poste in esecuzione. Solvibilità
Incarto n. 14.2021.150
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.2689 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 giugno 2021 dalla
Cassa di compensazione CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 2 giugno 2021, la Cassa di compensazione CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 6 ottobre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 6 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti dell’istante e di essere solvibile. L’11 ottobre 2021 il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2021, giorno in cui l’Ufficio dei fallimenti le ha consegnato una copia della decisione di fallimento, il reclamo, presentato già l’8 ottobre 2021 (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento del 14 ottobre 2021, con cui la reclamante ha documentato altri pagamenti.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre ren-dere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un estratto del suo conto Postfinance dell’8 ottobre 2021 relativo all’addebito di complessivi fr. 154'828.25 a saldo di tutte le (20) esecuzioni in corso dell’istante e di tre altre procedure della __________ (doc. E in relazione con il doc. D). Nell’istanza la Cassa di compensazione CO 1 aveva però fatto valere uno scoperto totale di fr. 207'379.25, che comprendeva apparentemente anche delle pretese non ancora poste in esecuzione. Siccome essa non si è opposta al reclamo, si può tuttavia ritenere che i contributi (correnti) non ancora posti in esecuzione siano stati nel frattempo saldati o perlomeno che l’istante abbia rinunciato a farli valere nella procedura in esame. Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.
2.2 Essendo i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto anche 12 ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano dell’8 ottobre 2021, che accertano l’estinzione di altrettante altre sue esecuzioni per fr. 3'047.60 complessivi (doc. F), oltre a ulteriori 4 ricevute del 14 ottobre 2021 per totali fr. 17'042.40 (doc. I accluso al complemento del 14 ottobre), sicché a quella data risultavano a suo carico solo due esecuzioni per premi IVA, assommanti a fr. 11'423.50, indicate come perente (doc. L). La Camera ha d’altronde verificato d’ufficio che l’estratto non menziona due esecuzioni considerate per errore integralmente estinte, ma non erano state computate le spese processuali della procedura di rigetto dell’opposizione, sicché in realtà sussistono tuttora per fr. 105.– (la n. __________) e per fr. 95.– (la n. __________). Non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
2.2.3 Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, anche senza considerare il saldo dei suoi conti bancario e postale (doc. G e H), pur deducendone i pagamenti menzionati sopra. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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