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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.5
Data decisione, Autorità: 29.04.2021, IIICC
Titolo: Stralcio della richiesta di gratuito patrocinio perché priva d'interesse, a seguito di uno stralcio della causa per intervenuta desistenza. Revisione
Incarto n. 13.2021.5 13.2021.6
Lugano 29 aprile 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1750 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 28 aprile 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 21 gennaio 2021 di RE 1 contro il decreto 18 gennaio 2021 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale. Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.
Con decisione supercautelare 29 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale.
B. Al dibattimento del 18 gennaio 2021 le parti hanno deciso di tornare a vivere assieme. L’istante ha quindi ritirato l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale. Le parti hanno altresì concordato di porre le spese processuali a carico del convenuto.
C. Con decreto 18 gennaio 2021, in calce al verbale, il Pretore ha stralciato dal ruolo la procedura per desistenza. Ha pure stralciato l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché divenuta priva d’interesse.
D. Con reclamo 21 gennaio 2021 RE 1 chiede l’accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio e, inoltre, che sia riconosciuta la nota d’onorario di complessivi fr. fr. 5'230.45 dell’avv. PA 1. Essa chiede pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2). L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).
Nel caso di cui trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili - che neppure sono state messe a suo carico - ma la decisione di stralcio come tale, contestando che la richiesta di gratuito patrocinio fosse diventata priva d’interesse. La contestazione in oggetto può però unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, e non di reclamo, che va quindi dichiarato inammissibile.
La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
La procedura di reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
L’istanza di gratuito patrocinio 21 gennaio 2021 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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