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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.66
Data decisione, Autorità: 05.11.2021, IIICC
Ricorso: TF, 4D_68/2021, 16.12.2021
Titolo: Reclamo contro anticipo delle spese processuali. Causa in materia di locazione e affitto di abitazioni
Incarto n. 13.2021.66
Lugano 5 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 aprile 2021 da
RE 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo 15 giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 7 giugno 2021 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese;
ritenuto
in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO 1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione per un appartamento sito in __________ a __________.
B. Con istanza 5 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”. Constatata la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 21 aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento. Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Con ordinanza 22 aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine per rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha indicato che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.
E. Con decisione 3 maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. La decisione è stata da essa impugnata con reclamo 5 maggio 2021. Con decisione odierna il reclamo è stato respinto.
F. Con ordinanza 7 giugno 2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle spese giudiziarie.
G. Con reclamo 15 giugno 2021 RE 1 impugna questa decisione e chiede di essere esentata dall’anticipo delle spese giudiziarie.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 7 giugno 2021 con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per versare un anticipo per le spese giudiziarie è una decisione in materia di spese impugnabile mediante reclamo (art. 103 CPC).
La decisione impugnata è una decisione ordinatoria processuale, contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. b CPC) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale si possono censurare unicamente l'applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a) CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La decisione impugnata è stata recapitata alla reclamante il 10 giugno 2021. Rimesso alla posta il 15 giugno 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Gusta l'art. 98 CPC il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, ritenuto che le stesse saranno poi definitivamente ripartite con il giudizio finale (art. 104 CPC) secondo i principi dell'art. 106 CPC, e meglio a dipendenza dell'esito della procedura. Accanto alle procedure dove il CPC dispone che non sono addossate alle parti le spese processuali (art. 113, 114 e 116 CPC), l’esenzione dal loro anticipo è previsto laddove la parte di principio tenutavi è posta al beneficio del gratuito patrocinio. Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a condizione che la parte richiedente sia sprovvista dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
La reclamante osserva di aver chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, negatole dal Pretore, e di aver impugnato la relativa decisione. Sostiene di non disporre di mezzi economici per far fronte alle spese di giudizio e chiede di esserne esentata.
Per le controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi. In siffatte controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi (art. 8 LTG). La legge prevede quindi esplicitamente il prelievo di spese processuali. Rilevato che l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice è stata respinta, la decisione del Pretore di chiederle l’anticipo delle spese non pare quindi contraria al diritto né rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti. Di transenna si rileva che il reclamo introdotto contro quella decisione - respinto in data odierna - neppure aveva effetto sospensivo (art. 325 CPC).
Il reclamo è quindi da respingere. Le spese seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e andrebbero poste a carico della medesima ma, eccezionalmente, si rinuncia a prelevarle.
Il reclamo non pone questioni di principio ed è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 15 giugno 2021 di RE 1 è respinto.
Non si prelevano spese.
Notificazione (unitamente al reclamo 15 giugno 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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