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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.55
Data decisione, Autorità: 05.11.2021, IIICC
Titolo: Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. La decisione di accoglimento è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo se è dato un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.55
Lugano 5 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 29 aprile 2020 (domanda di assunzione di prove a titolo cautelare) da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 11 maggio 2021 di RE 1 e RE 2;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è rimasta vittima di un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di proprietà della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da RE 2.
B. Con istanza 29 aprile 2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.
Con osservazioni 5 giugno 2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.
Con gli ulteriori allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con decisione 22 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una perizia a titolo cautelare, ha stabilito i quesiti, ha assegnato al perito designato arch. __________ un termine per presentare un preventivo di spesa e ha posto le spese processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alle convenute fr. 600.- di spese ripetibili.
D. Con reclamo 11 maggio 2021 RE 1 e RE 2 impugnano la decisione di cui trattasi, chiedendo l’accoglimento del reclamo.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente (art. 158 CPC) è una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 4 maggio 2021. Rimesso alla posta il 14 maggio 2021 il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Nel caso di cui trattasi le reclamanti postulano che il reclamo sia accolto, senza indicare quale decisione debba essere presa in luogo di quella del Pretore aggiunto. Dalla motivazione si evince tuttavia che il reclamo tende ad ottenere la reiezione dell’istanza di controparte. Seppure al limite, il gravame è quindi da questo punto di vista ricevibile.
Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
il Pretore aggiunto ha disposto l’assunzione di una prova che non avrebbe dovuto assumere, per quanto dato di comprendere per il motivo che non ritiene verificati gli estremi di legge per l’assunzione di una prova a titolo cautelare;
il Pretore aggiunto ha demandato l’istruttoria al perito che deve ricostruire i fatti a fondamento della pretesa e al quale sono stati demandati compiti giuridici;
la perizia sarà eseguita sulla base di un’istruttoria lacunosa e porterà a un risultato non corretto e sarà quindi inutilizzabile in una futura causa di merito.
Esse però non spiegano in qual modo ciò sia suscettibile di causare loro un pregiudizio difficilmente riparabile. Rilevato che quand’anche la decisione impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti - ciò che comunque non è manifestamente il caso in concreto - ciò non comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5.1 Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare tra l’altro qualora la parte istante renda verosimile (lett. b) che i mezzi di prova siano esposti a pericolo oppure che sussista un interesse degno di protezione. Così, l’assunzione di prove a titolo cautelare può essere chiesta, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC, per valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.2.1).
L’istante è intenzionata a chiedere alle convenute il risarcimento del danno da essa subito a seguito della sua caduta sul pavimento della piscina. L’esistenza di un difetto dell’opera essendo uno dei presupposti per ottenere soddisfazione, la richiesta di assumere la prova circa l’esistenza di difetti è senz’altro legittima perché permetterà di meglio valutare le possibilità di successo della causa.
5.2 Nella misura in cui le reclamanti sostengono che non è ammissibile incaricare il perito di procurarsi la documentazione per poter svolgere il suo compito, basterà rilevare che l’art. 186 CPC autorizza il perito a eseguire gli accertamenti necessari. Vero è che la raccolta del materiale processuale rimane di competenza del giudice, al quale il perito dovrà chiedere l’autorizzazione segnatamente per procedere alla raccolta della documentazione che ritiene necessaria, ciò che è esplicitamente previso al punto 2 della decisione impugnata. Per quanto concerne le pretese direttive interne richiamate dalle reclamanti, va anzitutto rilevato che non risulta che eventuali direttive interne relative all’uso della piscina siano rilevanti per stabilire la conformità della struttura con le regole dell’arte. Se del caso saranno da prendere in considerazione nello stabilire un’eventuale responsabilità delle convenute, ciò che non è però di competenza del perito.
5.3 Laddove poi le reclamanti sostengono che certi sistemi di prevenzione non sono necessari a seconda di come è regolato l’accesso alla piscina, e di conseguenza è da esperire un’istruttoria anche sulle direttive interne della clinica, è appena il caso di rilevare che l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di siffatto regolamento incombeva alle reclamanti medesime, che se ne vogliono prevalere. Esse nulla hanno chiesto in proposito: non hanno prodotto il documento in causa e non hanno formulato quesiti al riguardo. Essi non possono ora ribaltare sulla controparte e sul primo giudice le conseguenze di questa loro inattività. Manifestamente pretestuosa, la censura andrebbe respinta.
Le reclamanti lamentano poi una violazione del diritto di essere sentiti, il Pretore aggiunto avendo modificato i quesiti peritali senza motivare tale decisione. Va anzitutto rilevato che esse hanno potuto esprimersi sui quesiti peritali proposti dall’istante. Preso atto delle contestazioni in merito e considerate le finalità della perizia in oggetto il primo giudice ha dapprima spiegato i principi cui si è ispirato per la formulazione dei quesiti e ha quindi proceduto a definirli, contestualizzandone alcuni (la domanda a) è una riformulazione della domanda 2, la b) della 3, la c) della 3.3 e la d) della 3.2) e stralciandone altri. La motivazione data è chiara e permette di comprendere perché ha proceduto alle modifiche. Peraltro, le reclamanti neppure sostengono che i quesiti così come posti siano inadatti a chiarire la questione. Ancora una volta il reclamo è manifestamente pretestuoso.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico in solido delle reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, richiamata la procedura sommaria (art. 158 cpv. 2 e 248 lett. d CPC), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 maggio 2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti, restano a loro carico.
Notificazione (unitamente al reclamo 11 maggio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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