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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.5
Data decisione, Autorità: 09.01.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00005
Lugano 9 gennaio 2002 /dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00758 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con opposizione 2 novembre 2001 presentata da
nei confronti del precetto esecutivo civile 16 ottobre 2001 fattole intimare da
patr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decisione 18 dicembre 2001, ha respinto.
Appellante l'opponente la quale, con atto d'appello 3 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo civile sia accolta e confermata, con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
che la __________ si è aggiudicata, ai pubblici incanti, gli immobili di cui alle part. __________ e __________ RFD di __________ già di proprietà di __________ che li occupa con il marito __________;
che il 16 ottobre 2001 le parti hanno concluso un accordo inteso alla consegna dei beni immobili alla nuova proprietaria nel senso che __________ e __________ s'impegnavano a mettere a disposizione della __________ gli immobili citati, comprese tutte le chiavi, entro il 5 novembre 2001 ed a non interporre opposizione, ai precetti esecutivi nelle forme civili, che quello stesso giorno erano loro intimati per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti;
che __________ ha in ogni modo presentato opposizione che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto poiché la convenzione 16 ottobre 2001, chiara nei suoi termini, rappresenta un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC;
che, con l'appello, l'opponente ritiene che il titolo esecutivo invocato non sia tale poiché non ne sono attuate le condizioni, ossia la mancata presentazione dell'opposizione e l'impossibilità di trovare un'abitazione alternativa a fronte, anche, di una situazione finanziaria che non ha subito alcun miglioramento;
che l'art. 488 cpv. 2 litt. b) CPC equipara ai titoli esecutivi il riconoscimento di un'obbligazione scaduta e constatata mediante scrittura privata di cui siano attuate le condizioni;
che l'accordo privato scritto del 16 ottobre 2001 prevedeva l'impegno di consegna degli immobili entro il giorno 5 novembre 2001 senza che tale obbligo fosse sottoposto a qualsiasi condizione;
che tale non può evidentemente essere l'accordo a non presentare opposizione al precetto esecutivo poiché, nel contesto della convenzione tra le parti, ciò non rappresenta una condizione per rendere esecutiva la consegna degli immobili bensì un ulteriore impegno della precettata;
che la reperibilità di un'abitazione alternativa e la situazione finanziaria degli occupanti non sono assolutamente evocate nel documento esecutivo quali condizioni ed appaiono, per la prima volta, quale giustificazione dell'opponente al non rispetto dell'accordo in occasione dell'udienza di discussione avanti al Pretore;
che l'appello, infondato in ogni suo punto e presentato a scopo dilatorio, può essere respinto già all'esame sommario dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 313bis e 488 e seg. CPC
e, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia:
L'appello 3 gennaio 2002 di __________ è respinto.
La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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