AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.59
Data decisione, Autorità: 08.11.2021, IIICC
Ricorso: TF, 5A_1030/2021, 03.01.2022
Titolo: Reclamo. Anticipo delle spese per l'assunzione di una prova peritale. Litisconsorzio. Importo e libero apprezzamento del giudice
Incarto n. 13.2021.59
Lugano 8 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26/29 maggio 2017 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
ed
e ora sul reclamo 19 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 17 maggio 2021 con cui il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per versare l’anticipo della sua quota parte di spese peritali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 26/29 maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto 2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Ammessa la prova peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e una parte di quelli della convenuta. Ha quindi assegnato al perito designato ing. __________ un termine per presentare un preventivo dei costi.
Ricevuto il preventivo, con ordinanza 17 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 ed __________ un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 6'892.80 quale loro quota parte delle spese peritali.
C. Con reclamo, non datato ma rimesso alla posta il 19 maggio 2021, RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, e presenta “un’obiezione all’ordine del tribunale”, opponendosi alla richiesta di anticipo delle spese.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto fissa alle parti un termine per provvedere al pagamento dell’anticipo delle spese per l’assun-zione della prova peritale è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 18 maggio 2021 e di conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 19 maggio 2021, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Per l’art. 70 cpv. 1 CPC, se più persone sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte (litisconsorzio necessario), esse devono agire o essere convenute congiuntamente. Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti, ad eccezione delle impugnazioni (cpv. 2). L’art. 71 cpv. 1 CPC dispone poi che se si tratta di stabilire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili, più persone possono agire o essere convenute congiuntamente (litisconsorzio facoltativo) ritenuto che ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri (cpv. 2).
Trattasi quindi anzitutto di stabilire se i convenuti formano un litisconsorzio facoltativo o necessario, poiché da ciò può dipendere l’ammissibilità del gravame. Dagli atti non risulta che i convenuti formano un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo. Di conseguenza il reclamo, inoltrato dalla sola RE 1, è ammissibile.
4.1 Nel caso di cui trattasi il Pretore, ammessa la perizia, ha assegnato alle parti un termine per anticipare la quota parte dei costi peritali loro spettanti in base ai rispettivi quesiti, dividendo a metà tra loro i costi per le restanti voci del preventivo.
4.1.1 La reclamante sostiene che l’onere della prova spetta all’attore, il quale deve sopportare tutte le relative spese, in concreto quelle del geologo. L’affermazione non è corretta. La parte che chiede l’assunzione di una prova è tenuta ad anticiparne le spese. Questo vale anche nel caso in cui non è gravata dall’onere della prova e indipendentemente dalla questione se si tratti di prova principale, di controprova o di prova del contrario. Per quanto concerne la perizia, quando è stata chiesta da una parte ma la controparte propone anch’essa dei quesiti, i costi gravano su entrambe le parti proporzionalmente ai costi che generano, salvo i casi dove il tema della perizia non è stato esteso ma solo completato o contestualizzato, eccezione che in concreto non ricorre.
4.1.2 La reclamante si duole che il preventivo del perito è tre volte superiore all’onorario richiesto dagli ispettori da lei precedentemente incaricati.
Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), il cui art. 30 prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro, fermo restando che in caso di parere scritto, il perito deve presentare una nota d’onorario per scritto. Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice in materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non può sostituivi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso.
Nel caso specifico il Pretore si è fondato sulla valutazione del dispendio orario fornita dal perito, il quale ha indicato un dispendio di circa 76 ore comprendenti lo studio degli atti, la ricerca di dati, i sopralluoghi e l’allestimento della perizia. Il perito ha indicato il numero di ore preventivate per rispondere ai quesiti di ciascuna parte. La circostanza che altri specialisti possano aver chiesto importi inferiori non rende inattendibile il preventivo. Peraltro, sarebbe ancora da esaminare quale era l’estensione del mandato e quali quesiti sono stati sottoposti dalla reclamante a queste altre persone. Va qui rilevato che il perito allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai criteri validi nello specifico settore in cui è attivo. Solo una volta ricevuta la nota d’onorario e vista la perizia sarà possibile fare le dovute verifiche e stabilirne la congruità. Questo compito incomberà al Pretore aggiunto il quale dovrà poi determinare l’onorario dovuto al perito. Fino a quel momento, non è possibile stabilire se, come sostiene la reclamante, il preventivo era sproporzionato rispetto all’impegno effettivo e ogni ipotesi appare azzardata.
4.1.3 Da ultimo, la reclamante sostiene che attualmente non percepisce più alcuna entrata e neppure è in grado di pagare le spese della perizia.
L’argomento non è tale da far apparire errata la decisione impugnata. Come pertinentemente rileva la reclamante medesima, essa potrà, se del caso, chiedere di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Qualora la domanda fosse accolta potrebbe essere esonerata dal prestare l’anticipo delle spese di assunzione della prova.
Visto quanto precede, il reclamo dev’essere respinto.
Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, la stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 maggio 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 19 maggio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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