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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.33
Data decisione, Autorità: 21.09.2021, CCR
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo
Incarto n. 16.2021.33
Lugano 21 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 23 agosto 2021 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2021.577 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 luglio 2021 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. CO 1, quale locatore, e la ditta RE 1, quale conduttrice, hanno stipulato due contratti di locazione aventi per oggetto tre depositi (n. 18, 19 e 22) situati nella stabile “Centro __________” a __________ per una pigione complessiva di fr. 1450.– mensili. Il 17 marzo 2021 CO 1 ha fissato alla locataria un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 4350.– corrispondenti alle pigioni scoperte da gennaio a marzo 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 21 maggio 2021 il locatore ha notificato alla RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria dei contratti per il 30 giugno successivo.
B. Con istanza del 22 luglio 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, l'espulsione dagli enti locati e l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio della polizia. Invitata a presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente, lasciandosi precludere.
C. Statuendo con sentenza del 23 agosto 2021 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria ai suoi organi dell'art. 292 CP – di liberare gli enti locati. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante e ha avvertito la convenuta che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenere la “sospensione di 30 giorni della decisione, tempo da poter saldare gli affitti arretrati e poter trovare una nuova sistemazione”. Non sono state chieste osservazioni a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 8700.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestivit del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 7 settembre 2021. Introdotto il 9 settembre 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata, il Pretore, dopo avere accertato la regolarità della messa in mora della conduttrice così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d CO, ha ammesso i presupposti per ordinare l'espulsione della convenuta dagli enti locati in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) In concreto, la reclamante, che non muove alcuna critica né agli accertamenti del primo giudice in merito alla regolarità della sua messa in mora e all'esistenza di una valida disdetta straordinaria, né sulle conseguenze giuridiche, si limita sostanzialmente a chiedere una proroga di 30 giorni per liberare i depositi presi in locazione.
La richiesta, non formulata davanti al Pretore, è nuova ed è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda sede nuove conclusioni. Nel caso concreto, ci si può chiedere se in applicazione del principio di proporzionalità il Pretore non dovesse concedere alla convenuta un breve termine per lasciare gli enti locati e trovarsi una nuova sistemazione. Ad ogni modo, considerato che la convenuta ha ricevuto la disdetta del contratto il 21 maggio 2021 per il 30 giugno successivo e che tale atto non è stato contestato, l'interessata non poteva seriamente ritenersi sorpresa da un'imminente decisione di espulsione. Al momento in cui il Pretore ha statuito, essa aveva avuto quasi due mesi di tempo per organizzarsi e ad oggi essa ha beneficiato di un ulteriore mese per trovare una nuova sede. Non avendo adottato le necessarie misure necessarie in vista dello sfratto, la reclamante va rimessa alle sue responsabilità. Ne segue che, anche tenendo conto della situazione creatasi in seguito alla pandemia da COVID-19, non si giustifica di concedere un lasso di tempo supplementare per liberare i depositi appartenenti all'istante. In siffatte circostanze il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– , . – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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