AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.95
Data decisione, Autorità: 16.11.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di noleggio di veicolo. Pattuizione di una franchigia per eventuali danni al veicolo. Tassa di giustizia
Incarto n. 14.2021.95
Lugano 16 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.177 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 14 giugno 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 luglio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2021 RE 1 e la CO 1 hanno concluso un contratto di noleggio veicolo che prevedeva una “franchigia danni” di fr. 5'000.– (doc. C). Il 5 marzo 2021 la CO 1 ha emesso una fattura a carico di RE 1 di fr. 5'000.– indicando come oggetto la “Franchigia per danni arrecati al veicolo come da contratto di noleggio n. 3653/A del 29.01.21”. La fattura è rimasta scoperta.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 5 marzo 2021, indicando quale causa del credito: “Fattura ST246 franchigia su contratto di noleggio 3653/a del 29.01.2021”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 giugno 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 22 giugno 2021.
D. Statuendo con decisione del 6 luglio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 330.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento nonché in via principale la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili, le quali in prima sede chiede siano fissate in fr. 400.–. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 luglio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 18 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato il 9 luglio 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza siccome ha ritenuto che il contratto di noleggio del veicolo, che è stato firmato dall’escusso e indica chiaramente che la franchigia in caso di danni ammonta a fr. 5'000.–, costituisce un valido riconoscimento di debito.
Nel reclamo RE 1 ribadisce in particolare di non essersi impegnato incondizionatamente a pagare fr. 5'000.– ed evidenzia che il primo giudice ha concesso a torto il rigetto dell’opposizione in assenza di qualsivoglia “straccio di prova” comprovante il danno patito, come se un pregiudizio qualsiasi, ammesso e non concesso che ve ne sia uno, anche solo di un franco, comportasse automaticamente l’obbligo di pagare la franchigia.
4.1 Con le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene invece che, come deciso dal primo giudice, emerge “senza dubbio alcuno” che l’escusso firmando il contratto si è assunto l’obbligo di risarcire l’importo della franchigia.
4.2 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
4.3 Nel caso di specie RE 1 non ha riconosciuto di dover pagare alla CO 1 senza riserve né condizioni la somma di fr. 5'000.– ma, firmando il contratto, ha semplicemente accettato di pagare una « Franchigia DANNI » di fr. 5'000.– (doc. C) in caso di danneggiamento del veicolo noleggiato, ovvero si è assunto un’aliquota di un eventuale pregiudizio di fr. 5'000.– al massimo (cfr. la definizione di « franchigia » in : Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. VI, pag. 286 ad 3). Tale impegno è per definizione subordinato al verificarsi di un danno di cui risponde il cliente assicurato. Ora, quando l’obbligo dell’escusso è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare con documenti che la stessa si è verificata prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico la CO 1 non ha portato tale prova e il convenuto non ha riconosciuto di aver effettivamente causato un danno al veicolo e neppure, a maggior ragione, di dover risarcire alla CO 1 una somma determinata (vedi per un caso analogo sentenza della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019, consid. 6.2 e segg.). Difetta quindi la prova o il riconoscimento da parte dell’escusso sia di un danno sia della sua quantificazione. Il reclamo merita quindi accoglimento. Alla CO 1 rimane comunque salva la possibilità di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento della sua pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).
5.1 La tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.– oltre a non meglio specificate “spese” di fr. 30.–, supera il limite massimo della tariffa di fr. 300.– per le cause con un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 48 OTLEF). Ora, la tassa ha un carattere forfettario (“Pauschalgebühr”), che di massima vieta al giudice di esporre costi supplementari, ad esempio quali spese di scrittura, di porto, di telefono, ecc. (art. 49 cpv. 1 vOTLEF; Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 1 ad art. 49 OTLEF). L’art. 49 vOTLEF è invero stato abrogato il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore dell’Ordinanza che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3056), perché si è apparentemente inteso sostituirlo con le norme corrispondenti del nuovo CPC (in tal senso: sentenza del Tribunale cantonale friborghese del 12 gennaio 2016, RFJ 2016, 32, consid. 2/b, con riferimento all’obbligo di anticipare l’emolumento previsto dall’art. 49 cpv. 2 vOTLEF, ora disciplinato dall’art. 98 CPC). Le tasse di giustizia dell’art. 48 OTLEF continuano pertanto a rivestire un carattere forfettario giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC – definite come “esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia)” –, che coprono segnatamente le spese di redazione dei diversi atti della procedura, di telefono, di notificazione e comunicazioni, ecc., ad esclusione delle spese dell’assunzione delle prove, di traduzione e interpretariato e per la rappresentanza del figlio giusta l’art. 95 cpv. 2 lett-c-e (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 95 CPC).
Nel caso in esame non pare che le “spese” stabilite dal Giudice di pace in fr. 30.– rientrino in tali eccezioni. La questione può però rimanere indecisa, siccome le parti non hanno sollevato alcuna contestazione al proposito.
5.2 Con il reclamo RE 1 chiede gli vengano assegnate ripetibili di prima sede di fr. 400.–. Orbene, considerando una tariffa oraria media di fr. 280.– secondo l’art. 12 RTar, ma comunque non inferiore a fr. 180.– secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2, vedi sentenza della CEF 14.2020. 89 del 26 gennaio 2021, consid. 4.3.2), la richiesta del reclamante, non contestata dalla controparte, si avvera giustificata, la consultazione del cliente e la redazione e l’invio delle osservazioni all’istanza (5 pagine) avendo verosimilmente richiesto più di due ore, pur tenuto conto della relativa semplicità della causa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 330.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 400.– di ripetibili.”
Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 350.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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