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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.128
Data decisione, Autorità: 16.11.2021, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
Incarto n. 11.2021.128
Lugano 16 novembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.276 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 18 agosto 2021 da
AO 1 e AO 2 (patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (rappresentata dalla succursale RA 1 e patrocinata dagli avvocati e PA 1 ),
giudicando sull'appello del 17 settembre2021 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare intermedio emesso il 6 settembre 2021 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 18 agosto 2021 la AO 1 e la AO 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse già in via supercautelare alla AO 1 di non trasmettere un servizio della trasmissione __________ o di altra trasmissione televisiva e/o radiofonica avente per oggetto la misurazione del tasso di vitamina D nel sangue eseguita in farmacie tramite il dispositivo A__________, rispettivamente di vietare a M__________ R__________ e a qualsiasi altro giornalista e/o collaboratore della convenuta o della sua succursale di __________ di prendere contatto con qualsivoglia farmacia a proposito del dispositivo di misurazione e screening A__________. L'istanza supercautelare è stata respinta con decreto del 19 agosto 2021 dal Pretore aggiunto. Invitata a presentare osservazione, in un memoriale del 2 settembre 2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo con decreto intermedio (“nelle more istruttorie”) del 6 settembre 2021, il Pretore aggiunto ha ordinato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i divieti richiesti. Non sono state riscosse spese processuali.
B. Contro il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 settembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
C. Il 9 novembre 2021 la AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, la decisione dell'11 ottobre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza non essendo stata impugnata da AO 1 e AO 2.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: in RSPC 2013 pag. 305). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione a:
– avvocati e ; – avv. ;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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