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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.170
Data decisione, Autorità: 10.11.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo privo di motivazione. Irricevibilità
Incarto n. 14.2021.170
Lugano 10 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.587 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29 luglio 2021 dalla
RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 48'336.60 oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2020 (indicando quale causa del credito: “Restituzione dal settembre 2020”), fr. 30.– (per “spese d’ingiunzione”) e fr. 95.– (per “commissione d’incasso”);
che statuendo con decisione dell’11 ottobre 2021 sull’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso, inoltrata il 29 luglio 2021 dalla RE 1, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'800.– a favore del convenuto;
che con scritto del 22 ottobre 2021, la RE 1 è insorta a questa Camera dichiarando di “porre ufficialmente reclamo contro la decisione” appena citata e informando che le motivazioni del reclamo sarebbero seguite “in uno scritto dettagliato a parte”;
che la preannunciata motivazione non è giunta a questa Camera, men che meno entro il termine di reclamo, scaduto venerdì 22 ottobre (posto che la notifica è avvenuta alla RE 1 il 12 ottobre 2021, v. combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), ovvero proprio il giorno in cui è stato inoltrato il reclamo;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che privo di motivazione, il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'336.60, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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