AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.154
Data decisione, Autorità: 10.11.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo
Incarto n. 14.2021.154
Lugano 10 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 84+85+371+ 372+373+376+377+378+379/B21S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 19 luglio 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (le cinque prime) Confederazione Svizzera, Berna (le quattro ultime) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse tutte il 4 ottobre 2021 dal Giudice di pace, con cui ha accolto le istanze dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva le opposizioni alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il reclamante per l’incasso di fr. 1'310.45, 1'215.30, 488.60, 468.10, 648.80, 298.90, 264.10, 243.35 e 242.15 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi fr. 670.–;
preso atto dello scritto del 5 novembre 2021 con cui RE 1, preso atto della risposta 27 ottobre 2021 del presidente della Camera alla sua richiesta di delucidazioni, ha dichiarato di non mantenere il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nel caso concreto, vista la buona volontà dimostrata del reclamante e le sue oggettive difficoltà finanziarie (nei suoi confronti sono pendenti 24 esecuzioni per più di fr. 110'000.– e sono stati emessi 134 attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–), si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'179.75 complessivi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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