AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2012.478
Data decisione, Autorità: 12.07.2021, TRAM
Titolo: Ricorso contro un atto normativo (regole sullo sciopero dei dipendenti cantonali) irricevibile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
Incarto n. 52.2012.478
Lugano 12 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2012 del
Sindacato RI 1, patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 16 novembre 2012 (n. 6503) del Consiglio di Stato in materia di sciopero dei dipendenti cantonali;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 16 novembre 2012 il Consiglio di Stato, richiamato il diritto costituzionale allo sciopero e considerato che la legislazione cantonale non contiene disposizioni specifiche sul diritto di scioperare di determinate categorie di dipendenti, ha stabilito quanto segue.
Principio
Lo sciopero è garantito dalla Costituzione ed è lecito allorquando sono date le seguenti condizioni cumulative;
riguarda il rapporto d'impiego e non ha uno scopo puramente politico;
è conforme all'obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
concerne un conflitto di natura collettiva;
è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorquando la negoziazione o la mediazione non siano più possibili;
deve essere deciso o quantomeno appoggiato da un'organizzazione che rappresenta i lavoratori.
La partecipazione del dipendente allo sciopero è lecita se lo sciopero è organizzato nel rispetto dei principi sopraenunciati.
Per partecipazione allo sciopero s'intende qualsiasi attività organizzata dalle associazioni del personale alla quale il dipendente partecipa.
La partecipazione dei dipendenti esula dai compiti previsti dalla loro funzione sia che l'attività venga svolta negli spazi dell'Amministrazione cantonale e delle scuole sia al di fuori degli stessi.
Garanzia del funzionamento minimo
Il funzionario dirigente o il direttore di sede devono assicurare il funzionamento del servizio e, con la collaborazione dei dipendenti, predisporre l'organizzazione dell'attività per raggiungere questo obiettivo.
In caso di necessità, il funzionario dirigente o il direttore di sede designa i dipendenti incaricati di garantire il funzionamento minimo.
In particolare, il funzionamento minimo del servizio deve essere garantito nei seguenti settori atto a tutelare la sicurezza e la salute delle persone come pure l'adozione di decisioni e misure urgenti:
la Polizia;
l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale;
le Strutture carcerarie;
i Servizi dell'Amministrazione cantonale e della Magistratura con esigenze di picchetto o che erogano decisioni di misure urgenti;
il Centro dei sistemi informativi;
le scuole di ogni ordine e grado.
Le scuole devono garantire l'accoglienza e la cura degli allievi loro affidati.
Procedura
Per favorire il funzionamento dei servizi amministrativi e scolastici il dipendente che intende scioperare si annuncia al funzionario dirigente, rispettivamente alla Direzione scolastica, almeno due giorni prima della data prevista per lo sciopero.
Il docente che il giorno dello sciopero intende rinunciare ad impartire le lezioni in programma deve preventivamente informare il direttore di sede almeno due giorni prima della data prevista per lo sciopero.
A sciopero concluso il funzionario dirigente o il direttore di sede è responsabile di far compilare, ai dipendenti che hanno partecipato allo sciopero che non sono sottoposti al sistema di timbratura, l'apposito formulario e di trasmetterlo ai servizi centrali del personale (Sezione delle risorse umane o Sezione amministrativa) entro 7 giorni dallo sciopero.
I dipendenti sottoposti al sistema di timbratura che partecipano allo sciopero giustificheranno il giorno stesso le ore di sciopero tramite il codice 61, sia nel caso di abbandono del posto di lavoro, sia nel caso di presenza sul posto di lavoro con astensione dal medesimo.
Resta acquisito che altri motivi di assenza (p.es. vacanze, scalo ore, affari privati) sono soggette ad autorizzazione del funzionario dirigente o del direttore di sede.
Conseguenze
Durante lo sciopero, il salario, calcolato in funzione della durata dell'assenza o della durata di astensione dal lavoro, rispettivamente della mancata lezione svolta, non viene versato.
I dipendenti che non si annunciano e che sono assenti senza giustificazione violano i doveri di servizio e possono essere puniti con le sanzioni previste dalla Legge.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente decisione è considerata violazione dei doveri di servizio.
I formulari inviati ai servizi centrali non saranno riposti nell'incarto personale del dipendente ma conservati separatamente. Al termine della procedura di calcolo dei conteggi salariali e di esaurimento dei termini di ricorso essi saranno distrutti.
Rimedi di diritto
Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
Un eventuale ricorso contro la presente risoluzione governativa non esplica effetto sospensivo.
Comunicazione
ai Consiglieri di Stato;
a tutti i dipendenti dello Stato;
alla Divisione della scuola per sé e per le autorità comunali interessate;
alla Sezione delle risorse umane;
alla Sezione amministrativa del DECS.
B. Il 3 dicembre 2012 Sindacato RI 1 ha interposto ricorso contro la predetta risoluzione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento nella misura in cui impone un servizio minimo per le scuole di ogni ordine e grado, nonché l'obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l'adesione allo sciopero. Premesso che il collegio dei docenti di diverse sedi scolastiche ha deciso di astenersi dal lavoro da 1 a 8 ore il 5 dicembre successivo per contestare la riduzione temporanea del 2% dello stipendio proposta dal Governo, il ricorrente ha sostenuto che tali misure ostacolerebbero in maniera inammissibile il diritto allo sciopero. Da un lato, l'istruzione non sarebbe da annoverare tra i settori essenziali che necessitano la garanzia di un servizio minimo, specie se lo sciopero è limitato a poche ore. Dall'altro lato, l'obbligo di annunciarsi preventivamente al diretto superiore costituirebbe una forma di controllo, ossia uno strumento di dissuasione alla partecipazione allo sciopero.
C. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato. Precisato che quella impugnata è una decisione generale emanata in esecuzione delle leggi organiche applicabili al personale del settore pubblico, il Governo ha difeso le restrizioni al diritto di scioperare, anche nella misura in cui sono imposte ai docenti. L'obbligo scolastico e quello di frequenza a cui sono assoggettati gli allievi giustificherebbero il mantenimento di un servizio minimo di accoglienza e di cura degli alunni di ogni ordine di scuola. Il provvedimento limiterebbe in misura minima il diritto allo sciopero dei docenti e sarebbe pertanto proporzionato. Quanto all'obbligo di annunciare preventivamente l'intenzione di scioperare al proprio funzionario dirigente o alla direzione scolastica, il Governo ha osservato che questo avrebbe lo scopo di accertare il numero dei dipendenti scioperanti per assicurare il funzionamento minimo del servizio, oltre che per ragioni pratiche legate alla procedura di trattenuta di stipendio.
Considerato, in diritto
1.2. Per principio, possono formare oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi individuali e concreti, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide con quello ancorato, a livello federale, nell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), ora ripreso dall'art. 2 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Oltre alle decisioni di carattere individuale e concreto, davanti al Tribunale cantonale amministrativo possono inoltre essere dedotte mediante ricorso anche le decisioni generali (Allgemeinverfügungen), ossia i provvedimenti adottati dall'autorità nei confronti di una cerchia indeterminata di destinatari e volti a regolare una situazione di carattere concreto (DTF 134 II 272 consid. 3.2; 126 II 300 consid. Ia; 125 I 313 consid. 2a; René Widerkehr/ Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Vol. I, Berna 2012, n. 370 seg.; Felix Uhlmann in Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 5 n. 48 seg.). Questi provvedimenti si contraddistinguono per la loro diretta applicabilità, senza che occorra un ulteriore atto imperativo ai fini dell'attuazione (cfr. DTF 134 II 272 consid. 3.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 925). Non possono invece essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo le disposizioni di carattere astratto e generale, ovvero gli atti normativi. Non prevedendo il diritto ticinese alcun rimedio giuridico, gli atti normativi cantonali possono essere impugnati in quanto tali soltanto con ricorso proposto direttamente al Tribunale federale (art. 82 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110; STA 52.2013.319 del 23 aprile 2014 consid. 1; Bernard Corboz/ Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/ Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87). Ai giudici cantonali resta riservato l'esame di conformità con il diritto di rango superiore in caso di applicazione concreta (cfr. art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 101.000).
2.2. L'atto impugnato è stato emanato nella forma della risoluzione e si riferisce a una cerchia (relativamente) indeterminata di persone, ossia i dipendenti cantonali. La risoluzione stabilisce da un lato le condizioni alle quali lo sciopero è considerato lecito e definisce la nozione di partecipazione allo stesso (dispositivo n. 1). Oltre a indicare i settori nei quali occorre garantire il funzionamento minimo, essa istituisce l'obbligo per i funzionari dirigenti o il direttore delle sedi scolastiche di assicurare l'andamento del servizio ed eventualmente designare i dipendenti incaricati di garantire un servizio minimo (dispositivo n. 2). La risoluzione definisce inoltre la procedura per la gestione dell'assenza in caso di sciopero (dispositivo n. 3) e stabilisce che il salario non è versato durante lo stesso (dispositivo n. 4). Essa commina infine sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza delle predette disposizioni (dispositivo n. 4). L'atto contestato non costituisce un provvedimento adottato in una situazione concreta; il Consiglio di Stato non è infatti intervenuto per regolare uno sciopero in particolare, ma ha emanato prescrizioni applicabili senza limiti di tempo in un numero indeterminato di situazioni. Disposizioni che non sono né sufficientemente concrete né di immediata applicazione, ma anzi hanno carattere generale e astratto. Basti pensare alle condizioni fissate perché lo sciopero sia ritenuto lecito o alla nozione indeterminata di "funzionamento minimo del servizio". La portata dell'atto impugnato supera senza dubbio quella di una decisione e costituisce una componente dell'ordinamento applicabile ai dipendenti cantonali che va considerato alla stregua di un atto normativo. Avvalora questa conclusione il fatto che il Governo, con la risoluzione impugnata, ha rilevato la necessità di disciplinare il funzionamento dei servizi amministrativi e scolastici e precisare le regole di comportamento dei dipendenti in caso di sciopero, ritenuta l'assenza di norme specifiche in questo ambito. Disposizioni che, in effetti, potevano (e anzi avrebbero dovuto) senz'altro trovare inserimento nella legislazione regolante lo statuto dei dipendenti statali, come del resto avviene in altri Cantoni (cfr. segnatamente le leggi del personale dei Cantoni Berna [art. 12 Personalgesetz del 16 settembre 2004], Vaud [art. 52 loi sur le personnel de l'Etat de Vaud del 12 novembre 2001], Friburgo [art. 68 loi sur le personnel de l'Etat del 17 ottobre 2001], Lucerna [art. 46 Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis del 26 giugno 2001], San Gallo [art. 69 Personalgesetz del 25 gennaio 2011]), oltre che a livello federale (cfr. art. 24 della legge sul personale federale del 24 marzo 2000; LPers; RS 172.220.1 e art. 96 dell'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001; OPers; RS 172.220.111.3). A dispetto della sua intestazione quale "risoluzione", l'atto governativo rappresenta un insieme di norme giuridiche generali e astratte e non può pertanto essere impugnato dinanzi a questo Tribunale.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, gli atti sono trasmessi al Tribunale federale per competenza.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g LTF) nei limiti dell'art. 93 LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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