AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.115
Data decisione, Autorità: 09.11.2021, IICCA
Titolo: Onorario per prestazioni d'architetto, irricevibilità dell'appello per carente motivazione
Incarto n. 12.2021.115 12.2021.123
Lugano 9 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.100 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 maggio 2019 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
fr. 35'779.- oltre interessi del 5% dall’8 settembre 2018;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto nella misura
di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2018 con decisione 11 agosto
2021;
appellante la convenuta con atto di appello 20 agosto 2021, con cui ha postulato la
riforma del citato giudizio nel senso di respingere la petizione e fare ordine alla
controparte di restituirle quanto da lei abusivamente incassato, con protesta di tasse,
spese e ripetibili (inc. 12.2021.115);
visto altresì lo scritto 1° settembre 2021 con cui l’appellante ha postulato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc. 12.2021.123);
tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’appellata per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 20 maggio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 35'779.-oltre interessi del 5% dall’8 settembre 2018 (cfr. anche doc. L) per le prestazioni d’architetto svolte sul cantiere “Residenza a __________”, e meglio fr. 27'042.01 quale saldo dell’onorario contrattualmente dovuto (importo ottenuto deducendo gli acconti già versati dall’onorario finale di fr. 141'486.69 oltre IVA, cfr. doc. G), fr. 7'700.- per prestazioni supplementari fuori contratto (doc. H) e fr. 1'037.- a titolo di spese vive (doc. I).
B. Con risposta 21 giugno 2019 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo in sintesi di avere pattuito con la controparte un onorario forfettario di fr. 113'000.- e che in ogni caso quest’ultima avrebbe indebitamente escusso la garanzia di fr. 30'000.- richiesta e concessa dalla Banca __________, per cui nella denegata ipotesi di un accoglimento della petizione, la somma dovuta all’attrice avrebbe dovuto ammontare a soli fr. 5'779.- (IVA inclusa).
C. Con replica 26 agosto 2019 l’attrice si è riconfermata nelle proprie tesi contestando quelle avverse, rilevando in sintesi che i suoi onorari dovevano essere calcolati, a dipendenza delle circostanze, secondo il costo finale dell’opera oppure secondo le prestazioni concretamente eseguite e il tempo impiegato, come pure specificando di avere già detratto la garanzia di fr. 30'000.- dal saldo finale di cui al doc. G.
D. Con duplica 27 settembre 2019 la convenuta, oltre a ribadire le proprie tesi, ha in sostanza contestato determinate prestazioni della controparte in quanto non richieste, non necessarie, non effettuate o insoddisfacenti, lamentando altresì un ritardo nei lavori e un inammissibile aumento dei costi rispetto a quanto previsto nell’offerta.
E. Esperita l’istruttoria di causa e raccolte le conclusioni scritte delle parti, con decisione 11 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2018, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 9'595.-, a carico dell’attrice in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 4'800.- per ripetibili parziali.
F. Con appello 20 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione e fare ordine alla controparte di restituirle “l’incasso abusivo”, con protesta di tasse, spese e ripetibili (inc. 12.2021.115).
G. Con ordinanza 24 agosto 2021, all’appellante è stato assegnato un termine scadente il 9 settembre 2021 per provvedere al versamento di un anticipo di fr. 2'000.- in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC).
H. Con istanza 1° settembre 2021 l’appellante ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc. 12.2021.123). Di conseguenza, il termine fissatole per il versamento dell’anticipo è stato sospeso.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 agosto 2021 contro la decisione 11 agosto 2021 è tempestivo.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Con la decisione impugnata il Pretore, fondandosi sulla documentazione e sulla perizia giudiziaria, ha dapprima accertato che l’onorario pattuito fra le parti nell’offerta del 12 ottobre 2016 (doc. C) non aveva natura forfettaria, bensì andava calcolato secondo il costo finale dell’opera e/o il tempo investito per eseguire i lavori. Esaminando la relativa fattura doc. G, ha quindi osservato che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle prestazioni ivi riportate ad eccezione di una (ovvero la liquidazione degli artigiani), che in realtà è stata effettuata dall’attrice senza che la convenuta abbia dimostrato un carente adempimento. Quest’ultima non ha del resto neppure contestato il calcolo dell’importo fatturato (costo finale dell’opera, tempo impiegato) e il relativo ammontare, ritenuto che il tetto massimo previsto di 1'047.56 ore è stato rispettato. Inoltre, secondo il perito l’aumento dei costi era inevitabile, i lavori svolti erano tutti effettivamente necessari nonché compatibili con il numero di ore fatturate e la tariffa oraria utilizzata è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il Pretore ha apportato un’unica correzione, già evidenziata nella perizia, concernente il calcolo dell’IVA, con conseguente riduzione del saldo da fr. 27'041.01 a fr. 26'979.50 IVA inclusa.
Quanto alla fattura doc. H relativa alle opere supplementari rientranti nel successivo accordo (variante d’offerta) 13/18 ottobre 2016 (doc. C), il giudice di prima sede ha in sintesi evidenziato che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle medesime (che comunque erano state richieste), bensì piuttosto il corrispondente onorario calcolato secondo il dispendio orario per l’assenza di consuntivi dettagliati e approvati. Trovando gli importi di cui alla fattura solamente un parziale riscontro nella perizia, la pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 3'360.25 IVA inclusa.
Il Pretore ha poi integralmente accolto la pretesa di cui alla fattura doc. I, siccome non contestata, se non con riferimento all’asserita natura forfettaria del prezzo, conforme alle pattuizioni e congrua secondo il giudizio del perito.
Infine, il primo giudice ha osservato che la garanzia di fr. 30'000.- pacificamente incassata da AO 1 è già stata posta in deduzione dalle sue pretese, ciò che trova conferma nella perizia e nei doc. R-AA e che la convenuta non ha contestato.
Il gravame dell’appellante non si confronta con alcuno di questi accertamenti, bensì si limita a esporre in maniera confusa e generica delle proprie tesi in larga misura non suffragate da opportuni riferimenti a riscontri oggettivi. E meglio, l’appellante torna a evidenziare la natura forfettaria del prezzo senza debitamente censurare le argomentazioni pretorili di cui al considerando 9 (p. 4-5 della decisione impugnata). Sostiene che le pretese della controparte non sarebbero comprovate né documentate, ma trascura i numerosi rinvii del primo giudice alle prove agli atti (documenti, perizia e testimonianze/interrogatori). Contesta le somme riconosciute dal giudice di primo grado, proponendo diverse cifre e diversi calcoli, ma senza fornire sufficienti spiegazioni, riscontri oggettivi e rinvii puntuali o confrontarsi con quando osservato dal Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-6, e consid. 10-11 della decisione impugnata) in relazione alla mancata contestazione del compimento delle prestazioni fatturate e all’effettiva esecuzione della liquidazione degli artigiani (ciò che ha indotto il primo giudice a discostarsi parzialmente dalle riflessioni peritali) nonché alla necessità del lavoro svolto, rispettivamente in relazione alla mancata contestazione del costo finale dell’opera e del tempo impiegato e a tutti gli elementi utilizzati per valutare la congruità delle pretese attoree. Ribadisce l’inammissibilità del superamento del preventivo iniziale, ma ancora una volta omette di censurare gli accertamenti del Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-7 della sentenza di primo grado) in merito alla sua provvisorietà, all’aumento dei costi e al rispetto, nel calcolo del dispendio orario, del tetto massimo previsto nell’offerta (pari al 20% in più rispetto al montante ore ivi indicato). Ripropone la tesi soggettiva secondo cui la controparte avrebbe una responsabilità per i sorpassi di spesa degli artigiani e i ritardi nei lavori, ma non si oppone alla conclusione pretorile relativa alla mancata dimostrazione delle presunte negligenze della controparte. Sostiene infine che l’incasso della garanzia da parte di AO 1 sia abusivo e ne pretende la restituzione, ma senza smentire l’avvenuta deduzione di tale importo dal saldo preteso dall’attrice (decisione impugnata, consid. 12). Aggiungasi che la richiesta di restituzione formulata nel gravame è inammissibile, in quanto non solo non specificata e/o quantificata nel petitum, ma neppure ritualmente formulata in prima sede nella forma dell’azione riconvenzionale. Qualora l’appellante si riferisse a una compensazione, la stessa sarebbe in ogni caso infondata per i motivi già esposti. Peraltro, laddove l’appellante allega al suo gravame dei documenti (cfr. doc. C, E, F e L) non risultanti dall’incarto di prima sede, senza motivare in alcun modo la loro adduzione tardiva, gli stessi sono pure inammissibili alla luce dell’art. 317 CPC.
In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile per carente motivazione e confronto con il giudizio di prima sede (art. 310 e 311 CPC).
Le spese processuali per la procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.
L’esito della causa impone la reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
§ Di conseguenza, la decisione 11 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità.
La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in data 1° settembre 2021 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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