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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.151
Data decisione, Autorità: 08.11.2021, IICCA
Titolo: Mancato pagamento dell'anticipo; decisione di inammissibilità; mezzi di impugnazione
Incarto n. 12.2021.151
Lugano 8 novembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.11 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 6 maggio 2021 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 101'250.-
oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione
del 23 agosto 2021 per mancato versamento dell’anticipo;
reclamante l’attrice con reclamo 30 settembre 2021, con cui ha postulato di annullare
il citato giudizio e di fare ordine al Pretore di riattivare l’istruzione dell’incarto n.
OR.2021.11, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
tenuto conto che il reclamo non è stato notificato alla convenuta per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 6 maggio 2021 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud postulandone la condanna al pagamento di fr. 101'250.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;
che in data 11 maggio 2021 il Pretore ha fissato all’attrice un termine di 30 giorni per procedere al versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (art. 98 CPC) pari a fr. 3’000.-, e successivamente, in data 5 luglio 2021, un ulteriore termine suppletorio di 10 giorni, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito della procedura;
che essendo scaduto infruttuosamente anche il suddetto secondo termine, con decisione 23 agosto 2021 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 500.- a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 2'225.- a titolo di ripetibili;
che con reclamo 30 settembre 2021 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione della procedura;
che il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC);
che il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159, consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101);
che la dottrina è concorde nel ritenere che una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103);
che avendo il Pretore erroneamente pronunciato uno stralcio e indicato il reclamo quale mezzo di impugnazione e non essendo la svista immediatamente riconoscibile da una semplice lettura del testo di legge, oltretutto per una parte non patrocinata, alla ricorrente non può essere rimproverata la scelta di un rimedio giuridico errato, né questo (comunque tempestivo) può essere ritenuto inammissibile;
che tuttavia, il medesimo è manifestamente infondato;
che in effetti la reclamante si limita a osservare che, a suo modo di vedere, il Pretore non avrebbe potuto limitarsi a impartire un termine suppletorio e avvertirla delle conseguenze di un mancato pagamento, bensì avrebbe dovuto interpellarla per chiarire le cause del suo inadempimento (ovvero l’inabilità lavorativa del suo amministratore unico N__________ R__________), ritenuto oltretutto che la decisione querelata ha comportato la perdita di ogni sua pretesa e sarebbe pertanto eccessiva nonché violerebbe il suo diritto di essere sentita;
che la procedura seguita dal primo giudice è ossequiosa degli art. 101 e 147 cpv. 3 CPC, né la ricorrente lo contesta;
che in caso di impedimento, spettava a quest’ultima farsi parte diligente e richiedere al Pretore una proroga o sospensione del termine, ciò che non ha fatto, per cui il certificato medico prodotto solamente in questa sede (e peraltro attestante un’inabilità lavorativa solo parziale dell’AU societario nei mesi di giugno - agosto 2021) non può soccorrerla;
che come già suesposto, in assenza di regiudicata, la medesima potrà se del caso ripresentare la sua azione nel rispetto di eventuali termini di prescrizione o perenzione, sui quali il gravame è del tutto silente;
che in conclusione, il reclamo dev’essere respinto;
che le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 101'250.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto del tema limitato della presente decisione, sono quantificate in fr. 500.- (art. 2 e 14 LTG) e seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto presentare osservazioni;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
§ Di conseguenza, la decisione 23 agosto 2021 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 500.-, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili né indennità.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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