AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.39
Data decisione, Autorità: 15.09.2021, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - applicabilità del CCL dei falegnami - classificazione del dipendente, inquadramento salariale - licenziamento in tronco ingiustificato e non rescissione consensuale
Incarto n. 12.2021.39
Lugano 15 settembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.29 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 3 maggio 2018 da
AO 1 rappr. dal PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
in materia di diritto del lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 15’404.41 a titolo di pretese salariali nonché al versamento di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO per licenziamento immediato ingiustificato,
domande a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 29 gennaio 2021 ha parzialmente accolto condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 15'862.40,
appellante la convenuta con atto di appello di data 4 marzo 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 24 marzo 2021 chiede la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Con contratto di data 20 aprile 2016 (doc. A) AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 a partire dal 1° maggio 2016 in qualità di operaio. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario (lordo) di fr. 3’755.- per 13 mensilità e 45 ore lavorative settimanali. In relazione alle condizioni di disdetta e alle vacanze il contratto rinviava alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Con scritto datato 30 novembre 2017 ma inviato il 2 dicembre 2017 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato (doc. 2). Per sua parte, il dipendente, per il tramite del PA 2, ha, a sua volta, con lettera di data 5 dicembre 2017 notificato alla datrice di lavoro la rescissione con effetto immediato del contratto di lavoro (doc. 3).
Previo tentativo di conciliazione (CM.2018.48), in data 3 maggio 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Bellinzona postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15’404.41 (netti), oltre a interessi, a titolo di pretese salariali derivanti dal suo errato inquadramento contrattuale ai sensi del CCL del 30 giugno 2011 per il mestiere del falegname (in seguito: CCL), nonché il versamento di un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato stabilita secondo il libero apprezzamento del giudice.
In occasione dell’udienza tenutasi il 6 novembre 2018 AP 1, che ha prodotto un memoriale scritto, ha contestato integralmente le pretese dell’attore sostenendo che questi era stato retribuito correttamente per le mansioni svolte in conformità con quanto pattuito contrattualmente. Essa ha inoltre sostenuto la legittimità della disdetta e negato che il lavoratore potesse pretendere un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato da un canto perché non ne ricorrevano le premesse e dall’altro poiché poco dopo la disdetta anche l’attore aveva notificato lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato.
Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale producendo entrambi un proprio memoriale conclusivo scritto con il quale si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande.
Statuendo con sentenza del 29 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 15'862.40. In breve, il giudice di prima sede ha ritenuto che l’attività svolta dalla convenuta rientrasse nel campo di applicazione del CCL e che pertanto il salario del lavoratore andasse determinato secondo quei disposti. Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha giudicato che AO 1 andasse qualificato quale montatore ausiliario ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. g CCL e ha quindi proceduto al conteggio dei salari a lui spettanti per gli anni 2016 e 2017. Egli ha quindi accertato uno scoperto per prestazioni salariali a favore del lavoratore pari a fr. 12'238.85 (netti), importo da cui ha poi dedotto fr. 4'200.- già versati a titolo di acconti, giungendo a un saldo finale di fr. 8'038.85.
In seguito, il Pretore si è chinato sulla problematica del licenziamento immediato intimato dalla datrice di lavoro giungendo alla conclusione che lo stesso fosse ingiustificato, come sostenuto dal lavoratore. Egli ha quindi calcolato il salario a cui avrebbe avuto diritto AO 1 se il contratto fosse stato disdetto nei termini ordinari, assommante a fr. 11'501.71 (netti), importo da cui ha poi dedotto quanto versato allo stesso dalla cassa disoccupazione, accertando uno scoperto finale di fr. 3'373.55.
Da ultimo il giudice di prima sede ha riconosciuto ad AO 1 pure un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato pari a una mensilità.
Con atto di appello del 4 marzo 2021 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante, riproponendo sostanzialmente quanto addotto innanzi al Pretore, contesta l’assoggettamento della propria azienda al CCL e rimprovera al giudice di prime cure di aver erroneamente attribuito ad AO 1 uno stipendio mensile determinato su quella base. Essa prosegue quindi negando che il lavoratore potesse essere qualificato quale montatore ausiliare e sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse stato applicabile il CCL, al dipendente avrebbe dovuto essere riconosciuto, a fronte delle pattuizioni contrattuali e del lavoro da questi effettivamente svolto, unicamente il ruolo di lavoratore ausiliario. AP 1 prosegue poi negando la natura illegittima del licenziamento immediato e di riflesso che fossero date le premesse per accordare un’indennità per licenziamento in tronco. L’appellante argomenta inoltre che - poiché il dipendente stesso aveva rescisso il contratto con effetto immediato - la fine del rapporto d’impiego sarebbe stata da considerarsi consensuale. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l’importo da porre in deduzione a titolo di acconti versati al dipendente assommava a fr. 5'952.22 e non solo a fr. 4200.- come indicato dal Pretore.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la questione dell’applicabilità al concreto caso del CCL e la determinazione in base a questi disposti della qualifica lavorativa attribuibile ad AO 1 nonché le ragioni per cui il licenziamento in tronco sarebbe stato giustificato.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Come accennato poc’anzi l’appellante contesta l’applicabilità del CCL alla presente fattispecie. Essa omette però di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni pretorili limitandosi a negare di essere un’azienda che “esegue, monta o ripara prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini” e rinviando a quanto indicato come scopo sociale (appello, pag. 4). A prescindere dall’effettiva ammissibilità della censura - su cui sussistono seri dubbi (consid. 6) - l’argomentazione non può che essere giudicata infondata. L’istruttoria ha permesso di accertare che la società si occupa, oltre che della vendita di arredamenti, pure della loro posa; in particolare, AP 1 effettua il montaggio e la posa di cucine nelle abitazioni, attività che rientrano tra quelle previste nel Decreto d’obbligatorietà generale e che sottostanno pertanto alle disposizioni del CCL. A questo vada altresì aggiunto - come rettamente evidenziato dal Pretore - che l’impresa ha trattenuto dallo stipendio del lavoratore il contributo professionale ai costi d’esecuzione previsto dall’art. 47 CCL (doc. B e doc. 7), circostanza che inficia ulteriormente la tesi dell’appellante e che la stessa ha (volutamente) evitato di affrontare in questa sede. Significativo pure il fatto che la società faccia parte della Commissione paritetica dei falegnami (interrogatorio formale di S__________ R__________ del 21 marzo 2019, pag. 13).
Pure infondata si rivela la contestazione secondo cui AO 1 avrebbe dovuto essere qualificato, “a fronte delle pattuizioni contrattuali” e “del lavoro effettivo effettuato” (appello, pag. 4) unicamente quale lavoratore ausiliare e non quale montatore ausiliario, come stabilito dal Pretore.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, in sede istruttoria è emerso che il lavoratore
Sulla base delle risultanze agli atti, la qualifica di AO 1 quale montatore ausiliario ai sensi del CCL operata dal Pretore si rivela pertanto corretta così come l’importo di fr. 4'450.- mensili riconosciutogli a titolo di stipendio nella sentenza impugnata (sentenza cit., pagg. 4 in fine e 5).
Errata e ininfluente ai fini di causa si rivela di contro la classificazione, indicata nel contratto di lavoro, del dipendente quale operaio con funzione di manovale (doc. A) in quanto effettuata senza considerare le prescrizioni del CCL.
9.1. Il Pretore ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337 CO prevede la possibilità sia per il datore di lavoro che per il lavoratore di disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO viene ammessa con prudenza. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1).
Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
Il rapporto di lavoro termina lo stesso giorno in cui la disdetta è comunicata e questa a prescindere se la stessa sia giustificata o meno (Witzig, Droit du travail, Zurigo 2018, n. 843).
Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO).
9.2. Come correttamente rilevato dal giudice di prima sede la datrice di lavoro, a cui incombe l’onere della prova in relazione ai pretesi gravi motivi soggiacenti il licenziamento in tronco, ha addotto unicamente dichiarazioni a carattere generico quo ad asseriti comportamenti biasimevoli del dipendente omettendo però di precisare gli stessi e di fornire qualsiasi prova a supporto delle proprie affermazioni, eccezion fatta per qualche caso di ritardo emerso in fase istruttoria. A ogni modo, in relazione a queste mancanze minori, essa non ha dimostrato di aver ammonito il dipendente che qualora queste violazioni si fossero ripetute gli sarebbe stato intimato il licenziamento in tronco.
Neppure in questa sede l’appellante ha fornito maggiori dettagli in merito alle asserite violazioni rimproverate al lavoratore, venendo così palesemente meno al proprio onere allegatorio e probatorio. Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure in questo ambito, in assenza di ulteriori riscontri, questa Camera non può che confermare la valutazione pretorile quo al carattere ingiustificato del licenziamento in esame.
Per quanto attiene invece alla censura relativa al preteso carattere consensuale della disdetta, è necessario ribadire che la fine del rapporto contrattuale interviene al momento in cui il licenziamento è comunicato. Nel concreto caso risulta dagli atti che in data 2 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha inviato al dipendente un messaggio WhatsApp con cui gli ha comunicato la disdetta (doc. D e 2), rescissione poi formalizzata con raccomandata dello stesso giorno (doc. C). È pertanto a questo momento che il rapporto lavorativo ha preso termine. La successiva disdetta inviata in data 5 dicembre 2017 dal dipendente (doc. 3) nulla muta a questo stato di cose; oltretutto nel predetto scritto il lavoratore si è espressamente riservato di far valere le proprie pretese salariali ex art. 337 CO innanzi al competente giudice civile, precisazione che già da sola inficia la tesi dell’accordo.
Per poter entrare nel merito di una rescissione consensuale del rapporto lavorativo, il lavoratore avrebbe infatti dovuto aderirvi senza riserve e l’accordo avrebbe dovuto prevedere delle concessioni reciproche, ciò che con ogni evidenza non è il caso.
A questo proposito è necessario ricordare che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc. 12.1999.60 e riferimenti); condizioni di eccezionalità che non si realizzano in concreto.
Su questo tema è necessario rimarcare che l’appellante non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili limitandosi a sostenere che l’attribuzione di questa indennità sarebbe “inammissibile” perché “il licenziamento in tronco è stato espressamente accettato dal destinatario” (appello, pag. 6), attitudine processuale questa che già di primo acchito porta a qualificare la contestazione come inammissibile (consid. 6). Ad ogni buon conto questa censura
Ne discende pertanto che al salario di fr. 12'238.85 a lui spettante tenuto conto del corretto inquadramento secondo il CCL deve essere dedotto l’importo di fr. 5'932.- in luogo di quello di fr. 4’200.- applicato dal Pretore (sentenza cit., pag. 7) con un saldo che si attesta a fr. 6'306.85.
In parziale modifica della sentenza impugnata AP 1 è pertanto tenuta a versare a AO 1 complessivi fr. 14'130.40 (di cui fr. 6'306.85 + 3’373.55 a titolo di spettanze salariali per errato inquadramento salariale per gli anni 2016 e 2017 e per pretese derivanti dal licenziamento immediato ingiustificato nonché fr. 4'450.- a titolo di indennità per disdetta immediata ingiustificata).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96, 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 4 marzo 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 gennaio 2021 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta. AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 14'130.40, oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 dicembre 2017.
Non si prelevano né tasse, né spese, essendo la procedura gratuita, AP 1, __________, rifonderà a AO 1, __________, la somma di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili parziali.
invariato
II. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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