AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.34
Data decisione, Autorità: 13.09.2021, CDP
Titolo: Limitazione dell'autorità parentale: violazione del diritto di essere sentito; trasmissione di atti processuali per via elettronica; mancata intimazione della replica; mancata audizione del minore
Incarto n. 9.2021.34
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda la limitazione dell’autorità parentale della madre e le relazioni personali tra padre e figlia
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3/11 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2004) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori sono separati dal 2006. Il Tribunale dei minorenni di __________, con decreto 30 marzo 2010, aveva attribuito la potestà e affidato la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, fissando le relazioni personali tra padre e figlia e un contributo alimentare mensile di € 300.–.
Dal 2011 madre e figlia si erano trasferite dall’__________ a __________. Il padre è domiciliato __________. Il rapporto tra i genitori è da tempo conflittuale.
B. Nel corso del mese di maggio 2016 RE 1 aveva chiesto l’intervento dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) per difficoltà nell’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlia.
C. Mediante decisione 2 novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva modificato la sentenza del Tribunale dei minorenni di __________ quanto alle relazioni personali tra padre e figlia. Inoltre, aveva affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un mandato di svolgere una valutazione socio ambientale riferita ai nuclei famigliari della madre e del padre. Con rapporto 7 gennaio 2017 la psicoterapeuta __________ aveva suggerito l’avvio di una presa a carico psicoterapeutica della minore, che doveva coinvolgere una volta ogni due mesi anche i genitori per sostenerli nel loro compito educativo. Tramite decisione 8 febbraio 2017 l’Autorità di protezione aveva quindi affidato alla predetta psicoterapeuta l’incarico di un sostegno della minore e di un sostegno educativo dei genitori.
D. Con decisione 23 novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela educativa ex art. 308 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa era stata nominata la signora __________ con il compito di accompagnare e mediare tra i genitori nell’organizzazione delle relazioni personali tra padre e figlia. In data 8 novembre 2017, in sostituzione della signora __________, era stato nominato quale curatore educativo il signor __________, tutt’ora in carica.
E. Mediante decisione 8 luglio/16 agosto 2018, poi annullata e sostituita dalla decisione 29 agosto 2018, l’Autorità di protezione aveva confermato la sentenza del Tribunale dei minorenni di __________ del 30 marzo 2010 per quanto attiene all’autorità parentale congiunta dei due genitori e il diritto congiunto di determinare il luogo di dimora della figlia; era invece stata modificata la custodia parentale della minore, con l’attribuzione della medesima alla madre, mentre erano state regolamentate le relazioni personali tra padre e figlia. La curatela educativa a favore della figlia era stata confermata. Un reclamo contro quest’ultima decisione interposto da parte della madre era stato respinto mediante sentenza 6 maggio 2019 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2018.138).
F. Recentemente, con e-mail 27 dicembre 2020 il padre ha istato l’Autorità di protezione segnalando di non riuscire a comunicare con la figlia, alla quale sarebbe stato negato l’uso del proprio telefono cellulare e che avrebbe dovuto usare i dispositivi telefonici della madre o del marito della madre, attraverso i quali non avrebbe potuto raggiungere la figlia. Il padre ha pure informato l’Autorità di protezione di aver saputo dell’intenzione della madre di trasferirsi “in __________ o nella Svizzera __________, oppure nel Centro __________” mentre alla figlia sarebbe stata offerta la possibilità di rimanere a __________ in un “appartamento condiviso”. Il padre ha criticato il fatto di non essere stato reso partecipe di queste decisioni in virtù dell’”affidamento condiviso” in atto, in base al quale dovrebbe decidere insieme alla madre dove la figlia debba vivere.
G. In data 29 dicembre 2020, la segretaria dell’Autorità di protezione ha inoltrato, tramite posta elettronica, la predetta e-mail del padre al curatore educativo, invitandolo a “chiamare” l’Autorità di protezione.
Nella stessa data, mediante invio postale raccomandato, la segretaria dell’Autorità di protezione ha intimato alla madre (tramite l’avv. PR 1, la quale ha comunicato di non rappresentare più per il momento la madre ma di averle trasmesso la comunicazione in questione) una copia dell’e-mail 27 dicembre 2020 del padre. Con la medesima ordinanza, l’Autorità di protezione ha assegnato alla madre un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni alla richiesta del padre e ha convocato le parti ad un’udienza fissata per il 3 febbraio 2021.
Al padre l’ordinanza è stata trasmessa tramite posta elettronica.
H. Con scritto 6 gennaio 2021 RE 1 ha rilevato di non avere “nell’attualità” alcun “progetto di trasferimento” e che le era chiaro che “nel caso ciò dovesse divenire una realtà in futuro” dovrebbe essere condiviso con il padre e, in caso di mancato accordo, andrebbe coinvolta l’Autorità di protezione. La madre ha precisato che la figlia, non avendo avuto “in uso il suo cellulare”, aveva contattato il padre per gli auguri di Natale con il telefono di suo marito e “ha richiamato il papà”, che l’ha cercata il giorno seguente, non appena ha visto le sue chiamate.
I. Con ordinanza 20 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha intimato ai genitori le predette osservazioni della madre, assegnando al padre un termine di 10 giorni “per presentare un’eventuale replica, anche via pdf, firmata”. Inoltre, mediante l’ordinanza, l’Autorità di protezione ha annullato l’udienza prevista per il 3 febbraio 2021 e ciò in considerazione delle “restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in essere e quindi l’impossibilità del padre a partecipare”. Dal testo dell’ordinanza non si evince con quale modalità d’invio essa sia stata intimata alle parti.
J. Con replica 30 gennaio 2021 CO 2 si espresso in merito alle osservazioni di RE 1. Il memoriale è privo di firma. Il padre ha contestato la versione dei fatti esposta dalla genitrice. Egli ha sollevato la questione dei diritti di visita, criticando i mancati sforzi intrapresi dalla madre nel rendere possibili i diritti di visita con lui, ostacolando così i rapporti tra padre e figlia. A suo dire, la madre avrebbe sottratto il telefono cellulare alla figlia per impedirle di comunicare con lui durante il periodo festivo natalizio e limiterebbe tutt’ora alla figlia l’uso del medesimo, mentre controllerebbe le comunicazioni tra padre e figlia ledendo così la privacy della minore così come le disposizioni dell’Autorità di protezione. ll padre ha quindi chiesto che “vengano applicate le sanzioni di cui all’709ter c.p.c. nonché alla valutazione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, come previsto dal Decreto Definitivo del Tribunale per i Minorenni di __________ del 30 marzo 2010”.
K. Con decisione 3 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito che: “l’istanza del padre è parzialmente accolta: l’autorità parentale della madre è limitata e non potrà trasferire né la residenza né il soggiorno della figlia all’estero senza il consenso scritto preventivo del padre” (dispositivo n. 1); “il divieto impartito alla madre è corredato dalla sanzione penale in caso di disubbidienza prevista dall’art. 292 CP: chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa” (dispositivo n. 2); “alla madre è fatto divieto di ostacolare le relazioni personali e telefoniche tra la figlia e il padre e deve garantire in modo tassativo alla figlia di poter dialogare telefonicamente con il padre in via esclusiva e riservata senza limiti di mezzi e orari, vista la sua età” (dispositivo n. 3). A sostegno di quanto statuito, l’Autorità di protezione ha addotto che la fattispecie non presenterebbe quesiti tali da implicare cambiamenti sugli attuali assetti giuridici vigenti circa l’autorità parentale congiunta, l’affidamento e le relazioni personali. L’Autorità di protezione ha ritenuto che, visto lo scambio di memorie scritte, non vi sarebbe la necessità di attendere per sentire i genitori in udienza e che le questioni poste non necessiterebbero l’assunzione di prove, “potendosi riferire alle risultanze delle memorie scritte dei genitori”. La comminatoria penale è stata imposta “a titolo prudenziale”, in quanto la madre avrebbe in passato spostato la dimora della figlia senza aver ottenuto il consenso del padre.
L. Contro quest’ultima decisione è insorta la madre (nuovamente rappresentata dall’avv. PR 1) mediante reclamo del 15 marzo 2021. Ha chiesto, in via preliminare, la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare nulla la pronuncia per violazione delle norme procedurali, ponendo gli oneri processuali a carico del padre. In via sussidiaria, la reclamante ha postulato che l’istanza del padre venga integralmente respinta, sempre con la messa a carico del padre degli oneri processuali. A sostegno della nullità della decisione impugnata la reclamante ha evidenziato che l’istanza del padre sulla quale l’Autorità di protezione ha basato la sua decisione è stata presentata tramite e-mail non munita di firma elettronica, motivo per cui non avrebbe potuto dare avvio ad una richiesta presso l’Autorità di protezione in quanto formalmente invalida. Inoltre, sarebbe stato violato il diritto di essere sentito della madre, non essendole stata intimata la replica 30 gennaio 2021 del padre, della quale tutt’ora non sarebbe a conoscenza, mentre anche l’udienza – già convocata per il 3 febbraio 2021 – è stata annullata, privandola ulteriormente della possibilità di esprimersi in merito alle questioni sollevate dal padre. La reclamante si è anche aggravata contro l’accertamento dei fatti eseguito dall’Autorità di protezione e avverso la proporzionalità della misura. L’affermazione dell’Autorità di protezione secondo cui la madre avrebbe in passato trasferito la residenza della figlia senza il consenso del padre sarebbe falsa. Ciò emergerebbe da diversi documenti agli atti della precedente procedura di reclamo. La comminatoria penale ex art. 292 CP sarebbe sproporzionata e basata su fatti errati. La reclamante fa valere che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto consultare il curatore educativo per un completo chiarimento dei fatti sull’eventuale intenzione di trasferimento di domicilio di madre e figlia. La limitazione dell’autorità parentale disposta dall’Autorità di protezione sarebbe superflua in quanto, in regime di autorità parentale congiunta, le norme di legge già impongono il consenso di entrambi i genitori. Per finire, la madre ha censurato l’asserito ostacolo dei contatti telefonici tra padre e figlia, facendo valere di aver sempre garantito alla figlia di poter comunicare con il padre anche mediante l’uso dei dispositivi telefonici suoi e di suo marito.
M. Con osservazioni 30 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha rilevato che si riteneva libera di decidere se lo scritto e-mail 27 dicembre 2020 del padre poteva essere ammesso quale istanza e che la relativa contestazione della madre costituiva mala fede processuale in quanto ella è entrata nel merito delle richieste del padre e non ha contestato alcun vizio formale. L’Autorità di protezione ha poi rilevato di poter pronunciare la decisione senza istruttoria, siccome la tematica su cui doveva decidere era chiara e il contraddittorio ed il diritto di essere sentito della madre erano stati garantiti mediante la sua presa di posizione del 6 gennaio 2021. Il fatto che la replica del padre non portava a suo dire “nulla di nuovo”, avrebbe permesso all’Autorità di protezione di “passare a giudizio” senza necessità di istruttoria. Relativamente alle questioni di merito, l’Autorità di prime cure ha sostenuto che, in presenza di una forte conflittualità, la limitazione dell’autorità parentale della madre sarebbe avvenuta a tutela della serenità della figlia, la quale potrebbe così essere certa che nulla verrà definito senza un suo futuro coinvolgimento da parte dei genitori e senza una sua audizione davanti all’Autorità di protezione, come già avvenuto in passato. Le intenzioni della madre relativamente ad un trasferimento non sarebbero chiare, e ciò anche alla luce dell’e-mail 22 marzo 2021 inviato dalla madre al curatore, ragione per la quale occorreva “imporre chiarezza sull’obbligo di condivisione tra genitori per il bene della figlia”. La comminatoria penale non modificherebbe lo stato giuridico della madre, siccome non avrebbe valenza se non vi è disobbedienza, ma era “opportuna” per “la delicatezza degli argomenti in gioco riguardanti il futuro di PI 1”.
N. Né il padre né il curatore educativo hanno presentato delle osservazioni al reclamo.
O. Con replica 4 maggio 2021 la reclamante ha criticato le tesi esposte dall’Autorità di protezione nelle osservazioni, ribadendo le sue censure procedurali. La mala fede processuale non sarebbe data in quanto la madre non era patrocinata in sede della sua risposta 6 gennaio 2021 all’e-mail 27 dicembre 2020 del padre e che quindi non conosceva i presupposti procedurali, convinta di venir sentita di persona all’udienza annunciata dalla prima ordinanza. Non essendo stati rispettati i suoi diritti di avere un contraddittorio e di essere sentita, era legittimo sollevare in sede di reclamo tali difetti procedurali. La reclamante rileva pure che l’Autorità di protezione ha fatto esplicito riferimento alla replica del padre nella decisione impugnata, motivo per cui il diritto di essere sentito non è stato garantito. Per quanto attiene al merito, la reclamante obbietta nuovamente il tenore, secondo lei, gravoso della limitazione dell’autorità parentale in quanto non giustificata da fatti recenti o precedenti. La decisione impugnata sarebbe pertanto superficiale e priva di sufficienti accertamenti sui fatti.
P. In data 18 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere delle osservazioni aggiuntive alla replica della reclamante e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Le censure principali della reclamante sono di natura procedurale. A causa degli asseriti vizi formali, la reclamante ha postulato la nullità della decisione impugnata.
Viene in primo luogo eccepita una violazione dell’art. 10 LPAmm nella misura in cui l’Autorità di protezione è entrata nel merito dell’istanza 27 dicembre 2020 del padre presentata tramite posta elettronica, atto che secondo la reclamante sarebbe quindi “inammissibile”. In secondo luogo viene censurata una violazione del diritto di essere sentita della madre, avendo l’Autorità di protezione proceduto ad emanare la decisione impugnata senza terminare lo scambio degli allegati, ovvero senza intimare alla madre la replica 30 gennaio 2021 del padre.
Il capoverso 2 di questo articolo prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti. Il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.
Nell’attesa dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm. Ad oggi nessuna ordinanza è stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e giuridicamente valido.
3.1. Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha accettato l’e-mail 27 dicembre 2020 del padre quale atto procedurale, segnatamente quale istanza, sulla base della quale è poi stata avviata la relativa procedura di protezione.
L’Autorità di protezione nelle osservazioni del 30 marzo 2021 (pag. 1 nel mezzo) sostiene che “era libera di decidere” se lo scritto in questione “poteva essere ammesso agli atti”. A torto.
A motivo dell’assenza di una base legale in vigore che permetta, in una procedura davanti all’Autorità di protezione (retta per le esigenze di forma dalla Legge sulla procedura amministrativa, LPAmm), la trasmissione di atti per via elettronica (v. consid. 3), l’istanza trasmessa all’Autorità di prime cure, proveniente – e per altro neppure munito di firma elettronica – risulta palesemente inammissibile quale atto formale di procedura. Ricevendo l’istanza in forma elettronica, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto invitare l’istante a rimediare al difetto di forma sotto comminatoria di irricevibilità (art. 12 cpv. 1 LPAmm) per poi dare avvio alla relativa procedura soltanto in presenza di un’istanza scritta e firmata dall’istante.
Le stesse considerazioni valgono anche per il memoriale datato 30 gennaio 2021, che dal timbro d’entrata apposto sul documento dall’Autorità di protezione risulta essere stato ricevuto il 1° febbraio 2021 e assunto agli atti quale replica del padre, senza che sia munito di una firma autentica (il nome e il cognome “CO 2” in coda al documento sono solo dattiloscritti). Peraltro, dagli atti dell’incarto messo a disposizione di questa Camera, non è possibile desumere quale modalità l’estensore del documento abbia usato per far pervenire il medesimo all’Autorità di prima sede: l’atto è infatti privo dell’indirizzo del mittente e non è dato sapere se sia stato trasmesso con invio postale – anche se l’assenza della busta di spedizione parrebbe escluderlo – o mediante posta elettronica. Manca però agli atti dell’incarto un’eventuale e-mail alla quale era eventualmente stato annesso quale documento pdf. La replica in oggetto essendo comunque priva di qualsivoglia firma della persona che l’ha redatta è palesemente inammissibile quale atto procedurale. Anche qualora l’atto in questione fosse stato munito di firma e trasmesso quale allegato ad un messaggio e-mail, il giudizio di inammissibilità di un simile atto procedurale non muterebbe neppure tenendo conto del fatto che l’Autorità di protezione abbia erroneamente indicato nella sua ordinanza del 20 gennaio 2021 la possibilità di presentare “la replica anche via pdf, firmata”. Infatti, nelle procedure davanti alle Autorità di protezione sono ad oggi validi per la forma – senza possibilità di deroga – solo gli atti scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm). Infine, è censurabile anche l’incongruenza delle modalità d’intimazione differenziate, messe in atto dall’Autorità di protezione, segnatamente delle ordinanze, intimate al padre tramite posta elettronica e alla madre tramite invio postale, agire questo incomprensibile e del tutto ingiustificato.
4.1. L’Autorità di protezione, dopo avere assunto quale replica il menzionato atto datato 30 gennaio 2021 – che non adempiva ai requisiti di legge e che non poteva accettare ma doveva rinviare al reclamante sotto comminatoria di irricevibilità (art. 12 cpv. 1 LPAmm) – l’ha posto a fondamento della sua decisione, citandone in modo esplicito i contenuti (ripresi quasi integralmente nel considerando 3 della decisione impugnata).
Il fatto che l’Autorità di prime cure abbia deciso di non intimare questo atto, rappresenta una grave violazione del diritto di essere sentito della madre. Ha in effetti privato in primo luogo RE 1 del diritto di eccepire l’irregolarità formale dell’atto, che per finire questo giudice è tenuto a rilevare d’ufficio.
Se l’annullamento dell’udienza, già indetta per il 3 febbraio 2021, poteva poi apparire comprensibile a motivo delle restrizioni sanitarie poste dalla pandemia (segnatamente per i residenti in __________ dove il padre abita), proprio questa rinuncia giustificava a maggior ragione l’intimazione della replica del padre. Rinunciando all’intimazione di questo atto, l’Autorità di protezione ha privato la madre anche del diritto di prendere posizione sui contenuti dell’allegato del padre.
Ma vi è di più. L’Autorità di protezione motivando la decisione ha esplicitamente sostenuto di aver rinunciato ad assumere prove “potendosi riferire alle memorie scritte dei genitori” (v. decisione impugnata consid. 4; v. anche osservazioni ARP 30.03.2021, pag. 1 nel mezzo). Questa modalità d’agire lascia basiti perché in contrasto con le basilari norme procedurali. La pronuncia – di carattere finale e di merito – risulta infatti in definitiva fondata in modo preponderante sulle affermazioni del padre contenute in allegati non firmati, l’ultimo dei quali neppure portato a conoscenza della madre il cui comportamento era criticato dal primo, con aggiunta di particolari, anche in questo suo ultimo scritto. L’insieme di queste mancanze procedurali in cui è incorsa l’Autorità di prime cure costituisce un’evidente e grave violazione del diritto di essere sentita della madre. Risultando la violazione particolarmente grave, non vi è spazio per procedere eccezionalmente ad una sanatoria da parte della scrivente Autorità di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Che dire poi del fatto che l’Autorità di prima sede ha omesso anche di interpellare la diretta interessata, ossia la figlia PI 1, al momento dell’avvio della procedura già quasi diciassettenne e quindi senza che esistessero ostacoli alla sua audizione (v. art. 314a CC).
5.1. Gli errori procedurali suddetti – ossia la “notifica” e l’“invio” di ordinanze d’Autorità a una parte solo per via elettronica, l’accettazione di atti inviati da una parte solo per via elettronica e di un atto di replica, non firmato, non intimato alla controparte per la duplica e poi utilizzato nei suoi contenuti per motivare la decisione – risultano particolarmente gravi, per cui va accolto quanto postulato in via preliminare dalla reclamante e va accertata la nullità degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della decisione emanata il 3 febbraio 2021 dall’Autorità di protezione.
L’incarto va ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di riprendere ab inizio la procedura, di dare seguito all’istruttoria alla quale si era astenuta, con l’audizione anche della figlia PI 1, e di garantire alla madre di pronunciarsi debitamente in merito alle richieste che il padre avesse a ripresentare nelle corrette modalità procedurali.
Viste le gravi irregolarità procedurali riscontrate, una copia della presente decisione viene trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili irregolarità in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato che il padre non ha partecipato alla presente procedura di reclamo, essendo rimasto silente, l’Autorità di protezione va condannata a rifondere alla reclamante un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. È accertata la nullità degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della sentenza emanata il 3 febbraio 2021 dall’Autorità regionale di protezione __________; l’incarto è ritornato all’Autorità di prima sede ai sensi dei considerandi.
La presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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