AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.139
Data decisione, Autorità: 16.09.2021, IICCA
Titolo: Licenziamento in tronco ingiustificato, ammontare dell'indennità
Incarto n. 12.2020.139
Lugano 16 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.21 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2016 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'800.- a titolo di salario per il periodo dicembre 2015-gennaio 2016 e di fr. 4'037.15 a titolo di rimborso spese per trasferta e ore straordinarie, oltre a interessi di mora del 5%, nonché di fr. 32'400.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO) e la consegna del certificato di salario;
pretese avversate dalla convenuta, che oltre alla reiezione della petizione e all’annullamento della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona ha altresì postulato, mediante azione riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 299'133.70 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 (importo poi ridotto in sede di conclusioni a fr. 248'969.35), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona;
vista la decisione 8 ottobre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione (nella misura di fr. 29'394.60 oltre interessi) e respinto l’azione riconvenzionale;
appellante la convenuta, che con appello 11 novembre 2020 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'828.92 oltre interessi (punto n. 1) e di modificare la relativa ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede (punto n. 2), nonché di respingere l’azione riconvenzionale (punto n. 3) ma di ridurre le ripetibili da lei dovute a tal riguardo (punto n. 4), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 20 gennaio 2021 ha postulato in via preliminare di dichiarare inammissibili i punti n. 3 e 4 del petitum di appello, di autorizzare l’esecuzione anticipata (parziale) della decisione pretorile e di ordinare alla controparte la prestazione di una garanzia di almeno fr. 32'328.92 a tutela degli importi a lei assegnati in prima sede, e in via principale la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
considerato altresì che le richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro del 1° luglio 2012, il giorno successivo alla scadenza del periodo di tirocinio, lo studio d’architettura AP 1 (i cui titolari e membri del CdA sono gli arch. A__________ e D__________) ha assunto AO 1 in qualità di disegnatrice edile (con estensione delle sue mansioni a compiti di progettazione e assistenza alla direzione lavori) a partire da subito, a tempo pieno e per un salario lordo mensile di fr. 3'877.33 (doc. D). L’ultimo salario lordo mensile ammontava invece a fr. 5'400.- (doc. I).
B. In data 13 novembre 2015, dopo il verificarsi di un violento sfogo dell’altra disegnatrice dello studio, J__________, diretto essenzialmente contro l’arch. A__________, AO 1 ha chiesto di poter prendere qualche giorno di vacanza. Allorché la dipendente, in data 23 novembre 2015, si è ripresentata sul posto di lavoro, le è stato notificato il licenziamento in tronco (dal 30 novembre 2015) per gravi inadempienze e “recenti continue lesioni del rapporto di fiducia e del segreto d’ufficio” (doc. G). Il giorno successivo, la datrice di lavoro ha terminato con effetto immediato anche il rapporto di lavoro con J__________.
C. Con scritto 25 novembre 2015 la dipendente, per il tramite del suo patrocinatore, ha contestato la disdetta siccome ingiustificata ai sensi dell’art. 337c CO, avendo ella sempre svolto il proprio lavoro con impegno e dedizione oltre che con ritmi eccezionalmente impegnativi, che l’avrebbero costretta a numerose ore straordinarie e lasciata “esausta e al limite di una crisi” (doc. H).
D. Con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona emesso il 14 gennaio 2016, AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 47'237.15 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2016 a titolo di “salario dicembre 2015-gennaio 2016 oltre a rimborso spese e ore straordinarie, indennità ex art. 336a CO” (doc. 12).
Dal canto suo, anche lo studio d’architettura ha escusso la controparte, con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona datato 14 marzo 2016, per fr. 278'000.- oltre interessi del 5% dal 18 febbraio 2016 a titolo di violazione del contratto di lavoro e altri danni (doc. 13).
E. Ottenuta l’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 14 giugno 2016 AO 1 ha chiesto di dichiarare ingiustificato il suo licenziamento 23 novembre 2015 e di condannare la società AP 1 a versarle fr. 10'800.- a titolo di stipendio per i mesi da dicembre 2015 a gennaio 2016 e fr. 4'037.15 a titolo di rimborso spese per trasferta e ore straordinarie, oltre a interessi di mora al 5%, come pure fr. 32’400.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), nonché di ordinare alla convenuta di consegnarle il certificato di salario (inc. OR.2016.21). Va segnalato che una causa analoga, avente per oggetto simili richieste, è stata inoltrata lo stesso giorno anche da J__________ (inc. OR.2016.20), il cui esito è pure stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Camera (inc. 12.2020.138).
F. Con risposta 10 gennaio 2017 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione come pure l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona, e con il medesimo atto ha presentato una domanda riconvenzionale tendente a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 299'133.70, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 a titolo di risarcimento danni, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla medesima al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona. In sintesi, essa ha postulato la corresponsione di fr. 174’830.40 quale rimborso delle spese sostenute per il recupero di materiale e di lavoro, fr. 4'100.- quale costo per l’intervento di una persona terza (“coach”), fr. 30'000.- per danni di immagine, fr. 203.30 per spese esecutive, fr. 40'000.- per spese legali e fr. 50'000.- per mancato guadagno.
G. Con replica e risposta riconvenzionale 10 marzo 2017 l’attrice ha integralmente contestato le pretese della controparte e si è riconfermata nelle proprie tesi. Con duplica e replica riconvenzionale 26 aprile 2017 e duplica riconvenzionale 21 giugno 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
H. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti (ove l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria pretesa creditoria a fr. 248'969.35), con decisione 8 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando la AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 29'394.60 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015 (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.- così come le spese di fr. 200.- a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e a carico della AP 1 in ragione di 7/10, condannando la seconda a rifondere alla prima fr. 1'680.- a titolo di parziali ripetibili (dispositivo n. 2). Con il medesimo giudizio, il Pretore aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale (dispositivo n. 3), ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 300.- integralmente a carico della AP 1, pure condannata a rifondere a AO 1 fr. 17'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4).
I. Con appello 11 novembre 2020 la AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'828.92 oltre interessi (punto n. 1) e di modificare la relativa ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede ponendo la tassa di giustizia (fr. 3'000.-) e le spese (fr. 200.-) per 2/3 a carico di AO 1 e per 1/3 a suo carico, con l’obbligo per la convenuta riconvenzionale di rifonderle fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali (punto n. 2), nonché di respingere l’azione riconvenzionale (punto n. 3) ma di ridurre le ripetibili da lei dovute a tal riguardo a fr. 2'500.- (punto n. 4), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
J. Con risposta 20 gennaio 2021 AO 1 ha postulato in via preliminare di dichiarare inammissibili i punti n. 3 e 4 del petitum di appello, di autorizzare l’esecuzione anticipata dei punti 1 (limitatamente alla somma di fr. 14'828.92), 3 e 4 del dispositivo della sentenza appellata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CPC e di ordinare alla controparte la prestazione di garanzie per almeno fr. 32'328.92 a conservazione dei crediti di cui ai citati dispositivi, e in via principale la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
K. Le richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8 ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può pertanto limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro, il riassunto della decisione di primo grado e le considerazioni giuridiche di cui alle p. 4-9 e 11-12 del gravame possono valere tuttalpiù quale introduzione e non contengono delle valide censure, poiché sprovvisti di qualsiasi riferimento o raffronto con i ragionamenti e le conclusioni pretorili.
Per quanto riguarda l’azione principale, il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che nella fattispecie non ne sono dati i presupposti, non essendo esso sorretto da alcun grave motivo o da ripetute manchevolezze minori della dipendente precedute da ammonimenti o richiami. Accertato pertanto che il licenziamento in tronco era ingiustificato (oltre che tardivo), il Pretore aggiunto ha conseguentemente attribuito a AO 1 fr. 9'710.45 (2 mensilità nette) a titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e fr. 19'420.90 (4 mensilità) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure assegnato fr. 263.25 quale rimborso delle spese di trasferta, per un totale di fr. 29'394.60, respingendo per contro la sua pretesa relativa alle ore straordinarie.
Con l’impugnativa, l’appellante contesta unicamente l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO attribuita alla controparte, che ritiene eccessiva. Il giudice di prime cure non avrebbe neppure spiegato perché la sua quantificazione sarebbe appropriata, ritenuto che essa dovrebbe ammontare a una sola mensilità (fr. 4'855.22), con conseguente riduzione dell’importo complessivo attribuito alla controparte a fr. 14'828.92 (fr. 9'710.45 + fr. 4'855.22 + fr. 263.25). Ciò perché alla datrice di lavoro non potrebbe essere mosso alcun rimprovero, a differenza della dipendente, la quale malgrado non avesse diritto a prendere vacanza, i fatti del 13 novembre 2015 non la coinvolgessero e le fosse stato richiesto di rientrare al lavoro perlomeno il mercoledì 18 novembre, avrebbe prolungato la propria assenza senza alcuna giustificazione medica semplicemente poiché “non se la sentiva ancora di tornare”, ripresentandosi in ufficio solamente il 23 novembre. La circostanza assumerebbe peraltro maggiore gravità se si considera che quel giorno era prevista una scadenza professionale (che lo studio non è riuscito a rispettare), ovvero la presentazione alla committenza di un importante progetto a cui la medesima aveva collaborato unitamente a J__________. Il suo supporto sarebbe stato pertanto fondamentale (considerata oltretutto l’assenza della collega) e avrebbe forse permesso di rispettare il termine prefissato. A mente dell’appellante, nella commisurazione dell’indennità vi sarebbe pure da considerare che il rapporto di lavoro è solamente durato poco più di 3 anni.
4.1 Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF 123 III 391, consid. 3, 121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e 116 II 300, consid. 5 e 6).
4.2 Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnativa, il Pretore aggiunto ha motivato la quantificazione dell’indennità attribuita all’attrice principale, evidenziando ai consid. 5 e 10 della sua decisione che alla medesima può essere rimproverato ben poco, e sicuramente non un abbandono del posto di lavoro. Difatti, dagli interrogatori di quest’ultima e di A__________, nonché dalle testimonianze di L__________ e R__________, si evince che AO 1 aveva chiesto ad A__________ di potersi prendere una settimana di vacanza per riprendersi dallo stress e dagli eventi del 13 novembre. L’appellante non si confronta con questo accertamento, né contesta che i primi giorni di vacanza siano stati effettuati con il consenso della datrice di lavoro. Il Pretore aggiunto ha poi osservato che A__________ __________ aveva chiesto a AO 1 il favore di lavorare almeno un paio di giorni di quella settimana (giovedì 19 e venerdì 20 novembre), ma che non l’ha mai messa in mora a tal riguardo, per cui al limite alla dipendente (volendo trascurare la comunicazione contenuta al doc. F) può essere unicamente rimproverato di non aver comunicato tempestivamente la propria decisione di rientrare solo lunedì 23 novembre. Anche a tal riguardo, l’appellante non muove delle censure convincenti, bensì oppone al ragionamento pretorile la propria tesi soggettiva secondo cui A__________ aveva preteso il rientro della dipendente (seppur esprimendosi con gentilezza), senza tuttavia contestare l’assenza di ingiunzioni o messe in mora in tal senso. Anzi, risulta dagli atti che allorché la dipendente le ha comunicato il suo perdurante malessere e di necessitare di tutta la settimana di riposo, A__________ non ha reagito (v. doc. F nonché gli interrogatori di AO 1 e di A__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 38, 54 e 56), per poi comunicarle il licenziamento in tronco al suo rientro in ufficio. Tenuto conto di ciò, del fatto che la dipendente si trovava effettivamente confrontata con una rilevante mole di lavoro e un forte stress (doc. M; teste __________ B__________, verbale dell’8 novembre 2017, p. 8; testi L__________ e M__________, verbale del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; interrogatorio di S__________, verbale del 15 maggio 2018, p. 37-41) e che le “gravi inadempienze” citate nella lettera di disdetta non hanno trovato un riscontro istruttorio, la decisione del Pretore aggiunto di assegnarle un’indennità pari a quattro mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e resiste alla critica.
Conseguentemente, in relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.
Quanto all’azione riconvenzionale, il giudice di primo grado ha respinto tutte le pretese di risarcimento avanzate. L’appellante non si oppone a queste conclusioni, bensì postula unicamente la riduzione delle ripetibili a suo carico (da fr. 17'500.- a fr. 2'500.-), in quanto a suo dire eccessive rispetto alla complessità della controversia e all'impegno del legale della controparte per la procedura riconvenzionale, che peraltro non ha comportato un’ulteriore e separata istruttoria né particolari accertamenti (ma solo la produzione o il richiamo di documentazione e l’audizione di testimoni). Aggiungasi, giusta quanto evidenziato dall’appellante, che l’istruttoria della presente causa è stata congiunta con quella parallela legata all’azione giudiziaria di J__________, con conseguente minor lavoro per i legali coinvolti, e che essa ha principalmente riguardato i fatti alla base del licenziamento in tronco, e non le richieste di risarcimento dei danni della datrice di lavoro (v. anche art. 13 cpv. 1 RTar).
6.1 Sulla presunta inammissibilità di tale richiesta di giudizio, sollevata dall’appellata con la sua risposta 20 gennaio 2021, questa Camera si è già espressa negativamente con decisione 13 aprile 2021. A prescindere da ciò, la censura dell’appellante è destinata all’insuccesso.
6.2 Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9 e IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215, consid. 9.3).
6.3 Nella fattispecie, malgrado l’istruttoria per gli inc. OR.2016.20 e 21 sia stata condotta congiuntamente e le due procedure presentassero svariate analogie, ciò non toglie che l’azione riconvenzionale qui in esame aveva per oggetto sei distinte pretese di risarcimento danni corredate da specifici documenti e motivazioni, la cui valutazione non dipendeva necessariamente dalle riflessioni fatte nell’ambito dell’azione principale. Tenuto conto che il solo valore litigioso dell’azione riconvenzionale era di fr. 299'133.70 e che anche senza sommarlo a quello dell’azione principale (art. 94 cpv. 2 CPC), le derivanti ripetibili calcolate secondo l’aliquota minima di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar (6%) ammontavano a fr. 17'948.- (senza considerare spese e IVA), ne deriva che il Pretore aggiunto ha mantenuto le ripetibili addirittura al di sotto dei limiti inferiori tariffali. La sua quantificazione non risulta in altre parole eccessiva o abusiva.
Per tutti questi motivi, l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'565.68 (fr. 29'394.60 – fr. 14'828.92), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono quantificate in fr. 1’500.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
L’appello 11 novembre 2020 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster