AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.138
Data decisione, Autorità: 16.09.2021, IICCA
Titolo: Licenziamento in tronco intempestivo e ingiustificato, ammontare dell'indennità; pretesa riconvenzionale di risarcimento dei danni
Incarto n. 12.2020.138
Lugano 16 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2016 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'937.45 a titolo di salario per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016, fr. 6'158.15 a titolo di rimborso spese per trasferta, ore straordinarie e vacanze non godute e fr. 749.95 per spese mediche, il tutto oltre a interessi di mora del 5%, nonché di fr. 47'875.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c CO) e la consegna del certificato di salario;
pretese avversate dalla convenuta, che oltre alla reiezione della petizione e all’annullamento della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona ha altresì postulato, mediante azione riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 310'405.25 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 (importo poi ridotto in sede di conclusioni a fr. 260'240.90) nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona;
vista la decisione 8 ottobre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto sia la petizione (nella misura di fr. 33'130.05 oltre interessi), sia l’azione riconvenzionale (nella misura di fr. 713.65 oltre interessi);
appellante la convenuta, che con appello 11 novembre 2020 chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere parzialmente l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 45'885.65 oltre interessi con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ limitatamente a tale importo e protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla Pretura per l’assunzione agli atti delle buste paga di AO 1 per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016 e la successiva emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 20 gennaio 2021 ha postulato in via preliminare l’esecuzione anticipata (parziale) della decisione pretorile e la prestazione di una garanzia di almeno fr. 18'000.- a tutela delle ripetibili a lei assegnate in prima sede, e in via principale la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
considerato altresì che le richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro del 30 marzo 2010 lo studio di architettura AP 1 (i cui titolari e membri del CdA sono gli arch. A__________ e D__________) ha assunto AO 1 in qualità di disegnatrice di arredamento (con estensione delle sue mansioni a compiti di progettazione e assistenza alla direzione lavori) a partire dal 1° giugno 2010, a tempo pieno e per un salario lordo mensile di fr. 4'833.33 (doc. D). L’ultimo salario lordo mensile ammontava invece a fr. 7'979.15 (doc. N).
B. Il venerdì 13 novembre 2015, la dipendente ha avuto un violento sfogo, essenzialmente diretto nei confronti dell’arch. A__________, ha successivamente lasciato lo studio d’architettura in preda a un forte turbamento e il lunedì successivo non si è più ripresentata sul posto di lavoro, adducendo quale motivazione la sua inabilità lavorativa a causa di malattia.
C. Con raccomandata del 24 novembre 2015 la datrice di lavoro ha significato alla sua dipendente il licenziamento con effetto immediato, motivandolo con il degrado dei rapporti personali con la direzione e i collaboratori dello studio d’architettura, manifestatosi con l’abbandono del posto di lavoro del 13 novembre 2015 (in assenza di un certificato medico) e con ulteriori comportamenti tenuti quel giorno dalla dipendente, pure elencati nello scritto (fra cui minacce, diffamazione e la “sovversione dell’ordine e del funzionamento dello studio”, cfr. doc. L). Il giorno prima, la datrice di lavoro aveva già terminato con effetto immediato il rapporto di lavoro con l’altra disegnatrice dello studio, S__________.
D. Con lettera 26 novembre 2015 la dipendente ha contestato il licenziamento e le sue motivazioni, osservando che lo stesso è intervenuto in un periodo di inabilità lavorativa ben noto alla controparte e originato dagli eventi del 13 novembre 2015, giorno in cui avrebbe sofferto un esaurimento nervoso per eccesso di lavoro (“burnout”), alla presenza dei collaboratori dello studio e dopo che le sue innumerevoli richieste d’aiuto erano state ignorate dalla datrice di lavoro (doc. M).
E. Con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona emesso il 14 gennaio 2016, AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 76'672.95 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2016 a titolo di “salario dicembre 2015-gennaio 2016 oltre a rimborso spese e ore straordinarie, indennità ex art. 336a CO” (doc. 17).
Dal canto suo, anche lo studio d’architettura ha escusso la controparte, con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona datato 14 marzo 2016, per fr. 290'000.- oltre a interessi del 5% dal 18 febbraio 2016 a titolo di violazione del contratto di lavoro e altri danni (doc. 18).
F. Inoltre, l’animosità fra le parti ha condotto all’inizio del 2016 a reciproche querele/denunce penali: lo studio di architettura ha accusato l’ex dipendente di estorsione, minaccia, danneggiamento, diffamazione, calunnia e ingiuria (doc. 19), quest’ultima ha accusato la controparte di coazione e diffamazione (doc. 20).
G. Ottenuta l’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 14 giugno 2016 AO 1 ha chiesto di dichiarare nullo e ingiustificato il suo licenziamento 24 novembre 2015 e di conseguenza di condannare la società AP 1 a versarle fr. 23'937.45 a titolo di stipendio per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016, fr. 6'158.15 complessivi a titolo di rimborso spese per trasferta, ore straordinarie e vacanze non godute e fr. 749.95 per spese mediche, il tutto oltre interessi al 5%, come pure fr. 47'875.- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, nonché di ordinare alla convenuta di consegnarle il certificato di salario (inc. OR.2016.20). Va segnalato che una causa analoga, avente per oggetto simili richieste, è stata inoltrata lo stesso giorno anche da S__________ (inc. OR.2016.21), il cui esito è pure stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Camera (inc. 12.2020.139).
H. Con risposta 10 gennaio 2017 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione come pure l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona, e con il medesimo atto ha presentato una domanda riconvenzionale tendente a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 310'405.25 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 a titolo di risarcimento danni (art. 321e e 337b CO), con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla medesima al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona. In sintesi, essa ha postulato la corresponsione di fr. 174’830.40 quale rimborso delle spese sostenute per il recupero di materiale e di lavoro, fr. 4'100.- quale costo per l’intervento di una persona terza (“coach”) volto ad appianare la problematica creata dall’ex dipendente, fr. 1'271.55 per danni materiali, fr. 30'000.- per danni di immagine, fr. 203.30 per spese esecutive, fr. 40'000.- per spese legali, fr. 50'000.- per mancato guadagno e fr. 10'000.- quale restituzione di un importo ingiustamente ottenuto dalla controparte.
I. Con replica e risposta riconvenzionale 10 marzo 2017 l’attrice ha integralmente contestato le pretese della controparte e si è riconfermata nelle proprie tesi. Con duplica e replica riconvenzionale 26 aprile 2017 e duplica riconvenzionale 21 giugno 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
J. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti (ove l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria pretesa creditoria a fr. 260'240.90, abbandonando la pretesa di fr. 50'000.- per mancato guadagno e rettificando in fr. 39'835.65 la sua pretesa di rifusione delle spese legali in ambito penale), con decisione 8 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando la AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 33'130.05 oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 novembre 2015 (dispositivo n. 1), ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- così come le spese di fr. 300.- a carico di AO 1 in ragione di 3/5 e a carico della AP 1 in ragione di 2/5, condannando la prima a rifondere alla seconda fr. 1'795.- a titolo di parziali ripetibili (dispositivo n. 2). Con il medesimo giudizio, il Pretore aggiunto ha altresì accolto parzialmente l’azione riconvenzionale condannando AO 1 a versare alla AP 1 fr. 713.65 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015 (dispositivo n. 3), rigettando in via definitiva per tale importo l’opposizione di AO 1 al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona (dispositivo n. 4) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 300.- integralmente a carico della AP 1, pure condannata a rifondere a AO 1 fr. 18'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).
K. Con appello 11 novembre 2020 la AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione della controparte con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico della medesima e di accogliere parzialmente la sua domanda riconvenzionale nella misura di fr. 45'885.65 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015, con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ limitatamente a tale importo e aggravio di tasse (fr. 10'000.-) e spese (fr. 300.-) per 1/5 a carico di AO 1 e per 4/5 a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta riconvenzionale fr. 3’500.- a titolo di parziali ripetibili. In via subordinata, l’appellante ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla Pretura per l’assunzione agli atti delle buste paga di AO 1 per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016 (ritenuto che la medesima, subito dopo il licenziamento, avrebbe trovato un nuovo posto di lavoro), e la successiva emanazione di un nuovo giudizio. Il tutto in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
L. Con risposta 20 gennaio 2021 AO 1 ha postulato in via preliminare di autorizzare l’esecuzione anticipata del dispositivo n. 5 della sentenza appellata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CPC e di ordinare alla controparte la prestazione di una garanzia per l’importo di almeno fr. 18'000.- a conservazione del credito di cui al citato dispositivo, e in via principale la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
M. Le richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8 ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro contenuto alle p. 5-9 del gravame può valere tuttalpiù quale introduzione e non contiene delle valide censure, poiché sprovvisto di qualsiasi riferimento o raffronto con i ragionamenti e le conclusioni pretorili. Lo stesso dicasi per le p. 10-11 e 13-15, ove l’appellante riassume la decisione di prima sede ed espone considerazioni giuridiche.
Per quanto riguarda l’azione principale, il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che alla dipendente non può essere rimproverato né un abbandono ingiustificato del posto di lavoro (in assenza di una messa in mora ed essendo la medesima dal 16 novembre al 28 dicembre 2015 inabile al lavoro a causa di malattia, cfr. doc. H), né una presunta sovversione o istigazione dei colleghi (non comprovate), ma che le frasi ingiuriose proferite e il comportamento tenuto il 13 novembre 2015 potrebbero costituire un grave motivo di licenziamento immediato. Sennonché l’inazione dei coniugi arch. A__________ e D__________, i quali hanno atteso ben 11 giorni dopo i fatti in questione per pronunciare la disdetta malgrado un loro consulto potesse avvenire in tempi brevi, ritardandola consapevolmente nella speranza che la controparte potesse rientrare al lavoro in vista dell’importante scadenza professionale prevista per il 23 novembre 2015, attesta che il rapporto di fiducia fra le parti non era a tal punto distrutto da giustificare un licenziamento in tronco, senza attendere la scadenza dei termini ordinari di disdetta. Accertato che il licenziamento è stato intempestivo e per questo ingiustificato, il Pretore aggiunto ha conseguentemente attribuito a AO 1 fr. 21'306.25 (3 mensilità nette) a titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e fr. 7'979.- (1 mensilità lorda) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure assegnato fr. 2'614.80 per vacanze non godute e fr. 1'230.- quale rimborso delle spese di trasferta, per un totale di fr. 33'130.05, respingendo per contro le sue pretese relative alle ore straordinarie e alle spese mediche.
L’appellante non contesta alcunché in relazione alle spese di trasferta e alle vacanze (sicché il suo petitum, chiedente l’integrale reiezione della petizione, non è conforme al contenuto dell’impugnativa), bensì sostiene che il licenziamento in tronco debba considerarsi tempestivo, per cui la controparte non potrebbe avanzare alcuna pretesa fondata sull’art. 337c CO.
4.1 La sua censura secondo cui il tempo di attesa che ha preceduto il licenziamento sarebbe durato solo 7 giorni e non 11 come erroneamente accertato dal primo giudice (poiché andrebbero conteggiati solo i giorni feriali) non può mutare l’esito dell’impugnata decisione, giacché di regola si può pretendere che la datrice di lavoro prenda la sua decisione entro 2/3 giorni lavorativi (a valere quale termine di riflessione e per la valutazione giuridica della situazione), mentre un’ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando la parte è una persona giuridica (il cui processo decisionale è più complesso) o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (DTF 138 I 113, consid. 6.3; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.123, consid. 16.1).
4.2 Pure il rimprovero mosso al giudice di prime cure di non aver considerato le particolarità della presente fattispecie e i motivi giustificanti un’attesa di 7 giorni è infondato, poiché il Pretore aggiunto si è chinato sulle motivazioni avanzate dalla datrice di lavoro al consid. 4 della decisione impugnata, giudicandole insufficienti o non convincenti.
4.3 Anche quando l’appellante sottolinea che i due architetti titolari dello studio non sono più sposati da molti anni, che solo A__________ era presente al momento dei fatti, che la stessa, in stato di shock, non era completamente in grado di riflettere in maniera lucida, e che vi era la necessità di valutare come procedere alla luce della malattia annunciata dalla dipendente (pur in assenza di un certificato medico), ciò non basta per ritenere che la fattispecie e il processo decisionale fossero a tal punto complessi o altrimenti ostacolati da circostanze oggettive da richiedere un’attesa pari a quella di cui trattasi: come già rilevato dal Pretore aggiunto, i due titolari (qualora avessero ritenuto i fatti del 13 novembre di particolare gravità e urgenza), avrebbero potuto e dovuto effettuare le necessarie valutazioni entro il 17/18 novembre 2015.
4.4 L’appellante ribadisce nel seguito che i due titolari non hanno avuto tempo di discutere del licenziamento in quanto pressati da una questione più urgente, ovvero l’imminenza di un’importante presentazione di lavoro prevista per lunedì 23 novembre 2015, relativa a un progetto sul quale AO 1 e S__________ avevano lavorato per mesi e da cui dipendevano la reputazione e la credibilità dello Studio. I titolari speravano dunque che la controparte consegnasse il lavoro svolto a tal riguardo e si ripresentasse al lavoro, ritenuto che la medesima non era nuova a sfuriate, seguite da qualche giorno di assenza e da un successivo rientro in ufficio. L’attesa di tale rientro non era del resto fondata su una volontà di mantenere il rapporto di lavoro, bensì su quella di motivare personalmente la disdetta, alla luce del lungo rapporto professionale e personale istaurato con la dipendente.
Queste considerazioni tuttavia non convincono. In primo luogo, con il loro comportamento immediatamente successivo ai fatti del 13 novembre, i due titolari non avevano manifestato la volontà di licenziare la dipendente, bensì avevano mostrato una certa comprensione per il suo malessere, da risolvere mediante un periodo di riposo (v. doc. G, I e teste arch. __________ B__________, verbale dell’8 novembre 2017, p. 8-9). In secondo luogo, le giustificazioni dell’appellante non fanno altro che avvalorare la decisione impugnata, confermando che la datrice di lavoro non considerava la sfuriata della controparte a tal punto grave da privarsi della sua collaborazione, e che la stessa ha preferito attendere confidando in un superamento della crisi e nella continuazione del lavoro da parte della dipendente. In altre parole, a conferma del giudizio di prima sede, la sua inazione faceva apparire possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro (perlomeno sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta ordinaria), per cui il licenziamento in tronco inviato solo il 24 novembre 2015 è da ritenere intempestivo.
L’appellante contesta altresì che, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere un licenziamento in tronco ingiustificato, la controparte possa aver diritto all’indennità di cui all’art. 337c cpv. 3 CO, poiché il licenziamento sarebbe dovuto esclusivamente (e non solo “in buona parte”, come osservato dal primo giudice) al suo comportamento riprovevole, inaccettabile e lesivo della personalità di A__________, mentre nulla può essere rimproverato alla datrice di lavoro.
5.1 Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze. Contrariamente alla lettera della norma, dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF 123 III 391, consid. 3, 121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e 116 II 300, consid. 5 e 6).
5.2 Giusta quanto accertato dal primo giudice e non contestato in questa sede, alla dipendente può essere rimproverato unicamente il violento sfogo avuto il 13 novembre 2015, in occasione del quale ha proferito improperi che qui non occorre ripetere e danneggiato dei beni di proprietà dello studio. Benché non si voglia sminuire la gravità di questi fatti, che non possono, in base agli atti, essere con chiarezza ricondotti a una vera e propria sindrome da “burnout”, essi possono comunque essere inseriti nel contesto di un forte stress lavorativo ed emotivo; l’istruttoria ha difatti confermato da una parte l’esistenza di problematiche gestionali all’interno dello studio, l’ingente mole di lavoro affidata alla dipendente e i tempi estremamente ristretti con cui quest’ultima è stata incaricata di preparare la presentazione di cui trattasi (con conseguente necessità di lavoro serale, notturno e nel fine settimana, cfr. teste __________ B__________, verbale dell’8 novembre 2017, p. 6 e 8; testi L__________ e M__________, verbale del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; teste C__________, verbale del 6 febbraio 2018, p. 27-28; teste S__________ e interrogatorio dell’attrice, verbale del 15 maggio 2018, p. 37-41 e 43-44; v. anche doc. F e 4), e dall’altra il malessere psicofisico della medesima, di cui la datrice di lavoro era al corrente (doc. G, H e I). Tenuto altresì conto che quest’ultima, contrariamente a quanto da lei sostenuto, disponeva del relativo certificato medico ben prima dell’avvio della causa (doc. 7, p. 2) e ha pronunciato il licenziamento in tronco solo dopo aver aspettato per giorni (e meglio fino al giorno seguente alla presentazione, che non ha potuto avere luogo) per verificare se la dipendente potesse comunque continuare il lavoro a lei assegnato, non si può dire che essa sia completamente esente da qualsiasi rimprovero. In altre parole, la decisione del Pretore aggiunto di assegnare un’indennità pari a una mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e non presta il fianco a critica alcuna.
L’appellante critica altresì il giudice di prime cure per non aver minimamente chiarito se l’attrice avesse trovato un nuovo posto di lavoro. Ritenuto che giusta l’art. 337c cpv. 2 CO la dipendente deve lasciar dedurre quanto ha guadagnato con altro lavoro dopo la risoluzione del contratto, che secondo quanto emerso per la prima volta con la decisione della CARP del 28 luglio 2020 (inc. 17.2019.323) ella sarebbe stata subito riassunta dallo Studio di architettura B__________ Sagl e che gli atti relativi alla suddetta procedura penale erano stati richiamati in causa, l’appellante chiede che l’incarto venga rinviato alla Pretura per l’assunzione agli atti delle buste paga della controparte per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016, o che detti documenti vengano assunti in questa sede.
Ora, è bene premettere che mai, negli allegati di prima sede, la convenuta ha preteso l’applicazione della suesposta norma o ha chiesto dei relativi chiarimenti, ponendo segnatamente delle pertinenti domande alla controparte in occasione del suo interrogatorio. Il richiamo degli atti penali è stato richiesto e disposto nel 2016/2017 quando la procedura era ancora in corso e ben prima dell’emanazione della sentenza citata, né la convenuta poteva pretendere che il primo giudice nel seguito considerasse autonomamente qualsiasi successiva novità non sorretta da una relativa allegazione e richiesta. Inoltre, rilevato che alla presente procedura si applica il principio attitatorio e non la massima inquisitoria sociale ex art. 247 CPC, e volendo ammettere l’esistenza di un fatto nuovo che in precedenza la convenuta ignorava, la stessa neppure motiva la sua ammissibilità alla luce dell’art. 317 CPC o spiega perché non avrebbe già potuto segnalarlo al primo giudice ai sensi dell’art. 229 CPC, ritenuto che la decisione di primo grado risale all’8 ottobre 2020 e dunque a un periodo ben successivo all’emanazione e crescita in giudicato della sentenza penale. La richiesta dell’appellante deve pertanto essere ritenuta tardiva e irricevibile.
Per tutti questi motivi, in relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.
Per quanto riguarda l’azione riconvenzionale di AP 1, il giudice di primo grado l’ha accolta limitatamente alla pretesa di risarcimento del danno causato dalla dipendente a una tapparella dello studio (fr. 713.65), mentre ha ritenuto tutte le ulteriori pretese non comprovate, oppure prive di un nesso causale con il comportamento di quest’ultima o ancora relative a spese non imputabili alla medesima (in quanto il suo licenziamento in tronco era ingiustificato). Il Pretore aggiunto ha innanzitutto negato qualsiasi risarcimento per danno d’immagine, per costi di coaching e recupero di materiale e di lavoro nonché per spese esecutive, accertamenti che non sono più controversi in questa sede. L’appellante si limita a contestare la reiezione della sua richiesta di risarcimento delle spese legali relative alla procedura penale (che in questa sede quantifica in fr. 35'885.65) e di restituzione dell’importo di fr. 10'000.-. Vi è al riguardo da sottolineare che essa ancora una volta ha formulato in modo errato il proprio petitum, poiché chiede di modificare il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale nella misura di fr. 45'885.65, dimenticando tuttavia di conteggiarvi l’importo di fr. 713.65 riconosciutole in prima sede.
Per quanto riguarda le spese legali, il primo giudice ha respinto la pretesa dell’attrice riconvenzionale siccome la procedura penale a cui sono riferite era ancora in corso e non se ne conosceva né l’esito né l’eventuale ammontare di indennità che avrebbero potuto essere riconosciute in tale ambito.
9.1 L’appellante si oppone a questa conclusione, osservando che la procedura penale è definitivamente terminata il 28 luglio 2020 con la summenzionata decisione della CARP cresciuta in giudicato, con la quale la controparte è stata definitivamente condannata per i reati di ripetuta ingiuria e danneggiamento. L’appellante chiede dunque il pagamento di quanto già preteso in prima sede sulla base della nota d’onorario doc. 21 (fr. 39'835.65), da cui sottrarre l’indennità ex art. 433 CPP da lei ottenuta con la decisione della CARP (fr. 3'950.-), per un totale di fr. 35'885.65.
9.2 Tale pretesa non può tuttavia essere accolta, in primo luogo a fronte della già citata inammissibilità del fatto nuovo costituito dalla decisione penale (v. sopra consid. 6). In secondo luogo, l’appellante non spiega perché avrebbe diritto a un importo maggiore rispetto a quello riconosciutole dalla CARP proprio a titolo di risarcimento delle spese legali sostenute, tenuto altresì conto che la controparte è stata condannata solo per i reati di ripetuta ingiuria e danneggiamento e non per quelli di minaccia, diffamazione/calunnia ed estorsione di cui l’aveva pure accusata.
Quanto alla pretesa di restituzione di fr. 10'000.-, il giudice di prima sede ha accertato che il versamento in favore della dipendente è avvenuto per compensare le ore straordinarie da lei svolte nei fine settimana (cfr. l’interrogatorio dell’attrice, l’interrogatorio di A__________ e l’audizione di S__________ di cui al verbale del 15 maggio 2018, p. 41-42, 48 e 54). Inoltre, tale versamento era già noto alla datrice di lavoro al momento della disdetta. Non avendo in quel frangente rivendicato alcunché né effettuato una corrispondente trattenuta nell’ultimo conteggio allestito, si può pertanto ammettere una sua rinuncia per atti concludenti ad avanzare una rivendicazione.
10.1 Al riguardo, l’appellante osserva che il Pretore aggiunto non avrebbe potuto negare il diritto della controparte ad avanzare pretese per ore straordinarie per poi accertare che i fr. 10'000.- valevano quale remunerazione per le ore straordinarie eseguite. Aggiunge che lo svolgimento di lavoro straordinario non è stato dimostrato, che la teste S__________ era interessata alla causa, che l’importo in questione non figura nel doc. O prodotto dall’attrice e quest’ultima non ha mai indicato che esso era volto a compensare le ore eseguite.
10.2 La censura non merita accoglimento. Non solo perché l’esecuzione di lavoro straordinario (seppur non sufficientemente quantificato) risulta dall’istruttoria, perché l’importo in questione è stato effettivamente versato quale relativa compensazione (come risulta dalle prove già menzionate dal primo giudice, con cui l’appellante neppure si confronta, e dai doc. F, 2 e 4) e perché il doc. O è un semplice conteggio delle ore svolte e non un computo dei rapporti di dare e avere fra le parti, ma anche e soprattutto perché l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile relativa alla rinuncia alla pretesa per atti concludenti. La sua censura è in altre parole irricevibile per carenza di motivazione, oltre che infondata nel merito.
Ne deriva che anche per quanto riguarda l’azione riconvenzionale il giudizio pretorile, con il relativo seguito di spese giudiziarie, resiste alla critica.
In definitiva, nessuna delle censure appellatorie può condurre a una modifica del giudizio di primo grado. L’appello deve pertanto essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 79'015.70 (fr. 33'130.05 + f. 45’885.65, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 4’000.-. Nella fattispecie il valore litigioso (in relazione sia all’azione principale che a quella riconvenzionale, cfr. art. 53 LTF) supera la soglia prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
L’appello 11 novembre 2020 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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