AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.28
Data decisione, Autorità: 05.10.2021, IICCA
Titolo: Contratto di vendita/appalto, parte fallita, legittimazione passiva, disconoscimento del debito, riconoscimento di debito e tardività della notifica dei difetti
Incarto n. 12.2021.28
Lugano 5 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.76 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 2 maggio 2019 da
AP 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui ha chiesto di accertare che il credito di cui al PE __________ dell’UE di Lugano per fr. 86'813,13 oltre interessi e spese è inesigibile e/o inesistente, di confermare in via definitiva l’opposizione al PE e di cancellare l’esecuzione dipendente dal medesimo PE, con protesta di spese e ripetibili, comprese quelle concesse al creditore con la decisione di rigetto dell’opposizione 27 febbraio 2019;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con Decisione finale 12 gennaio 2021;
appellante l’attrice con atto di appello 12 febbraio 2021 con cui chiede in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e di conseguenza di accertare che il credito di cui al PE __________ era inesigibile e/o inesistente, di confermare in via definitiva l’opposizione al citato PE e di cancellare dal registro la relativa esecuzione; in via subordinata ha formulato le medesime domande previa assunzione in sede di appello di tutte le prove rifiutate dal Pretore; in via ulteriormente subordinata ha postulato il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per procedere all’assunzione di tutte le prove rifiutate e per l’emanazione di una nuova sentenza;
mentre AO 1, quale cessionaria del credito di AO 1 in liquidazione, con risposta 6 maggio 2021 ha postulato l’integrale reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile;
viste la replica spontanea 20 maggio 2021 di AP 1, la duplica spontanea 31 maggio 2021 di AO 1, la triplica spontanea 14 giugno 2021 di AP 1, le osservazioni 21 giugno 2021 di AO 1 alla triplica spontanea, le osservazioni 5 luglio 2021 di AP 1 e le osservazioni 9 luglio 2021 di AO 1;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 30 maggio 2017 AP 1, __________ (in seguito: AP 1) e AO 1, __________ (__________) (in seguito: AO 1) hanno sottoscritto un contratto di vendita ai sensi del quale la seconda vendeva alla prima le facciate e le pareti divisorie interne descritte nell’Allegato A, per complessivi fr. 1'012'001.- (di cui fr. 910'086.- per i materiali e fr. 101'915.- per la progettazione e l’assistenza alla posa), destinate alla nuova costruzione che l’acquirente stava realizzando nel comune di __________ (v. plico doc. 3). Per quanto qui interessa il contratto prevedeva che la posa dei prodotti sarebbe stata realizzata da società terze, con la supervisione di personale specializzato della venditrice, che i pagamenti sarebbero dovuti avvenire in ragione dell’80% entro 15 giorni dalla data della fattura e in ragione del 20% non oltre il mese di gennaio 2018, che la compratrice si sarebbe impegnata a verificare i prodotti consegnati e a comunicare alla venditrice eventuali difetti entro e non oltre 8 giorni dalla consegna, termine oltre il quale quest’ultima avrebbe risposto solo per difetti occulti, infine che la venditrice avrebbe potuto sospendere la consegna qualora i pagamenti non fossero stati effettuati conformemente alle condizioni pattuite e in caso di mancato pagamento anche parziale di una scadenza era sua facoltà di sospendere la fornitura e di ritenere risolto il contratto ex art. 1458 CC-It, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e al mancato guadagno, oltre al diritto al pagamento di tutti i prodotti già consegnati e di quelli già realizzati (v. plico doc. 3, contratto di compravendita, in particolare premessa a pag. 1, art. 2.1, 4.1 e 4.2, 6.1). AP 1 e AO 1 hanno pure sottoscritto un contratto di appalto su formulario SIA, senza indicare la data, avente quale oggetto la “PROGETTAZIONE / FORNITURA / SUPERVISIONE ALLA POSA FACCIATE IN VETRO E LAMIERA STIRATA NUOVO AP 1”, per l’importo complessivo di fr. 1'012'001.- , a condizioni di pagamento uguali a quelle del contratto di vendita, con il rinvio a “Tutte le norme SIA inerenti” e la precisazione che “In caso di contraddizione tra i diversi documenti di contratto, la priorità sarà stabilita secondo l’art. 21 cpv. 1 della norma SIA 118, …omissis.”
B. In data 8 novembre 2017 AP 1 e AO 1 hanno modificato le clausole dei pagamenti relativi al “contratto per la fornitura di facciate continue, rivestimenti in __________, e pareti mobili interne nel cantiere di __________”, la prima impegnandosi a versamenti entro i termini ivi indicati (v. doc. 4). In data 21 febbraio 2018, preso atto del mancato rispetto da parte di AP 1 degli accordi del novembre 2017, le parti hanno sottoscritto un’ulteriore modifica dei termini di pagamento (v. doc. 6). Sempre il 21 febbraio 2018 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto una “SCRITTURA PRIVATA” riferita al predetto contratto di fornitura, in cui la seconda riconosceva un debito di fr. 91'884,90 nei confronti della prima “relativo a fatture ormai scadute per materiale già consegnato” e si impegnava a estinguerlo con le rate ed entro i termini ivi indicati (v. doc. G). Siccome AP 1 ha effettuato unicamente un pagamento di fr. 5'061,77, AO 1 le ha fatto notificare in data 23 luglio 2018 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 86'813,13. L’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 27 marzo 2019.
C. Con petizione 2 maggio 2019 AP 1 ha promosso un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF chiedendo che sia accertata l’inesistenza del suo debito di fr. 86'813,13 nei confronti di AO 1 e oggetto del PE n. __________. L’attrice in buona sostanza, dopo aver premesso di aver firmato la scrittura privata 21 febbraio 2018 su pressione della convenuta che minacciava di non terminare i lavori, ha sostenuto che sulla base del contratto d’appalto aveva il diritto di trattenere un importo pari al 10% della mercede pattuita quale garanzia per asseriti difetti che avrebbe notificato, di modo che il credito vantato nei suoi confronti sarebbe inesistente e inesigibile. In sede di risposta AO 1 ha precisato che le parti avevano sottoscritto anche un contratto di compravendita, che l’attrice aveva omesso di produrre, e che quindi le parti erano legate da un contratto misto in cui l’aspetto vendita era preponderante. Essa ha quindi contestato che la scrittura privata del 21 febbraio 2018 fosse stata sottoscritta a seguito di pressioni o minacce; semplicemente, quello scritto si riferiva a fatture scadute per materiale già consegnato, non potendosi pretendere la continuazione di forniture in assenza dei pagamenti concordati, come peraltro espressamente previsto dagli accordi tra le parti. La convenuta ha quindi contestato l’esistenza sia di difetti che di una valida notifica al riguardo, fermo restando che il riconoscimento di debito era stato sottoscritto senza riserve, mentre una trattenuta del 10% della mercede non trovava spazio nell’ambito degli accordi conclusi. In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi. Con ordinanza 19 dicembre 2019 il Pretore ha ammesso le prove documentali prodotte dalle parti e respinto le ulteriori prove (testi, sopralluogo, perizia) indicate dalla parte attrice nel corso delle prime arringhe poiché non ritenute utili ai fini del giudizio, con la precisazione che i testi erano stati addotti irritualmente, ossia senza indicazione negli allegati di quale fatto esposto, contestato e rilevante gli stessi dovrebbero dimostrare conformemente alle esigenze del CPC. Le parti, avendo rinunciato a comparire alle arringhe finali, hanno così prodotto i loro memoriali conclusivi il 5 febbraio 2020 (AO 1) e il 6 febbraio 2020 (AP 1).
D. In sede di replica spontanea 14 febbraio 2020 alle conclusioni della controparte, AP 1 ha informato il Pretore dell’avvenuto fallimento di AO 1, dichiarato il 3 febbraio precedente dal Tribunale di __________, con conseguente necessità di riconoscimento in Svizzera della decisione estera (ex art. 166 seg. Ldip). Non essendo avvenuto questo riconoscimento, l’attrice ha sostenuto che la convenuta aveva perso la propria capacità di stare in lite e non era più in misura di esigere il pagamento rivendicato, ciò che già per questo motivo imponeva l’accoglimento della sua azione. In sede di duplica spontanea 25 febbraio 2020 AO 1 in liquidazione, premesso che aveva dovuto chiedere la liquidazione volontaria proprio a seguito dell’atteggiamento sconsiderato e temerario dell’attrice, ha esposto i motivi per i quali la sua legittimazione in giudizio sarebbe comunque data e ha contestato la necessità di un riconoscimento della decisione di fallimento ai sensi degli art. 166 seg. Ldip, in sostanza poiché la procedura di liquidazione volontaria fallimentare non ha alcuna incidenza sull’esistenza del credito, fermo restando poi che la capacità processuale era stata trasferita al curatore che aveva espressamente autorizzato il legale svizzero a proseguire la causa in essere. Con la triplica spontanea 5 marzo 2020 l’attrice e con scritto 12 marzo 2020 la convenuta hanno ribadito le loro diverse opinioni sul tema. Con disposizione 10 aprile 2020 il primo giudice, premesso che la convenuta aveva perso la sua capacità processuale in corso di causa a seguito dell’apertura in Italia della procedura fallimentare, le ha assegnato un termine di tre mesi per colmare la lacuna, ossia per far riconoscere in Svizzera la decisione estera. Con decisione 16 giugno 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 2 giugno precedente da AO 1 in liquidazione e di conseguenza riconosciuto in Svizzera il decreto di fallimento 3 febbraio 2020 del Tribunale di __________, con relativa trasmissione degli atti all’Ufficio fallimenti affinché proceda alla liquidazione in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera. Con Decisione 17 novembre 2020 il suddetto Pretore, preso atto che nessun creditore si era annunciato nell’ambito della liquidazione fallimentare limitatamente ai beni della fallita in Svizzera e che non erano pervenute contestazioni al riconoscimento della graduatoria straniera, ha quindi pronunciato questo riconoscimento e invitato l’Ufficio dei fallimenti a chiudere il fallimento secondario dopo aver consegnato il saldo all’amministratore estero (v. doc. 14 della duplica spontanea all’appello). In data 19 novembre 2020 l’Ufficio dei fallimenti ha ceduto alla Massa fallimentare AO 1 in liquidazione il credito come da PE __________ nei confronti della debitrice AP 1, oggetto della procedura di disconoscimento di cui all’inc. OR.2019.76 della Pretura di Lugano, sezione 3. Con disposizione ordinatoria 24 novembre 2020, preso atto di quanto precede, il Pretore ha riattivato la procedura di cui all’inc. OR.2019.76, precedentemente sospesa. Con Decisione 1° dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato la chiusura della procedura di liquidazione del fallimento (secondario) di AO 1 in liquidazione (v. doc. 8 della duplica spontanea all’appello).
E. Con Decisione finale 12 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la petizione di AP 1, che dal 1° ottobre 2020 aveva cambiato la ragione sociale diventando AP 1 (in seguito anche solo AP 1), considerato che il credito vantato da AO 1 nei suoi confronti, oggetto del PE __________, era esistente ed esigibile, con conseguente reiezione delle obiezioni al riguardo proposte. Con atto di appello 12 febbraio 2021 AP 1 ha chiesto in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e di conseguenza accertare che il credito di cui al PE __________ era inesigibile e/o inesistente, di confermare in via definitiva l’opposizione al citato PE e cancellare dal registro la relativa esecuzione; in via subordinata ha formulato le medesime domande previa assunzione in sede di appello di tutte le prove rifiutate dal Pretore; in via ulteriormente subordinata ha postulato il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per procedere all’assunzione di tutte le prove rifiutate e per l’emanazione di una nuova sentenza. Con risposta 6 maggio 2021 AO 1, __________, alla quale la Massa fallimentare di AO 1 in liquidazione aveva ceduto il credito di fr. 86'813,13 nei confronti di AP 1 (v. doc. 4 del citato atto), ha chiesto di respingere il gravame nella misura in cui era ricevibile. Con replica spontanea 20 maggio 2021 AP 1 ha chiesto di estromettere dall’incarto la risposta di AO 1, la cessione del credito a favore di quest’ultima non essendo a suo avviso valida. Con duplica spontanea 31 maggio 2021 AO 1 ha invece difeso la validità della cessione a suo favore. Con ulteriori allegati spontanei (14 giugno e 5 luglio 2021 di AP 1, 21 giugno e 9 luglio 2021 di AO 1) le parti hanno ribadito le loro opposte tesi sul tema della cessione.
E considerato
in diritto:
La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale del valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Introdotto il 12 febbraio 2021 a fronte di una decisione datata 12 gennaio 2021 e notificata il giorno successivo, l’appello è tempestivo (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta altresì la risposta all’appello, introdotta entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera e prorogato in virtù delle ferie giudiziarie pasquali (v. art. 145 cpv. 1 let. a, art. 312 CPC). Nella replica spontanea alle conclusioni di controparte, AP 1 ha evidenziato che esiste un obbligo del convenuto di annunciare al tribunale un cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della rappresentanza. In realtà questo obbligo, più correttamente un dovere desumibile dal principio della buona fede processuale, concerne tutte le parti in causa, non solo quella convenuta. In concreto si osserva che AP 1 ha omesso di segnalare a questa Camera la sua radiazione dal Registro di commercio del Cantone Ticino avvenuta in data 25 maggio 2021, ossia in costanza della procedura di appello, e il suo trasferimento a G__________, come risulta da una verifica del registro citato oltre che di quello del Canton G__________. Trattandosi di fatti notori la modifica nell’intestazione di questo giudizio avviene d’ufficio.
Con la replica e i successivi allegati spontanei l’appellante ha contestato la legittimazione attiva (correttamente: passiva essendo AO 1 convenuta) e processuale di AO 1. Questo tema dev’essere esaminato per primo. In sede di replica spontanea l’appellante ha sostenuto che, a seguito della cessione ex art. 260 LEF di cui alla decisione 19 novembre 2020 dell’UF, la massa fallimentare AO 1 in liquidazione non aveva acquisito il potere di disporre della pretesa materiale relativa al credito contestato, bensì era solamente legittimata a far valere il credito per conto della massa ancillare svizzera, di cui la pretesa è rimasta parte, comunque non poteva procedere come enunciato dal pt. n. 1 delle condizioni della predetta decisione in quanto essa non è titolare di alcun credito fallimentare ammesso in graduatoria nel fallimento ancillare svizzero, che dunque non può neanche cedere. L’appellante ha aggiunto che l’art. 260 LEF permette di cedere diritti contestati unicamente a creditori nel fallimento e quindi non a terzi, pertanto il riconoscimento della contestata cessione significherebbe eludere l’obbligo per la massa fallimentare estera di fare riconoscere anche la sua graduatoria in Svizzera. In sede di duplica spontanea AO 1 ha precisato che il riconoscimento della graduatoria estera era stato ottenuto e che quindi la massa fallimentare italiana di AO 1 aveva tutti i poteri di disporre validamente del credito oggetto di causa, inoltre, dal momento che il fallimento secondario era stato chiuso, la massa fallimentare di questo non era titolare di quel credito, che era stato di conseguenza validamente ceduto nel rispetto di quanto testualmente previsto dalla decisione 19 novembre 2020 dell’UF. Con la triplica spontanea 14 giugno 2021, le osservazioni alla triplica spontanea 21 giugno 2021, le osservazioni 5 luglio 2021 e le osservazioni 9 luglio 2021 le parti hanno ribadito le loro opposte tesi sul significato della cessione 19 novembre 2020 a favore della massa fallimentare AO 1 in liquidazione e sulla cessione da parte di quest’ultima a favore di AO 1. Giova già a questo punto precisare che gli allegati successivi alla duplica spontanea sono di per sé irricevibili (v. Steininger in: DIKE - Komm – ZPO, 2a ed., n. 15 ad art. 316; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed., n. 14 ad art. 316). Gli allegati spontanei hanno lo scopo di garantire il diritto di essere sentiti in relazione a cosiddetti nova (in casu la cessione di credito a favore di AO
Prima di esprimersi sulla contestazione della cessione ci si potrebbe invero chiedere quale sia l’interesse degno di protezione (ex art. 59 cpv. 2 let. a CPC) dell’appellante a sollevarla. In effetti essa sostiene che il credito di cui all’esecuzione promossa da AO 1 non esiste (rispettivamente non è esigibile). Ora, se il credito effettivamente non esistesse non si vede che differenza ci sarebbe se la controparte al procedimento fosse ora AO 1 invece che la convenuta originaria, se invece il credito esistesse non si vede che differenza ci sarebbe doverlo pagare al creditore originario oppure a un suo cessionario. Indipendentemente dalla considerazione che precede, si osserva che le contestazioni dell’appellante riguardanti la cessione del credito sono sostanzialmente di natura teorica, rispettivamente basate su rinvii a sentenze del Tribunale federale che trattano fattispecie del tutto differenti, e risultano in definitiva prive di fondamento. Dalla decisione 17 novembre 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, emerge che nessun creditore si era annunciato nell’ambito della procedura di riconoscimento in Svizzera del fallimento estero, come pure che nessuna contestazione era stata presentata riguardo al riconoscimento della graduatoria estera, con la conseguenza che l’UF è stato invitato a chiedere la chiusura del fallimento in Svizzera e che la graduatoria estera è stata riconosciuta in Svizzera. In altre parole, in Svizzera non vi erano creditori di AO 1 (né privilegiati né non privilegiati) e l’unico credito in Svizzera era quello di AO 1 stessa nei confronti di AP 1. Alla luce della relazione finale dell’UF, il 1° dicembre 2020 il suddetto Pretore ha pronunciato la chiusura del fallimento secondario. Ora, già a questo punto non è dato vedere come la massa fallimentare di AO 1 potrebbe far valere un credito a nome di una massa che non esiste più e che comunque non conteneva alcun credito, in particolare nessuno di quelli indicati all’art. 172 cpv. 1 Ldip. Il caso presenta la particolarità che una società italiana, dopo aver chiesto il proprio fallimento, ha dovuto chiedere in Svizzera il riconoscimento della decisione pronunciata in Italia al fine di continuare a essere parte di un procedimento in cui era stata convenuta da una società svizzera che contestava l’esistenza di un debito nei suoi confronti. Il risultato del fallimento secondario è stato di accertare che in Svizzera non vi erano creditori garantiti da pegno né creditori privilegiati (v. art. 172 Ldip) e che nulla si opponeva al riconoscimento della graduatoria straniera dal momento che neppure erano stati insinuati crediti di persone domiciliate e con sede in Svizzera. Ciò posto occorre chiedersi se una cessione ex art. 260 LEF si è realmente verificata. La risposta non può essere che negativa già per il fatto che la massa secondaria non ha rinunciato ad alcuna pretesa (v. art. 260 cpv. 1 LEF), siccome non ne aveva. Ma soprattutto, il credito indicato nella decisione 19 novembre 2020 non era un credito della massa secondaria ma un credito già in capo a AO 1 che non necessitava di essere ceduto alla sua massa fallimentare. Inoltre, alla luce di quanto sopra esposto, neppure è dato vedere quale eccedenza potrebbe derivare dal procedimento di merito senza contare, ancora una volta, che non vi sono creditori che potrebbero beneficiare di questa ipotetica eccedenza (v. art. 260 cpv. 2 LEF) e quindi la teorica possibilità della riapertura del fallimento secondario è esclusa. Si può a questo punto aggiungere, che se è vero che l’amministrazione straniera del fallimento non ha chiesto di rinunciare a eseguire la procedura di fallimento secondario non essendo stati insinuati crediti secondo l’art. 172 cpv. 1 Ldip (v. art. 174a cpv. 1 Ldip, v. anche Decisione 16 giugno 2020 del Pretore di Lugano, sezione 5, pag. 3), qualche dubbio potrebbe sorgere sulla necessità di questa procedura. È vero che la capacità processuale dell’amministrazione della massa fallimentare dipende dal riconoscimento preliminare in Svizzera della decisone estera e in assenza di questo detta massa non può procedere ad atti esecutivi o condurre processi per recuperare beni che si trovano in Svizzera (v. disposizione ordinatoria 10 aprile 2020 del Pretore di Lugano, sezione 3), tuttavia nel caso in esame non è l’amministrazione del fallimento estero che vuole agire per far riconoscere il fondamento di un suo credito nei confronti di un debitore con domicilio o sede in Svizzera (v. ad es. DTF 134 III 366), bensì il contrario visto che la causa è stata promossa da una società svizzera che vuole disconoscere un suo debito nei confronti di una società italiana fallita in corso di causa. Sia come sia il fallimento secondario ha permesso di accertare l’inesistenza di creditori che potrebbero beneficiare della protezione offerta dal sistema previsto agli art. 166 seg. Ldip. Alla luce di quanto precede non si vedono motivi che avrebbero impedito alla massa fallimentare di AO 1 in liquidazione di cedere il credito qui in discussione. Manifestamente a torto AP 1 ha quindi incentrato la sua contestazione sulla portata e gli effetti della cessione ex art. 260 LEF. Come si è visto è in particolare errato sostenere che la massa fallimentare di AO 1 era solamente legittimata a far valere il credito per conto della massa ancillare svizzera di cui la pretesa sarebbe rimasta parte. Non è poi dato comprendere per quale ragione il credito non potrebbe essere ceduto poiché la massa fallimentare di AO 1 non è titolare di alcun credito ammesso in graduatoria nel fallimento ancillare svizzero. Altrettanto incomprensibile, a prescindere dalla sua ricevibilità (v. sopra consid. 2 i.f.), è la tesi sostenuta nelle osservazioni 5 luglio 2021 secondo cui la massa fallimentare italiana, non essendo creditrice della massa ancillare svizzera e non avendo alcun credito ammesso nella graduatoria svizzera, non avrebbe neanche un credito da cedere a terzi. Ancora una volta non si può omettere di rimarcare che le contestazioni dell’appellante difettano di interesse degno di protezione. I diritti di eventuali, poi rivelatisi inesistenti, creditori in Svizzera sono stati garantiti dalla procedura del fallimento secondario. Quale debitore non si vede quale sia l’interesse dell’appellante a contestare la cessione a favore di AO 1 del credito vantato da AO 1. In conclusione la contestazione della cessione del credito oggetto del PE __________ dalla massa fallimentare AO 1 in liquidazione a AO 1 dev’essere respinta con conseguente validità della risposta 6 maggio 2021 inoltrata da quest’ultima.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l’autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Come si vedrà nei prossimi considerandi l’appello raggiunge solo in parte le esigenze di motivazione richieste.
A titolo preliminare ci si potrebbe chiedere se l’appellante possa essere ammessa a censurare le considerazioni del primo giudice laddove si esprime sul contratto di vendita, allorquando essa nulla ha allegato sull’esistenza di questo atto nella sede opportuna, ossia la petizione (v. art. 221 cpv. 1 let. d, e, cpv. 2 let. c CPC). Analoga considerazione vale per l’assenza di contestazione della scrittura privata di cui al doc. G, se si esclude un superficiale riferimento al punto 6 della petizione. In altre parole, per quale ragione AP 1 non dovrebbe pagare l’importo richiestole “relativo a fatture ormai scadute per materiale già consegnato” (v. doc. G) non emerge dalla petizione. Per quanto attiene poi al preteso diritto di trattenere il 10% del prezzo delle prestazioni vale la pena di rilevare che nella petizione AP 1, oltre a non tener conto compiutamente di quanto prevedono gli art. 145, 149 e 150 della Norma SIA 118, neppure si confronta con le condizioni di pagamento previste nel contratto di appalto di cui invoca l’applicazione (v. doc. D, punto 6 a pag. 5), che sono poi le medesime che figurano al punto 2 del contratto di vendita. Ora, la Camera rinuncia a un giudizio di irricevibilità dell’appello, alcune censure potendo nondimeno essere esaminate, non senza sottolineare che per una valida contestazione di buona parte delle considerazioni pretorili fanno difetto i necessari presupposti di allegazione in prima sede, con evidenti conseguenze sfavorevoli per l’appellante.
Nella sua motivazione il Pretore ha in primo luogo osservato che la tesi della minaccia avanzata dall’attrice non era stata sostanziata né erano state offerte prove al riguardo e pertanto l’ha respinta. In merito al tema dell’esigibilità del credito il primo giudice ha riassunto i termini principali del contratto di appalto (doc. D) e del contratto di vendita (doc. 3), precisando che in caso di contraddizione tra accordi individuali e Norma SIA 118 i primi avevano la priorità sulla seconda, per poi rilevare che i documenti contrattuali nonché la “scrittura privata” per la dilazione dei termini di pagamento inerente fatture scadute per materiale già consegnato (doc. G) non lasciavano spazio per la trattenuta del 10% del valore delle prestazioni fino al collaudo dell’opera invocata dell’attrice, di qui la reiezione dell’eccezione di inesigibilità sollevata da quest’ultima. Riguardo al tema dell’inesistenza del credito il Pretore, dopo aver costatato l’assenza di una valida notifica di difetti entro i termini concordati dalle parti, ha sottolineato che nella “scrittura privata” 21 febbraio 2018 di cui al doc. G oltre al riconoscimento degli importi scoperti non vi era alcun accenno a eventuali difetti, senza contare che la notifica dei difetti contenuti nel rapporto di collaudo era rimasta priva di prove, di qui la negazione di ogni diritto alla riduzione del prezzo come la reiezione dell’eccezione sul tema indicato. Sulla base di quanto precede la petizione è stata respinta.
Il Pretore ha già esposto i principi che reggono l’azione di disconoscimento di debito e l’onere della prova in relazione alla stessa. Si può qui ricordare che allorquando il creditore convenuto deriva la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore, spetta a quest’ultimo provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo, simulato o invalidato, rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni dirette contro la pretesa da lui riconosciuta (v. II CCA 16 marzo 2021, inc. 12.2020.102, consid. 6 e la giurisprudenza ivi citata). Erra pertanto AP 1 quando sostiene che la presenza di un riconoscimento di debito impone al creditore di provare la reale esistenza ed esigibilità del credito sostanziale fatto valere con il PE (v. appello, pag. 6, pt. 11 i.f.).
L’appellante ritiene che il Pretore le abbia a torto rimproverato di non aver sufficientemente sostanziato di aver firmato il riconoscimento di debito solo a seguito di minaccia dell’appellata di non terminare i lavori previsti contrattualmente. La censura è infondata. L’appellante si limita infatti a rinviare a quanto sostenuto dalla convenuta in sede di risposta, ossia che non avrebbe continuato con le forniture visto il mancato rispetto dei termini di pagamento, senza tuttavia spiegare in che misura ciò costituisca una minaccia. Essa omette infatti di considerare che, in base al contratto di vendita, la venditrice poteva sospendere la consegna qualora i pagamenti non fossero stati effettuati conformemente alle condizioni pattuite e in caso di mancato pagamento anche parziale di una scadenza era sua facoltà sospendere la fornitura e ritenere risolto il contratto ex art. 1458 CC-It, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e al mancato guadagno, oltre al diritto al pagamento di tutti i prodotti già consegnati e di quelli già realizzati (v. plico doc. 3, qui sopra riassunto al consid. A). Ora, il fatto di esigere il rispetto di un contratto non è evidentemente una minaccia. A ragione il Pretore ha comunque rimproverato all’attrice di non aver sostanziato la sua tesi: in effetti non è dato vedere in che misura l’impegno di AP 1 a sottoscrivere un piano di pagamenti rateali per saldare fatture scadute per materiale già consegnato abbia a che vedere con la minaccia ai sensi dell’art. 30 CO, norma con la quale l’appellante evita di confrontarsi. Il riferimento dell’appellante al doc. I è privo di rilievo sul tema della minaccia. Il Pretore a pagina 9 (ultimo capoverso) ha spiegato che il medesimo non costituisce una valida notifica dei difetti, assunto con il quale l’appellante non si confronta. Quanto riportato nell’appello all’inizio della pagina 6 risulta di difficile comprensione ma in ogni modo giova ribadire che se delle forniture non erano avvenute ciò dipendeva dal mancato pagamento di quelle già effettuate, come previsto dagli accordi contrattuali, ciò che nuovamente nulla ha a che vedere con una minaccia.
In seguito l’appellante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto che il contratto d’appalto e il contratto di vendita fossero parte di un’unica relazione contrattuale di carattere misto che legava le due parti. Questa parte dell’appello, anche senza considerare quanto esposto al considerando 5, risulta in buona parte irricevibile, l’insorgente confrontandosi solo parzialmente con il giudizio impugnato e limitandosi a fornire una propria interpretazione soggettiva della relazione contrattuale, peraltro del tutto errata. Secondo l’appellante, siccome il contratto d’appalto non menziona in alcun modo il contratto di vendita, il contenuto di quest’ultimo sarebbe irrilevante. Così argomentando essa omette tuttavia di confrontarsi con quanto esposto dal primo giudice al considerando 16 nel quale vengono descritti i punti essenziali dei due contratti e viene spiegato per quale ragione gli accordi particolari di quello di vendita derogavano a quello di appalto. L’appellante non ha comunque mai spiegato per quale motivo non sarebbe per lei vincolante il contratto di vendita che ha firmato e che nella premessa precisa che è il frutto delle trattative tra le parti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto avendo partecipato alla sua redazione, aspetto a ragione posto in evidenza dal Pretore. Giova aggiungere che il punto 1.1 del contratto di vendita riporta che “con il presente Contratto il Venditore vende al Compratore, che accetta, i prodotti così come descritti nell’Allegato “A”, da considerarsi parte integrante del presente contratto (di seguito indicati come prodotti)”. Anche alla luce di questa clausola la tesi secondo la quale il solo contratto determinante sarebbe quello di appalto risulta piuttosto ardita.
Come sopra esposto la petizione è impostata sull’esistenza di un solo contratto, quello di appalto, senza alcuna menzione a quello di vendita. Nella sua replica l’attrice ha sostenuto che, se del caso, solo l’Allegato A di quest’ultimo sarebbe eventualmente da considerare. A fronte di questa carenza allegatoria, ossia a fronte dell’assenza di qualsiasi spiegazione riguardo alla firma del contratto di vendita e quindi del suo contenuto, è malvenuta l’appellante a rimproverare al Pretore una violazione dell’art. 18 CO. Quest’ultimo non poteva infatti fare altro che esaminare i testi dei due contratti e trarne le debite conseguenze alla luce delle posizioni esposte dalle parti. L’appellante non spiega comunque per quale ragione le considerazioni del primo giudice sarebbero sbagliate. È qui utile ricordare che il giudice non si allontana dal senso letterale del testo adottato dagli interessati se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (v. IICCA 24 giugno 2021, inc. 12.2020.151, consid. 8.1).
L’appellante, rimproverando al Pretore di aver rifiutato l’audizione dell’arch. L__________ quale teste, che avrebbe potuto fare chiarezza sulle circostanze della conclusione del contratto, non si confronta con quanto contenuto nell’ordinanza sulle prove 19 dicembre 2019 per cui il gravame su questo punto è irricevibile. In quell’ordinanza il primo giudice aveva a ragione rifiutato di sentire i testi siccome proposti irritualmente. Non si vede d’altronde cosa avrebbe potuto dire l’arch. L__________ in merito al contratto di vendita, come già detto neppure menzionato nella petizione.
L’appellante ritiene palese che, non trattandosi in concreto di prodotti standard e pronti all’istallazione bensì di un’opera realizzata su misura, in cui il compimento dell’opera è in primo piano rispetto alla mera consegna dell’oggetto al compratore, si tratterebbe di un tipico contratto d’appalto. Così argomentando però, una volta di più dimentica di aver firmato anche un contratto di vendita e soprattutto non si confronta con le caratteristiche dei due contratti e con le considerazioni sulla preminenza degli accordi individuali sulla Norma SIA 118 esposte dal Pretore al considerando 16, di modo che anche su questo punto l’appello sarebbe di per sé irricevibile. L’appellante sembra peraltro ignorare la tematica dei contratti misti di vendita e appalto, con la precisazione che dal momento che la posa dei prodotti viene realizzata da società terze, come in questo caso (pur con la supervisione di personale specializzato della venditrice) l’elemento vendita risulta preponderante.
AP 1 è malvenuta a rimproverare al Pretore la violazione del diritto alla prova per non aver sentito i testi da lei proposti sulla questione di quali siano state le prestazioni di AO 1 e se queste si siano estese alla posa e alla supervisione della posa allorquando in sede di petizione nulla aveva allegato al riguardo, tralasciando di citare il contratto di vendita che appunto precisa i compiti di AO 1. Sulla mancata contestazione di quanto indicato nell’ordinanza 19 dicembre 2019 basta poi rinviare a quanto già detto poc’anzi.
Secondo l’appellante il contratto di appalto qualifica al meglio l’effettivo rapporto fra le parti, ciò che escluderebbe forzatamente la simultanea applicazione del contratto di compravendita. Sennonché, come illustrato nel dettaglio dal primo giudice, vale l‘esatto contrario: è il contratto di vendita che qualifica al meglio il rapporto tra le parti. Per quale ragione poi la Norma Sia 118 sarebbe preminente siccome il contratto di vendita non contiene una deroga esplicita al contratto di appalto non è dato comprendere.
L’appellante rimprovera ancora al Pretore di aver dato la preminenza agli accordi individuali rispetto alla Norma SIA 118, ciò che non sarebbe corretto senza aver prima qualificato il contratto e stabilito da quali pattuizioni è composto. La censura è irricevibile poiché priva di confronto con il primo giudizio (v. consid. 16, secondo paragrafo a pag. 8; consid. 17, pag. 9 in alto; consid. 18, secondo paragrafo a pag. 9). Sulla qualifica dei contratti e il contenuto delle pattuizioni si rinvia a quanto sopra esposto. Nella misura in cui poi l’appellante ribadisce sue personali considerazioni sulla natura del contratto misto, sempre senza confronto con il contenuto specifico degli atti da essa stessa firmati, rispettivamente nella misura in cui contesta quanto sostenuto dalla convenuta nelle conclusioni, l’appello è irricevibile.
Quanto esposto al punto 13 dell’appello è irricevibile. L’appellante parte dell’errato assunto, come emerge dal considerando che precede, che il Pretore avrebbe dovuto concludere che le parti erano legate esclusivamente dalle pattuizioni contenute nel contratto di appalto. Il primo giudice ha spiegato per quale ragione, alla luce degli accordi originali sottoscritti dalle parti come delle successive modifiche, non vi era spazio per l’applicazione della trattenuta prevista dagli art. 149 seg. della Norma SIA 118. L’appellante si è limitato a un’esposizione delle citate norme, senza alcun confronto con il giudizio impugnato e con la documentazione agli atti. Un richiamo a quanto esposto al considerando 5 è comunque anche qui opportuno.
L’appellante sostiene che il termine per la notifica dei difetti era comunque quello di 2 anni di cui all’art. 172 cpv. 1 Norma SIA 118 e che detto termine non ha mai cominciato a decorrere non essendo stato possibile eseguire il collaudo in contradditorio. A suo avviso il patto derogatorio che prevedeva un termine di reclamo di 8 giorni non avrebbe validità siccome non indicato nell’apposita casella del contratto d’appalto. A torto, anche volendo prescindere dalle note considerazioni di ricevibilità (v. consid. 5). Il Pretore aveva considerato valida la deroga del termine di due anni contenuta nel contratto di vendita ai punti 4.1 e 4.2 e in effetti non si vede per quale ragione detta deroga, frutto di trattative tra le parti (v. contratto di vendita, pag. 1), non sarebbe valida. Il fatto che il termine sia breve costituisce peraltro una semplice opinione dell’appellante che non spiega per quale ragione 8 giorni non sarebbero stati sufficienti per la verifica dei prodotti forniti. In ogni modo, a fronte di un contratto di vendita tanto preciso e dettagliato, sostenere che quanto ivi contenuto non sarebbe valido poiché non ripreso in una casellina di un formulario contrattuale prestampato non è nemmeno serio. Si può aggiungere, per concludere e ricollegandosi a quanto sopra esposto, che né in prima sede né in questa AP 1 (ora AP 1) ha spiegato per quale ragione un formulario contenente i punti essenziali di un contratto dovrebbe prevalere su un accordo dettagliato comprensivo della descrizione dei prodotti. Sulla pretesa violazione del diritto alla prova per la mancata audizione del teste L__________, invocata alle pag. 13 i.f. e 14 dell’appello, ci si potrebbe chiedere se non si tratti di un inopportuno “copia-incolla” di quanto figura alle pag. 7 i.f. e 8 del medesimo atto. Anche se così non fosse è sufficiente rinviare a quanto già detto sul medesimo tema.
L’appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato i doc. I e H delle valide notifiche dei difetti. Queste censure sono irricevibili per assenza di confronto con quanto esposto all’ultimo paragrafo del punto 18 del primo giudizio. In ogni modo, il Pretore ha correttamente rilevato sia l’assenza di una valida notifica dei difetti entro il termine di 8 giorni dalla fornitura dei prodotti, sia l’assenza di qualsiasi riferimento a difetti nelle modifiche contrattuali e nel riconoscimento di debito del 21 febbraio 2018. Ciò posto è persino superfluo aggiungere che qualsiasi riferimento ai vantati diritti derivanti dalla garanzia per i difetti è privo di significato. Una volta di più sulla violazione del diritto alla prova sollevata dall’appellante per la mancata audizione quali testi degli arch. L__________ e B__________ si rinvia a quanto detto sopra, aggiungendo in questo caso che nemmeno è dato comprendere cosa essi avrebbero potuto dire vista la totale assenza di una notifica dei difetti entro il termine concordato. A giusta ragione il Pretore ha poi rifiutato le prove del sopralluogo e della perizia poiché perfettamente inutili alla luce di quanto precede, prima ancora di qualsiasi considerazione di natura procedurale.
Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile con la precisazione che, per i motivi esposti nel presente giudizio, la creditrice di AP 1 è ora AO 1.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 86'813,13, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dall’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia e le ripetibili sono state fissate ai limiti superiori delle rispettive normative applicabili (art. 7 cpv. 1 LTG e 11 cpv. 1, 2 let. a e 5 Rtar, visti pure gli art. 6 e 14 del medesimo regolamento) al fine di tener conto del numero delle censure sollevate come della loro manifesta infondatezza.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
§ Di conseguenza è confermata, con la precisazione di cui ai considerandi riguardo alla creditrice, la Decisione finale 12 gennaio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nell’inc. OR.2019.76.
Le spese processuali di fr. 8'000.-, in parte già anticipate, sono poste interamente a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 9’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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