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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.161
Data decisione, Autorità: 10.11.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere tutte le esecuzioni della debitrice
CO 1
Incarto n. 14.2021.161
Lugano 10 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.3535 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 luglio 2021 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2021 presentato dall’associazione RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________9 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 luglio 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’associazione RE 1 per il mancato pagamento di fr. 30'700.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 12 ottobre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di aver depositato fr. 50'000.– sul conto del Tribunale d’appello a copertura di tutti i suoi debiti, compreso quello nei confronti dell’istante. Lo stesso giorno il giudice delegato della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo.
E. Il 22 ottobre 2021, la reclamante ha precisato che i fr. 50'000.– coprono tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti, tranne l’esecuzione n. __________0 dell’istante, alla quale ha interposto opposizione, poiché è compresa nell’esecuzione n. __________9 che ha portato al fallimento. Per ogni evenienza, essa ha comunque versato fr. 2'630.85 supplementari sul conto del Tribunale, chiedendo però la restituzione della differenza di fr. 5'532.10 in caso di accoglimento del reclamo.
F. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2021, CO 1 ha comunicato di aver postulato nel frattempo la cancellazione dell’esecuzione n. __________0 e ha ammesso la restituzione richiesta, chiedendo solo di tenere conto delle spese da lui sostenute. Stante l’esito del reclamo, le osservazioni vengono comunicate alla reclamante con il giudizio odierno.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu il 15 ottobre 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure lo scritto complementare del 22 ottobre.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame, il deposito di fr. 50'000.– permette senz’altro di pagare il credito dell’istante (ora di fr. 32'752.95 al 22 ottobre 2021, v. doc. 6 accluso allo scritto di stessa data). Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 (n. 2) è di conseguenza adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il deposito della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo già citato (doc. 6) prodotto dalla reclamante si evince che tutte le altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti sono coperte dal deposito, fatta eccezione dell’esecuzione n. __________0, nel frattempo cancellata (sopra ad F). L’istante riserva invero, in modo generico, le “spese da lui sostenute”, ma a parte il fatto che non le quantifica, ad ogni modo non se ne potrebbe tenere conto in questa sede, dal momento ch’egli ha ritirato l’esecuzione e, comunque sia, tali spese non sarebbero idonee a intaccare la parvenza di solvibilità risultante dalle somme depositate sul conto di questa Camera, che del resto coprono anche l’esecuzione poi annullata.
Ricordato oltretutto che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.4 L’importo di fr. 50'000.– depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere il credito dell’istante risultante dall’esecuzione n. __________9 (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid. 2.3), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.– per la decisione di fallimento – che fa parte delle spese esecutive giusta l’art. 68 LEF (DTF 133 III 687) –, così come tutte le altre esecuzioni pendenti della reclamante, conformemente alle sue indicazioni (v. reclamo ad n. 7 e complemento del 22 ottobre 2021 ad n. 8; siccome cancellata, l’esecuzione n. __________0 non entra invece in considerazione). L’Ufficio restituirà poi alla reclamante l’eccedenza.
2.5 La somma di fr. 2'630.85 depositata sul conto del Tribunale il 22 ottobre 2021 dev’essere retrocessa direttamente alla reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna domanda al riguardo (art. 105 cpv. 1 CPC a contrario; sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno 2021 consid. 6).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
È ordinato il trasferimento della somma di fr. 50'000.– depositata dal reclamante dal conto del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, perché esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando 2.4.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.
III. La somma di fr. 2'630.85 depositata sul conto del Tribunale il 22 ottobre 2021 è retrocessa alla reclamante.
IV. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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