AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.81
Data decisione, Autorità: 04.11.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Assunzione interna da parte del marito delle imposte a carico della moglie fino a una determinata data
Incarto n. 14.2021.81
Lugano 4 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.187 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 gennaio 2020 da
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 aprile 2013 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da CO 1 e RE 1 e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, il cui punto 2.6 dispone quanto segue: “Eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono assunte dal marito. Le parti chiederanno la separazione delle partite fiscali con effetto al 01.01.2012”.
B. Il 26 settembre 2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano ha stabilito il riparto tra marito e moglie per l’imposta cantonale e federale diretta 2010. L’8 giugno 2020 l’Ufficio esazioni e condoni ha confermato a RE 1 che “l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta 2010 (quota moglie) quantificate tramite riparti fra marito e moglie intimati il 26 settembre 2019 sono state saldate”, precisando che la quota a carico della moglie corrisponde a fr. 41'708.90 e che i pagamenti ricevuti ammontano a fr. 41'709.60.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 41'708.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito il “rimborso delle imposte ordinarie 2010 anticipate da RE 1 – dispositivo n.2.2.6 della sentenza di divorzio del 18.04.2013 del Pretore del Distretto di Lugano”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 gennaio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 23 febbraio 2021, contestando in particolare che la quota della moglie sia stata pagata da lei. Con replica spontanea dell’11 marzo 2021 e duplica spontanea del 25 marzo 2021 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore del convenuto.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza nel senso, in via principale, del rigetto definitivo e in via subordinata del rigetto provvisorio dell’opposizione, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il pronunciato di reiezione dell’istanza, quindi, non priva l’escutente del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2)
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio non è un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa posta in esecuzione siccome il convenuto non vi è stato condannato a rifondere gli oneri fiscali anticipati dalla moglie, ma semplicemente le parti si sono accordate in punto alla ripartizione degli stessi per il periodo precedente alla disgiunzione delle partite fiscali. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza ricordando all’istante la possibilità di adire il giudice di merito.
Il fatto che, sostiene RE 1 nel reclamo, la sentenza di di-vorzio non contenga alcuna esplicita condanna del convenuto a versarle una somma di denaro determinata non è decisivo, siccome secondo la giurisprudenza il debito può essere determinato (o determinabile) anche solo in congiunzione con la motivazione o mediante rinvio ad altri documenti. A tal proposito essa si avvale di aver provveduto al pagamento di fr. 41'709.60 per la quota a suo carico, di fr. 41'708.90, dell’imposta cantonale e federale diretta 2010 stabilita dall’autorità fiscale con decisione del 26 settembre 2019, che è stata intimata anche al convenuto. A mente sua tali documenti, insieme alla sentenza di divorzio, in virtù della quale “eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono assunte dal marito”, costituiscono nel complesso un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Decidendo diversamente, il giudice è incorso, a suo giudizio, in un inammissibile formalismo eccessivo.
4.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c).
4.2 Come giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 e 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3).
4.3 Nel caso in esame il punto 2.6 della convenzione di divorzio prevede che “eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono assunte dal marito”. Si tratta di un’assunzione di debito interna giusta l’art. 175 CO. Egli poteva quindi liberare la moglie sia tacitando il creditore (lo Stato), sia rendendosi debitore in sua ve-ce col consenso del creditore (art. 175 cpv. 1 CO). In caso di mancata liberazione, la moglie poteva chiedere garanzia dal marito (art. 175 cpv. 3 CO); poteva anche farsi autorizzare a pagare le proprie imposte (maturate fino a fine del 2011) a spese del marito (art. 98 cpv. 1 CO e Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO) oppure pagarle senza preventiva autorizzazione giudiziaria, come ha poi fatto, la sua pretesa ad essere liberata trasformandosi allora in una pretesa risarcitoria contro il marito di restituzione di quanto ella ha versato al creditore (DTF 79 II 152-3; Wiegand, op. cit. loc. cit.). La convenzione di assunzione interna dei debiti fiscali non le dà invece alcun credito pecuniario contro il marito, tranne nella situazione – non realizzata nella fattispecie – dell’art. 98 cpv. 1 CO. Pone a carico del marito solo l’obbligo (di fare) di liberare la moglie secondo uno dei due modi prescritti dall’art. 175 cpv. 1 CO.
4.4 Nell’omologare il punto 2.6 della convenzione la decisione di divorzio condanna CO 1 a liberare la moglie delle imposte maturate fino a fine del 2011. Non è quindi solo una decisione di accertamento come ritenuto dal Pretore. Non è tuttavia una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia, bensì a un obbligo di fare, la cui esecuzione non è disciplinata dalla LEF (v. art. 335 cpv. 2 CPC e 38 cpv. 1 LEF) bensì dal CPC (art. 335 cpv. 1 e 343 CPC). La decisione di divorzio non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo per la pretesa dedotta in esecuzione da RE 1. Come visto (sopra consid. 4.3), tale pretesa ha carattere risarcitorio e non si fonda direttamente sull’assunzione interna di debito, ma sul pagamento effettuato dalla moglie. Non è oggetto del riconoscimento contenuto nel punto 2.6 della convenzione. Il marito non si è infatti impegnato a indennizzare la moglie per le imposte ch’ella avrebbe potuto essere chiamata a pagare. La decisione di divorzio non l’ha quindi condannato a una prestazione pecuniaria a favore della moglie ch’egli non ha riconosciuto. Ciò esclude già di per sé di poter considerare siffatta decisione come un titolo di rigetto definitivo per la pretesa posta in esecuzione (sopra consid. 4.2; sentenze della CEF 14.2020.88 del 28 dicembre 2020 consid. 5.2, 14.2015.241 del 19 maggio 2016 consid. 8.2, 14.2015.234 del 6 aprile 2016 consid. 9.1 e 14.2015.242 del 6 aprile 2016 consid. 6.2). Nell’esito la decisione impugnata resiste alla critica.
4.5 Vero è che un titolo di rigetto può fondarsi su un insieme di documenti. L’importo da versare dev’essere tuttavia quantificato nella decisione o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Stae-helin, op. cit., n. 41 ad art. 80), nella misura in cui la sentenza stessa vi rinvii (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1 per i titoli di rigetto provvisorio). Nel caso specifico la sentenza di divorzio non rinvia ai documenti fiscali prodotti dall’ex moglie in prima sede, già per il semplice motivo ch’essi sono stati emessi, l’8 giugno 2020 (doc. E) e il 26 settembre 2019 (doc. F), dopo la sentenza di divorzio (del 18 aprile 2013), così come sono posteriori alla stessa anche i pagamenti effettuati da RE 1 nel 2019 e nel 2020 (doc. H).
4.5.1 È invero ammesso che il rigetto dell’opposizione possa essere concesso in via provvisoria anche se l’importo riconosciuto non è determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento qualora l’escusso sia in grado di calcolare anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà della controparte, da cui dipende la sua quantificazione (ad esempio il suo adeguamento a un indice), fermo restando che, in caso di contestazione, spetta all’escutente dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali condizioni si sono verificate prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza della CEF 14.2020.23 del 31 luglio 2020, RtiD 2021 I 754 n. 38c, consid. 5.2). Tuttavia, la semplice determinabilità dell’importo dovuto non pare sufficiente per quanto attiene al rigetto definitivo e ad ogni modo se l’incertezza relativa all’importo del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui quali le parti non convergono, come nel caso in rassegna per l’origine dei fondi versati al fisco, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un nuovo giudizio (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80).
4.5.2 A ben vedere, del resto, la questione della determinabilità dell’importo dovuto non si pone nella fattispecie poiché CO 1 non ha riconosciuto di dover rimborsare alla moglie le imposte da lui assunte ch’ella avrebbe (ipoteticamente) pagato in seguito. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.
In realtà, già si è rilevato che CO 1 non ha riconosciuto un obbligo di versare alla moglie una somma determinata o determinabile, ma solo l’obbligo di liberarla dalla sua parte delle imposte maturate fino alla fine del 2011. Gli argomenti esposti nel considerando precedente giustificano pertanto anche di negare alla convenzione di divorzio la qualità di titolo di rigetto provvisorio per la pretesa di risarcimento posta in esecuzione. Come già evidenziato dal Pretore, ciò non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2), semmai anche con un’azione di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria (art. 257 CPC) ove riesca a portare la prova di avere pagato lei l’intera propria quota delle imposte del 2010.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'708.90, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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