AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.131
Data decisione, Autorità: 05.11.2021, ICCA
Titolo: Azione di divisione: perenzione processuale ed eccezione di litispendenza
Incarto n. 11.2020.131
Lugano 5 novembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa OR.2020.5 (“già DI.2008.32”: divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 28 aprile 2020 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 , e AO 2 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 3 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________ (1915), domiciliato nel Comune di , è deceduto a __________ l'11 luglio 1998, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie G (detta E__________) nata __________ (1921) con i figli AO 1 (1952), AO 2 (1953), AP 1 (1955) e P__________ A__________ __________ (1960). Il 27 maggio 2008 la vedova con la figlia AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché ordinasse la divisione dell'eredità fu A__________ __________ e nominasse un notaio divisore. Viste le divergen-ze fra gli eredi sull'esecuzione della divisione, ma accertato il loro consenso alla nomina di un notaio divisore, il Pretore ha accolto l'istanza con decisione del 25 luglio 2008, ordinando la divisione dell'eredità e designando l'avv. M__________ F__________ in qualità di notaio divisore (inc. DI.2008.32).
B. Il notaio divisore ha redatto il 3 maggio 2010 un “verbale di inventario a scopo di divisione” e ha assegnato agli eredi un termine di 30 giorni per esprimersi (doc. 1 nell'inc. OR.2020.5). Non risulta essere seguita alcuna reazione. L'8 agosto 2012 è deceduta E__________ , lasciando quali eredi i figli AO 1, AO 2, AP 1 e P A__________ __________. Il notaio divisore ha elaborato il 27 febbraio 2014 una proposta di accordo
tra eredi che comprendeva anche i beni della madre (doc. 2 nell'inc. OR.2020.5). Non è stata raggiunta però alcuna intesa.
C. Il 21 ottobre 2015 l'Ufficio di esecuzione di Locarno è subentrato nella procedura di divisione a P__________ A__________ , la cui spettanza ereditaria era stata pignorata. Sollecitato a procedere, il Pretore ha risposto all'Ufficio il 27 ottobre 2015 che la causa era “sospesa su richiesta di tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario volto alla risoluzione bonale della vertenza, in relazione al quale le parti non hanno più comunicato nulla”. Egli ha assicurato nondimeno che avrebbe notificato “il suo scritto in vista di riattivare la causa”. L'Ufficio di esecuzione ha nuovamente sollecitato la pratica il 17 agosto 2017. Il 15 gennaio 2018 è deceduto anche P A__________ __________, lasciando quali eredi i fratelli AO 1, AO 2 e AP 1 (certificato ereditario doc. C nell'inc. CM.2019.28).
D. Il 2 dicembre 2019 AP 1 si è rivolto al Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzato a procedere nei confronti di AO 1 e AO 2 con le seguenti richieste di giudizio (inc. CM.2019.28):
2.1 I fondi n. 296, 360, 384, 404, 479, 595, 634, 700, 726 e 198 RFD __________ sono attribuiti per divisione giudiziale a AP 1. È ordinato all'ufficiale del registro fondiario di procedere al trapasso di proprietà dei predetti fondi alla crescita in giudicato della sentenza giudiziale (a titolo di trapasso).
2.2 Nella successione relitta da fu A__________ __________, sulla quota ereditaria fu AP 1 [sic] viene attribuito un valore dei predetti fondi già ricevuti di in via principale fr. 10 811.–, in via subordinata di fr. 21 622.– e in via ancor più subordinata fr. 57 061.–.
In via alternativa:
2.3. AP 1 verserà entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio [sic] ai coeredi AO 1, rispettivamente AO 2 l'importo di fr. 3603.– cadauno, in via subordinata fr. 7207.– cadauno e in via ancor più subordinata fr. 19 020.– cadauno a liquidazione delle attribuzioni ereditarie di cui sopra.
Decaduto infruttuoso il 29 gennaio 2020 il tentativo di conciliazione e le trattative che ne sono seguite, il Pretore ha rilasciato all'istante il 22 aprile 2020 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 201.15 sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio di merito.
E. AP 1 ha convenuto il 28 aprile 2020 AO 1 e AO 2 davanti al Pretore per ottenere quanto da lui postulato in sede conciliativa. Con risposta del 19 giugno 2020 AO 2 ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito, rilevando che una procedura di divisione era già pendente dinanzi al medesimo Pretore. Essa ha postulato inoltre la condanna di AP 1 a corrispondere alla successione fr. 500.– annui dal 1998 per l'uso della particella n. 647 e delle particelle n. 439, 280, 296, 360, 384, 404, 595, 198 e 294 (subalterno B) RFD di __________, dell'azienda agricola, come pure fr. 25 000.– per le attrezzature agricole. Infine l'interessata ha chiesto di ordinare al notaio divisore di dar seguito alla divisione delle eredità paterna e materna. Da parte sua AO 1 è rimasto silente.
F. Alle prime arringhe del 19 agosto 2020 AO 1 è rimasto assente ingiustificato. In quell'occasione il Pretore ha ricordato che per la divisione dell'eredità paterna il notaio divisore, designato 12 anni addietro, non aveva ancora allestito l'inventario. L'attore ha reputato la circostanza senza rilievo, poiché la nuova causa riguarda soltanto i fondi agricoli con superficie superiore a 2500 m² soggetti alla legge federale sul diritto fondiario rurale. Egli ha chiesto inoltre di esonerare il notaio M__________ F__________ dalle sue mansioni, “tenuto conto che negli ultimi 12 anni non è stato fatto nulla e dunque secondo il vecchio Codice [la causa] deve essere stralciata”. AO 2 si è opposta alla richiesta e ha ribadito la propria posizione. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo il suo punto di vista. Altrettanto ha fatto AO 2 nella sua duplica. In coda all'udienza il Pretore ha precisato che la causa sarebbe proseguita “con l'evasione della contestazione (universalità della successione-inventario notarile)” e la continuazione dell'istruttoria.
G. Statuendo con decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha ordinato “la continuazione della procedura successoria di cui all'incarto DI.2008.32” e la “divisione dell'intera sostanza relitta da A__________ ” con contestuale nomina dell'avv. P L__________ in qualità di notaio divisore. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre 2020 nel quale chiede di riformare il giudizio in questione nel senso di stralciare la cau-sa inc. DI.2008.32 dal ruolo e di annullare la nomina del notaio divisore P__________ L__________, rinviando gli atti della causa inc. OR.2020.5 al Pretore perché decida sulle prove offerte dalle parti con la petizione e la risposta. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020 AO 2 propone di respingere l'appello. In un memoriale del 27 ottobre 2020 AO 1 dichiara di aderire alle conclusioni dell'appellante.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito, è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al processo, per ragioni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC) quella con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione è appellabile entro 30 giorni (se è stata emanata con la procedura ordinaria: art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Relativamente alla procedura inc. OR.2020.5, manca invece ogni riferimento nel dispositivo della decisione impugnata. Ciò non toglie che il Pretore ha limitato, nella motivazione, l'esame di quel processo alla questione di sapere se si potesse entrare nel merito delle richieste formulate da AP 1 (art. 125 lett. a CPC). Ritenendo che ciò non era possibile, poiché un convenuto si opponeva alla divisione parziale proposta dall'attore, il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione più recente e ha posto termine al processo inc. OR.2020.5. In quanto postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per il seguito della procedura inc. OR.2020.5 (perché il Pretore decida sulle prove offerte dalle parti), l'appello è diretto così contro una decisione finale, anch'essa appellabile.
Riguardo al valore litigioso, in concreto il Pretore lo ha indicato sulla copertina dell'incarto in fr. 57 061.–, come aveva stabilito la Sezione dell'agricoltura quale “prezzo massimo non esorbitante” nell'ottobre del 2019 (doc. H nell'inc. CM.2019.28). Le parti non discutono tale accertamento, né esso appare inverosimile. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 10 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 21 settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP 1 acclude una lettera del 7 novembre 2019 in cui il suo patrocinatore domandava al Pretore se vi fossero procedure pendenti relative alla successione fu A__________ __________ e la risposta di lui, dell'11 novembre 2019 (doc. 2 e 3 di appello). Da parte sua AO 2 produce con le proprie osservazioni del 16 ottobre 2020 varia corrispondenza intercorsa con il notaio divisore M__________ F__________ tra il marzo del 2014 e il luglio del 2018, a comprova dell'interesse delle parti a una procedura che essa ritiene tuttora attiva (doc. 1 a 7 delle osservazioni). A sua volta AO 1 esibisce il 27 ottobre 2020 documentazione che per lo più figura già agli atti, tranne per quel che riguarda una dichiarazione del 15 novembre 2013 in cui AP 1 e AO 1 formulano una loro proposta di divisione alla sorella (allegato 4 alle osservazioni).
Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che è dei documenti già agli atti, la loro produzione è superflua. Riguardo agli altri, essi sono anteriori alla decisione impugnata e le parti non spiegano perché sarebbe stato loro impossibile esibirli senza indugio già in prima sede. Ad ogni buon conto i documenti in questione non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 6). Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.
Nella decisione impugnata il Pretore ha limitato l'ambito del giudizio alla questione di sapere se si possa entrare nel merito delle richieste formulate dall'erede AP 1 (art. 125 lett. a CPC). A tal fine egli ha ricordato che, secondo dottrina, un'azione parziale entra in linea di conto soltanto se i convenuti non si oppongono. E siccome nel caso specifico AO 2 si opponeva a una divisione parziale, non si potevano giudicare le richieste dell'attore. Ciò posto, il primo giudice ha dato atto che le medesime richieste erano già oggetto di una causa pendente dinanzi a lui (inc. DI.2008.32), ma “mai portata a termine dal notaio divisore e caduta nell'oblio per assenza di comunicazione da parte degli eredi”. Ciò nonostante, a mente sua quella causa non può essere tolta dal ruolo come prevedeva l'art. 351 CPC ticinese, poiché uno ‟stralcio non è mai stato ufficialmente emesso e oggi non si può certamente supporre che le parti non siano interessate a concludere le pratiche successorie riferite al loro defunto padreˮ. La ‟vertenza pendenteˮ andava così riattivata e risolta sulla base del ‟precedente ordinamento processuale” cantonale. Circa il modo di proseguire, il Pretore ha constatato che il notaio M__________ F__________ aveva allestito un inventario il 3 maggio 2010. Non risultava tuttavia che gli eredi avessero formulato osservazioni o contestazioni al riguardo. E in difetto di un accordo sul-l'esecuzione della divisione non rimaneva – per il Pretore – che affidare l'incarico a un altro notaio perché continuasse la procedura secondo le norme del CPC ticinese (decisione impugnata, pag. 2 seg.).
L'appellante fa valere anzitutto che a norma dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese la mancanza d'interesse si presumeva se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio, stralciava la causa dal ruolo. Ciò premesso, l'attore si duole che il Pretore, pur avendo di fatto archiviato l'inc. DI.2008.32 senza emettere un decreto di stralcio, abbia fatto rinascere il medesimo trascurando che, secondo giurisprudenza, la mancanza di interesse giuridico creata da quella norma si presumeva assoluta e si operava di diritto. Già per questo motivo egli chiede di accogliere l'appello, reputando assodato che per oltre due anni non è stato fatto nulla in quella procedura.
a) Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dal ruolo se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale presunzione era assoluta, nel senso che non era possibile la prova del contrario (I CCA, sentenza inc. 11.2012.162 del 2 maggio 2013 consid. 2 con richiamo a: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Nella misura in cui accenna un interesse delle parti a concludere le pratiche successorie nonostante i ‟diversi anniˮ trascorsi e sembra fare astrazione da tale principio, il Pretore non può dunque essere seguito.
b) Rimane da esaminare se nella fattispecie il termine biennale di perenzione si sia compiuto in pendenza della causa, come sostiene l'appellante. Perché e quando sia sopraggiunta la perenzione processuale quegli non spiega, limitandosi ad affermare che negli ultimi 12 anni (10 anni nel caso in cui si ritenesse come ultimo atto il verbale d'inventario a scopo di
divisione: doc. 1) non è stato fatto nulla. Sia come sia, dal-l'elenco atti relativo all'inc. DI.2008.32 si evince che, dopo il decreto di nomina del notaio divisore del 25 luglio 2008, il primo atto rubricato è una telefonata del Pretore al notaio M__________ F__________, avvenuta il 15 marzo 2010, nel corso della quale il pubblico ufficiale ha riferito di essere ‟in contatto con gli erediˮ (atti di cancelleria n. 4). Una semplice telefonata non bastava tuttavia per interrompere il termine di perenzione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC).
c) La successiva registrazione agli atti riguarda la citata lettera del 21 ottobre 2015 con cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno (subentrato nella divisione all'erede: sopra, lett. C) sollecitava il Pretore e il notaio divisore a procedere. A quel momento il termine di due anni risultava già ampiamente scaduto, ma il Pretore ha risposto il 27 ottobre 2015 all'Ufficio che la causa era “stata sospesa su richiesta di tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario volto alla risoluzione bonale della vertenza”. In realtà, agli atti non v'è traccia di un atto di sospensione nel senso dell'art. 107 CPC ticinese. Comunque sia, la convenuta AO 2 ricorda, senza essere contraddetta dall'attore, che le parti sono comparse il 27 febbraio 2014 davanti al notaio M__________ F__________ per la ‟continuazione operazioni di divisioneˮ (osservazioni, pag. 3 con riferimento al doc. 2). Una tale discussione poteva considerarsi, secondo giurisprudenza, una sanatoria dell'intervenuta perenzione, anche se in quella circostanza non si è raggiunto un accordo perché un erede ha abbandonato l'incontro (osservazioni, pag. 3). Nonostante la decorrenza del termine biennale, in effetti, la giurisprudenza riteneva che in condizioni del genere la perenzione non potesse più essere fatta valere in buona fede (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 351 vCPC). Il che esonera dal verificare nella fattispecie se potesse interrompere la perenzione il verbale d'inventario a scopo di divisione del 3 maggio 2010 invocato dall'attore.
d) Che poi la lettera di sollecito dell'Ufficio di esecuzione di Locarno del 21 ottobre 2015, la risposta del Pretore del 27 ottobre 2015 e l'ulteriore invito 17 agosto 2017 dell'Ufficio a procedere abbiano fatto ricominciare a decorrere il termine di perenzione è indubbio (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC). È pacifico inoltre che in seguito alla morte di P__________ A__________ __________ (15 gennaio 2018) la procedura è rimasta sospesa per legge fino alla scadenza dei tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 104 CPC ticinese). Così come è indiscusso che l'avv. M__________ F__________ ha postulato il 22 febbraio 2018 il rilascio del certificato ereditario nella successione
fu P__________ A__________ __________, certificato che il Pretore ha emesso il 28 febbraio seguente (doc. C nell'inc. CM.2019.28) e che può reputarsi un atto processuale suscettibile di far avanzare la procedura di divisione (sulla nozione di ‟atto processualeˮ nel senso dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2010.30 del 21 luglio 2010 consid. 6; v. inoltre Cocchi/Trezzini, op. cit., ni. 23 e 28 ad art. 351 vCPC).
e) Se ne conclude che, al momento in cui è stata introdotta
l'istanza di conciliazione nella procedura di divisione parziale avviata da AP 1 (il 2 dicembre 2019), la procedura di divisione avviata nel maggio del 2008 non poteva dirsi perenta e non poteva essere stralciata dal ruolo. Seppure per altri motivi, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
Alla luce di quanto precede la richiesta dell'appellante intesa a rinviare la causa inc. OR.2020.5 al Pretore al fine di decidere sulle prove e sul seguito di quella procedura cade nel vuoto. E non perché – contrariamente all'opinione dell'attore – un'azione di divisione parziale sia improponibile. Anzi, essa è finanche prevista dall'art. 28 cpv. 3 CPC, che per le azioni indipendenti relative all'attribuzione ereditaria di un'azienda agricola o di un fondo agricolo istituisce un foro alternativo nel luogo di situazione della cosa (sui limiti posti a una tale richiesta ove un convenuto rivendichi la divisione completa cfr. tuttavia Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 39 n. 2; Sphar in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 31 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 175 seg. n. 5; Weibel: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 40 ad art. 604 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 634 n. 1240a). Quanto perché nel caso specifico al momento in cui è stata promossa la nuova causa era già pendente un'azione di divisione tra le medesime parti (o i loro successori in diritto) vertente sui medesimi oggetti. I fondi agricoli rivendicati nella procedura inc. OR.2020.5 (sopra, lett. C) figurano infatti nella domanda di divisione del 27 maggio 2008 (petizione, pag. 2, che rinvia all'inserto A dell'inc. DI.2008.32). Ciò ostava alla ricevibilità della nuova azione (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.73 del 10 novembre 2020 consid. 7c e 7d con riferimenti; v. inoltre Weibel, op. cit., n. 37 ad art. 604 CC).
Identica sorte segue la richiesta di annullare la nomina del nuovo notaio divisore. Al riguardo l'appellante contesta la decisione impugnata, argomentando che l'attuale procedura civile non prevede più la figura del notaio divisore. Se non che, come si è spiegato (consid. 6), la prima procedura di divisione non è perenta e continua a essere retta dal previgente ordinamento processuale (art. 404 cpv. 1 vCPC), il quale affidava l'esecuzione della divisione ereditaria a un notaio (art. 476 cpv. 1 vCPC ticinese). Per il resto l'appellante non discute in concreto la persona del pubblico ufficiale né l'opportunità di un avvicendamento. Senza dimenticare che in proposito la decisione sarebbe assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, impugnabile se mai con reclamo e non con appello. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 2, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. AO 1, che ha aderito alle conclusioni dell'appellante, non ha richiesto indennità.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà AO 2 fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. ; – arch. .
Comunicazione:
– Ufficio di esecuzione, Locarno; – avv. ; – avv. ; – Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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