AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.79
Data decisione, Autorità: 03.11.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto di liquidazione dell’onorario del perito emesso in Italia in una procedura rogatoria avviata dalla Svizzera. Autenticità ed esecutività del decreto. Competenza del giudice estero
Incarto n. 14.2021.79
Lugano 3 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 novembre 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della procedura di divorzio tra RE 1 e N__________, il 13 maggio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha conferito al Tribunale di Como l’incarico di far esperire – in via rogatoria – una perizia su un immobile situato a V__________ (CO). Il tribunale italiano ha nominato quale consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) il geometra CO 1.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escus-so RE 1 per l’incasso di fr. 9'735.70 oltre agli interessi del 5% dal 19 marzo 2020 (indicando quale causa del credito: “Spese di C.T.U. liquidate dal Tribunale di C__________ al geometra CO 1”) e di fr. 238.97 oltre agli interessi del 5% sempre dal 19 marzo 2020 (per “Spese di vacazione per espletamento C.T.U.”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona, aumentando gli importi delle sue pretese rispettivamente a fr. 10'222.48 (anziché fr. 9'735.70) e a fr. 250.92 (invece di fr. 238.97), oltre agli interessi in entrambi i casi del 5% dal 19 marzo 2020. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2020, a seguito delle quali il creditore ha esposto le proprie “controdeduzioni” con replica spontanea del 25 gennaio 2021.
D. Statuendo con decisione del 20 maggio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 9'735.70, oltre agli interessi del 5% dal 19 marzo 2020, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento e l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 25 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 giugno. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie la nuova documentazione prodotta dalla reclamante – ossia la disposizione ordinatoria del 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (doc. D) e le osservazioni del 24 marzo 2020 trasmesse dall’avv. PA 1 al Tribunale ordinario di Como (doc. F) – così come la domanda d’esecuzione del 2 novembre 2020 presentata da CO 1 con le proprie osservazioni al reclamo (doc. 4, prima pagina), sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto evidenziato che il rigetto dell’opposizione non può per sua natura vertere su importi superiori a quelli indicati nel precetto esecutivo. Ricordato che il giudice del rigetto esamina solo in via incidentale l’esecutività in Svizzera della decisione estera prodotta dall’istante, egli ha considerato che il decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale ordinario di Como del 26 novembre 2019 – poiché di natura condannatoria e munito della formula esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha d’altronde osservato che la convenuta non ha contestato di aver ricevuto il suddetto decreto né ha sostenuto di averlo impugnato, sicché anche per tale motivo la censura secondo cui esso urterebbe con la Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale non poteva essere ammessa. Ricordato che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato all’esame del titolo e non anche alla fondatezza della pretesa contenuta nel medesimo, il Pretore ha poi rilevato che l’importo di fr. 9'735.70 posto in esecuzione appare inferiore rispetto a quelli indicati nel decreto, di € 8'000.– (oltre agli accessori di legge e all’IVA per complessivi € 2'248.–) e di € 180.–, sicché ha rigettato l’opposizione per tale somma. Egli ha invece ritenuto di non poter estendere il rigetto alle “spese di vacazione per espletamento C.T.U.”, quantificate da CO 1 in fr. 238.97, non essendo chiaro su quale decisione si fondi tale importo. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
Nel reclamo RE 1 contesta che il decreto prodotto dall’istante costituisca un valido titolo di rigetto dell’opposizione poiché a suo dire non competeva al giudice italiano bensì al Pretore pronunciarsi sull’assegnazione delle spese sostenute nella procedura rogatoria da lui richiesta. Rileva inoltre l’assenza negli atti di un attestato ai sensi dell’art. 54 CLug rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la decisione, osservando come la dichiarazione di esecutività annessa alla medesima e sottoscritta dal funzionario giudiziario non possa – contrariamente a quanto lascerebbe intendere il Pretore – essere parificata a quanto prevede il formulario di cui all’allegato V della Convenzione di Lugano.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Nella fattispecie, a sostegno della propria richiesta CO 1 ha prodotto la fotocopia del “decreto di liquidazione C.T.U.” emesso il 26 novembre 2019 dal Tribunale ordinario di Como, con la quale il giudice italiano ha posto a carico della convenuta il pagamento di € 8'000.– a titolo di onorario, oltre agli accessori di legge, per il lavoro peritale svolto dall’istante, nonché le spese di € 180.– (doc. C accluso all’istanza).
5.1.1 Orbene, siccome l’istante ha chiesto unicamente il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur a titolo principale del decreto di liquidazione, il procedimento è regolato esclusivamente dalla procedura sommaria (art. 84 LEF, 251 lett. a e 252 segg. CPC), e non dalle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, consid. 7.1, 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 1.1/c, 14.2016.1 del 13 maggio 2016 consid. 4.2 e i rinvii). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (sopra consid. 1.2), gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo inapplicabili.
5.1.2 Non è pertanto di rilievo che il titolo prodotto dall’istante non sia munito di un attestato di esecutività ai sensi dell’art. 54 CLug, siccome le norme processuali della Convenzione di Lugano non sono applicabili nel caso concreto. Quali documenti debba invece presentare l’istante nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e con quale potere di cognizione il giudice sia tenuto ad esaminarli è definito dagli art. 80 e 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può d’altronde esigere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC; v. sentenza della CEF 14.2014. 242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.1 e le già citate 14.2016.247 consid. 5.2/b e 14.2016.1 consid. 4.3).
5.1.2.1 Col reclamo RE 1 sottolinea nuovamente che il decreto di liquidazione è stato prodotto solo in “copia semplice”, senza trarre da ciò alcuna conclusione né esprimere alcuna contestazione in merito all’autenticità del documento prodotto, la sua difesa poggiando solo – come visto – sulla pretesa incompetenza del giudice italiano e sulla mancata presentazione dell’attestazione prevista dalla Convenzione di Lugano. Non si evincono dagli atti, d’altronde, motivi di dubitare della veridicità dei documenti italiani prodotti da CO 1.
5.1.2.2 Nemmeno può essere messa in dubbio l’esecutività del decreto di liquidazione. Risulta infatti dalla formula esecutiva rilasciata il 26 gennaio 2021 dal funzionario giudiziario __________ (doc. H, terzo foglio). Poco importa, come già rilevato (sopra consid. 5.1.2), che la stessa non sia redatta sull’attestato dell’art. 54 CLug. La reclamante non ha d’altronde mai contestato – come correttamente rilevato dal Pretore – di aver ricevuto il decreto né ha sostenuto di averlo impugnato davanti all’autorità competente. Notificato ed esecutivo, esso costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste alla critica.
5.2 Per quanto concerne la pretesa incompetenza del giudice italiano nel decidere sull’assegnazione delle spese sostenute nella procedura rogatoria, nella parte “in fatto” del suo reclamo RE 1 cita nuovamente la Convenzione sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all’Aja il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132). Riferendosi in particolare agli art. 9 (secondo cui “l’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione di una rogatoria applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire”) e 14 CLA 70 (il quale prevede che “l’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura” pur autorizzando “lo Stato richiesto a esigere da quello richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti e agli interpreti”), per la convenuta spettava al giudice svizzero, quindi al Pretore, di statuire sulle spese della procedura rogatoria da lui avviata.
Sennonché una censura del genere andava semmai proposta davanti al Tribunale di Como che ha emesso il decreto, non nella procedura di rigetto, in cui l’esame della competenza del giudice italiano – e in generale dell’autorità che ha statuito nella decisione prodotta quale titolo – esula dal potere di cognizione del giudice svizzero, non trattandosi di un’eccezione successiva all’emanazione della decisione invocata quale titolo giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF né di un’eccezione prevista dalla Convenzione di Lugano nel senso dell’art. 81 cpv. 3 LEF, siccome l’art. 35 n. 3 CLug vieta di principio il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine, tranne nei casi contemplati all’art. 35 n. 1, qualora però il convenuto lo abbia eccepito in modo esplicito (sentenza della CEF 14.2012.170 del 12 dicembre 2012, consid. 5.2), ciò che non è il caso nella fattispecie. In mancanza d’impugnazione del decreto di liquidazione, il Pretore in prima sede – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalla decisione del giudice italiano sulla propria competenza, mentre la reclamante deve sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali.
5.3 Anche davanti a questa Camera la reclamante rimprovera infine al primo giudice di aver accolto l’istanza per l’importo indicato nel precetto esecutivo senza che il creditore avesse precisato il tasso di cambio applicato e nonostante l’incongruenza tra la somma inizialmente pretesa e quella richiesta con la procedura di rigetto. Tuttavia RE 1 non si confronta con l’argomentazione del Pretore (pag. 2 in fine), secondo cui l’importo richiesto col precetto – ottenuto applicando il tasso di cambio vigente alla data della domanda d’esecuzione – risulta addirittura inferiore rispetto alla somma dovuta e comprensiva degli “accessori di legge” (l’aliquota IVA del 22% e quella relativa al contributo integrativo CIPAG, del 5%) previsti dal decreto e cifrati negli scritti dell’istante 6 novembre 2019 (doc. H) e 29 gennaio 2020 (doc. E). Insufficiente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, il primo giudice ha del resto – e a giusta ragione – limitato il rigetto dell’opposizione all’importo di fr. 9'735.70 preteso col precetto, inferiore a quello di fr. 10'222.48 richiesto con l’istanza. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata non presta il fianco alla critica. La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'735.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 550.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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