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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.81
Data decisione, Autorità: 03.11.2021, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di assunzione suppletoria di prove. Il mero timore di un giudizio negativo finale non adempie il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC
Incarto n. 13.2021.81
Lugano 3 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2019.6 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 11 gennaio 2019 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1957) e RE 1 (1971) si sono uniti in matrimonio il 15 giugno 2002 innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di __________. Dalla loro unione sono nati 4 figli: __________, __________, __________ e __________.
B. L’11 gennaio 2019 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la regolamentazione delle conseguenze accessorie e l’adozione di misure cautelari.
All’udienza del 25 febbraio 2019 le parti hanno concordato il divorzio e l’affidamento dei figli a settimane, rispettivamente fine-settimana alterni oltre alle vacanze da trascorrere a metà con i rispettivi genitori (inc. n. CA.2019.12).
C. Con risposta 27 marzo 2019 la moglie ha formulato le proprie domande sui punti rimasti litigiosi. Al dibattimento del 18 settembre 2019 le parti hanno ribadito le reciproche pretese e notificato i relativi mezzi di prova. Il marito è stato chiamato a versare alla controparte una provisio ad litem di fr. 6'000.–.
Il 25 settembre 2019 il Pretore ha statuito su una parte delle prove richieste, decisione poi integrata il 26 gennaio 2021. Il 3 febbraio 2021 ha quindi dichiarato chiusa l’istruttoria.
Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali in agenda per il 9 giugno 2021, sicché il Pretore ha fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per le conclusioni scritte.
D. Con istanza 24 giugno 2021 la moglie ha presentato istanza di assunzione suppletoria di prove e di sospensione/proroga del termine per le conclusioni scritte.
Il Pretore ha sospeso quest’ultimo termine il 25 giugno 2021.
Con osservazioni 13 luglio 2021 il marito ha contestato l’istanza di assunzione suppletoria di prove.
E. Con decisione 21 luglio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione suppletoria di prove e riattivato il termine per le conclusioni scritte tenendo conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2021.
F. Con reclamo 27 luglio 2021, previa concessione dell’effetto sospensivo subordinatamente proroga di 30 giorni del termine per le conclusioni scritte, RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere la sua istanza e assumere le nuove prove da lei richieste, di riassegnare un nuovo termine di 30 giorni per le conclusioni scritte e di disporre a suo favore il versamento a carico del marito di una provisio ad litem di fr. 2'000.– . In via subordinata la reclamante chiede, in parziale accoglimento della citata istanza, di prorogare di 30 giorni il termine per le conclusioni scritte e il riconoscimento di una provisio ad litem di fr. 2'000.–. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede infine fr. 3'000.– di provisio ad litem, rispettivamente il gratuito patrocinio nella misura più ampia.
Con decisione 5 agosto 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione suppletoria di prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è stato notificato il 21 luglio 2021 ed è pervenuto alla reclamante l’indomani. Spedito il 27 luglio 2021 il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere eventuali prove.
3.1 Nondimeno l’argomento così proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato.
Stando così le cose il pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
3.2 Ammettere, in siffatte circostanze, l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe per il giudice l’obbligo di assumere - comunque e a prescindere - tutte le prove offerte dalle parti senza più poterne negare l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni di causa, ciò di cui dovrà dare ragione nel contesto della decisione finale.
3.3 In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
A mero titolo aggiuntivo giova ad ogni modo rilevare che, anche in un contesto di istanza di assunzione suppletoria di prove ai sensi dell’art. 229 CPC, il giudice deve sottoporre l’adduzione di mezzi di prova ancora da amministrare (“Verbalproduktion”) al vaglio dell’apprezzamento anticipato secondo l’art. 152 cpv. 1 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 10 ad art. 229), valido anche con riferimento alla massima ufficiale (sentenza TF 5A_645/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.2.1, 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 4.5 non pubbl. in DTF 142 I 188 ma in FamPra.ch 2016 pag. 1079; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 152 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 152 con riferimenti]). Ora nel caso concreto il Pretore ha anche respinto la relativa istanza della reclamante - tesa all’audizione di vari medici e di collocatori presso l’Ufficio regionale di collocamento (act. XV: istanza 24 giugno 2021 pag. 3 n. 5) - “poiché le prove richieste appaiono ininfluenti per la vertenza” (decisione impugnata, pag. 1 in basso), ragionamento che in un’ottica di apprezzamento anticipato delle prove non può d’acchito dirsi arbitrario. Questo indipendentemente da questioni attinenti la tempestività della presentazione dell’istanza di assunzione suppletoria di prove.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
A fronte di un gravame inammissibile per mancanza del presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile, la procedura davanti a questa Camera risultava sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole. Vanno così respinte tanto la domanda di provisio ad litem, quanto la contestuale e subordinata domanda di gratuito patrocinio.
Il reclamo, che sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 luglio 2021 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di provisio ad litem, subordinatamente la domanda di gratuito patrocinio, della reclamante è respinta.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 27 luglio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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