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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.132
Data decisione, Autorità: 28.10.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti dell’istante, tranne tre crediti non ancora posti in esecuzione fatti valere in occasione dell’udienza
Incarto n. 14.2021.132
Lugano 28 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.2460 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 maggio 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 21 maggio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 65'684.40 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione dell’8 settembre 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda sulla scorta di un calcolo aggiornato dello scoperto, ammontante a fr. 55'006.60.
C. Statuendo con decisione 8 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere depositato presso questa Camera l’intero importo (di fr. 48'980.90) dovuto all’istante. Nel termine impartitole con ordinanza del 24 settembre 2021 per determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo, con osservazioni del 1° ottobre 2021, la Cassa istante ha comunicato che la reclamante aveva provveduto a estinguere la totalità del debito posto in esecuzione il 23 settembre 2021, rimanendo pendenti solo gli acconti da giugno a settembre 2021, e si è rimesso al giudizio della Camera per quanto attiene alla richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 asserisce di aver depositato la somma (di fr. 48'980.90) necessaria a estinguere il suo debito AVS presso l’autorità giudiziaria superiore (ossia la scrivente Camera) a disposizione dell’istante, ma in realtà ha prodotto 20 ricevute rilasciate dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 20 settembre 2021 per una somma complessiva di fr. 48'980.90, che attestano l’estinzione di tutte le esecuzioni promosse dalla Cassa istante nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2021, quest’ultima ha confermato l’estinzione di tutte le sue pretese, tranne gli acconti da giugno a settembre 2021. Essi non facevano invero parte della somma di fr. 65'684.40 fatta valere nell’istanza (v. doc. C accluso alla stessa), ma sono stati aggiunti in occasione dell’udienza dell’8 settembre 2021 (v. doc. E).
2.2 Ora, il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello dell’emanazione della sentenza (cfr. sentenze della CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020 consid. 6.2, e 14.2020.113 del 3 settembre 2020 consid. 5.1). Ciò vale non solo per la sospensione dei pagamenti da parte del convenuto giusta l’art. 174 cpv. 1 n. 2 LEF, ma anche per la verifica dell’esistenza di un credito dell’istante verso il convenuto. D’altronde, risulta ammissibile l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova perlomeno fino all’inizio dell’(eventuale) udienza (DTF 144 III 118 seg. consid. 2.2; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 9 ad art. 252 CPC, che preconizza da parte sua l’ammissione di nova fino alla fine della fase di assunzione delle prove, quindi anche in eventuali successive udienze). Ciò vale a maggior ragione quando il primo scambio di allegati ha luogo in occasione dell’udienza, come previsto dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF.
2.3 Ne segue che l’allegazione del mancato pagamento degli acconti da giugno a settembre 2021 e la produzione del conteggio aggiornato delle pretese dell’istante (doc. E) in occasione dell’udienza dovevano essere prese in considerazione dal Pretore al momento in cui ha emanato la decisione di fallimento. Se fosse comparsa, la convenuta avrebbe del resto avuto modo di esprimersi al riguardo e di produrre eventuali controprove. Di conseguenza anche le pretese di versamento degli acconti da giugno a settembre 2021 devono essere considerate nel valutare se è adempiuto il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Orbene, la reclamante non ha dimostrato di aver versato anche gli acconti in questione e l’istante ha confermato di non averli ricevuti. Le pretese della Cassa risultano così non essere state integralmente estinte, ricordato che nella procedura di fallimento senza preventiva esecuzione l’esigenza posta dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF si applica anche ai crediti non ancora posti in esecuzione (sopra consid. 2). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
2.4 La reclamante non ha d’altronde reso verosimile il secondo requisito stabilito dall’art. 174 LEF, ossia la propria solvibilità. Anzi, non ne ha fatto proprio alcun accenno nel reclamo. La Camera ha del resto accertato d’ufficio che nei suoi confronti sono pendenti venti esecuzioni per quasi fr. 100'000.– complessivi, di cui sei allo stadio del pignoramento, dieci in fase di realizzazione e una giunta alla comminatoria di fallimento. A prima vista, anche il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF non appare dato. Il reclamo va pertanto respinto.
Con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto. Non è quindi necessario pronunciare nuovamente il fallimento.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una richiesta motivata al riguardo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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